Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23803 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11413-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DOLOMITI ENERGIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento, in epigrafe indicata che – in controversia proposta da Trentino Servizi SPA (oggi Dolomiti Energia SPA) contro gli avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IVA ed IRAP per gli anni di imposta 2002 e 2003 ed i conseguenti atti di contestazione, parzialmente annullati in primo grado – ha accolto l’appello della parte privata.

L’accertamento aveva riguardato: 1) un maggior reddito ai fini IRPEG ed IRAP derivante da ammortamenti indeducibili di terreni; 2) una maggiore IVA, derivante dall’indebita detrazione di IVA relativa ai pasti fruiti dai dipendenti; 3) maggiori ritenute derivanti dalla omessa effettuazione di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, considerando incluse nella base imponibile di tali redditi le somministrazioni di pasti effettuate in convenzione con ristoranti. La società Dolomiti Energia SPA (di seguito la società) resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. I motivi primo e secondo concernono l’annullamento dell’accertamento di un maggior reddito derivante dalla ritenuta indeducibilità da parte dell’Amministrazione dell’ammortamento del costo per l’acquisto di terreni.

Il secondo giudice, in merito, ha sostenuto la sua decisione con i seguenti argomenti: a) il rilievo operato dall’Ufficio ha riguardato l’ammortamento di terreni su cui erano edificati immobili strumentali – come riportato anche nel p.v.c. – e non, invece, l’ammortamento di terreni non edificati – come sostenuto dall’Agenzia- o di terreni pertinenziali a fabbricati; b) i terreni in questione risultavano accatastati unitamente al bene strumentale che su di esso era stato costruito, come particelle edificabili e non come particelle fondiarie, e dovevano essere considerati come parte del fabbricato che su di essi insisteva, ritenendo non tecnicamente preciso definirli come pertinenza dello stesso; c) l’accertamento aveva riguardato terreni considerati parte integrante di un fabbricato strumentale e questi erano ammortizzabili nel sistema del T.U.I.R., secondo gli artt. 27 e 32 vigenti ratione temporis (anni 2002/2003), contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia; d) il mutamento di regime conseguito alla entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, commi 7 e ss., che aveva stabilito per i terreni edificati che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito di impresa, il costo dei fabbricati strumentali doveva essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che costituivano pertinenze, aveva avuto carattere innovativo e non era applicabile per il pregresso; e) la circostanza che la società avesse contabilizzato separatamente i terreni dai fabbricati, in sede di redazione del bilancio ai fini civilistici, non escludeva che l’ammortamento fiscale potesse riguardare i beni congiuntamente, poichè ciò non era vietato e l’Amministrazione non poteva disconoscere le pratiche contabili adottate dal contribuente.

In sintesi i terreni erano edificati, come da certificato catastale, e potevano essere ammortizzati alla luce delle disposizioni T.U.I.R. vigenti ratione temporis.

1.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 108 T.U.I.R., dell’art. 2426 c.c. e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 7, conv. in L. n. 248 del 2006 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere dell’Agenzia, erroneamente il secondo giudice ha ritenuto che i terreni di un’impresa che non costituiscono beni strumentali, sui quali insistono manufatti di scarso valore e che la parte ha indicato come non ammortizzabili nella propria dichiarazione fiscale relativa al 2002, sono produttivi di reddito e che il loro costo è deducibile in ammortamento.

1.3. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente motivazione circa il fatto decisivo e controverso individuato nel fatto che il terreno in questione fosse privo di autonomo utilizzo perchè completamente asservito al bene strumentale ad esso stabilmente incorporato e soggetto, in quanto pertinenza di bene strumentale, alla disciplina fiscale prevista per quest’ultimo e, quindi, ammortizzabile (incorporazione per accessione) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente sostiene di avere puntualmente contestato che i terreni in questione fossero qualificabili concretamente come “pertinenze” dei fabbricati sugli stessi insistenti, mentre il contribuente avrebbe dovuto provare la sussistenza del vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c. e l’insuscettibilità del fabbricato e del terreno ad essere adibiti a diversa destinazione senza radicali trasformazioni; critica la decisione impugnata osservando che il secondo giudice aveva insufficientemente motivato sul punto, in quanto si era basata solo sulle risultanze catastali, dove il terreno era indicato come “particelle edificiali” e non come “particelle fondiarie”, senza considerare gli elementi fattuali di giudizio offerti dall’Amministrazione, che aveva rimarcato la irrilevanza dei beni immobili insistenti sui terreni (pali elettrici, cabine del gas) di scarsissima consistenza e valore rispetto a quello dei terreni, la loro agevole rimovibilità, la separata appostazione dei beni e dei terreni.

1.4. Con il terzo motivo si denuncia la omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sui motivi di appello proposti alla Agenzia in merito alla statuizioni di primo grado concernenti: a) la denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 per avere escluso la applicazione delle sanzioni relative alla indeducibilità degli ammortamenti per l’asserita sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; b) la denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis per avere ritenuto detraibile l’IVA applicata al 4% sulle fatture concernenti la somministrazione di alimenti e bevande; c) la denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 48, comma 2, lett. c), per avere annullato il recupero tassazione delle ritenute alla fonte che la società aveva omesso di effettuare su tutti gli importi eccedenti la somma di Euro 5,29 giornaliere per singolo dipendente, quale corrispettivo della somministrazione di vitto.

1.5. In via subordinata, con il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono state reiterate, come violazioni di legge, le doglianze confluite nella denuncia per omessa pronuncia contenuta nel terzo motivo (v. sub.1.4.).

2.1. L’esame del secondo motivo appare preliminare, in quanto verte sull’esame e la valutazione degli elementi di fatto, alla stregua dei quali il secondo giudice avrebbe dovuto pervenire all’accertamento in fatto propedeutico all’individuazione della normativa applicabile.

2.2. La censura è fondata e va accolta.

2.3. La motivazione sul punto appare palesemente insufficiente in quanto non illustra in alcun modo il percorso logico/giuridico e gli elementi fattuali sulla scorta dei quali il secondo giudice è pervenuto alla conclusione che i terreni dovevano essere considerati “parte integrante di un fabbricato strumentale”, mentre risultano del tutto pretermessi gli elementi – prima ricordati sub 1.3. – offerti dall’Amministrazione a sostegno della contrapposta conclusione, circa il carattere di terreno non edificato e l’inapplicabilità del regime pertinenziale.

3.1. L’esame del primo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, poichè la sua disamina presuppone l’accertamento in fatto al quale il secondo giudice dovrà pervenire, con compiuta motivazione, in sede di rinvio.

4.1. Il terzo motivo è fondato e va accolto.

4.2. Invero sui motivi di appello riprodotti per autosufficienza dalla ricorrente Agenzia, non si ravvisa alcuna pronuncia nella sentenza impugnata.

5.1. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei motivi quarto, quinto e sesto, proposti in via subordinata.

6.1. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo e sul terzo motivo, assorbiti i motivi primo, quarto, quinto e sesto; la sentenza va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso sul secondo e terzo motivo, assorbiti i motivi primo, quarto, quinto e sesto;

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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