Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23802 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/11/2016), n.23802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1370/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 24 ottobre – 21 novembre 2008, la Commissione tributaria regionale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una sentenza della stessa Commissione, sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta per un errore su fatti materiali sui quali i giudici di secondo grado si erano già pronunciati, nonchè sull’ulteriore rilievo dell’inesistenza di elementi nuovi o scoperti successivamente.

2. – Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo di doglianza, chiedendone l’annullamento. Il contribuente C.V. non si è costituito nel presente grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – L’Agenzia delle Entrate ricorrente premette che: 1) il contribuente aveva proposto ricorso avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di rettifica a fini Iva, non impugnato, deducendo unicamente la mancata notifica di tale avviso; 2) la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che fosse onere dell’Ufficio fornire la prova della notifica, a fronte dell’eccezione del contribuente; 3) l’Ufficio aveva proposto appello deducendo di aver eseguito la notifica e producendo copia dell’avviso di rettifica con la relativa relata; 4) la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello affermando che sulla relata non risultava attestato il compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; 5) l’ufficio aveva proposto ricorso per revocazione davanti alla stessa Commissione tributaria regionale, deducendo che la relata di notifica conteneva in realtà tale attestazione; 6) la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, sostenendo che aveva per oggetto una questione controversa su cui la stessa Commissione si era già pronunciata. L’Agenzia ricorrente lamenta la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4), sul rilievo che l’attestazione della relata di notifica non aveva costituito fatto controverso nè in primo nè in secondo grado.

La censura è infondata.

Secondo quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4), la sentenza di appello può essere impugnata per revocazione se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte come riferita all’erronea percezione del contenuto degli atti del giudizio e non all’erronea interpretazione degli stessi. Infatti la valutazione dell’apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, concernendo l’iter logico seguito della decisione, può eventualmente assumere rilevanza quale motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 7812 del 04/04/2006, Rv. 589948; Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 28/06/2002, Rv. 555469).

Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione della parte ricorrente emerge che la regolarità della notificazione dell’avviso di rettifica era stata oggetto di appello e di specifico esame da parte della Commissione tributaria regionale. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione e non domanda di revocazione.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto in punto di spese per il presente grado di giudizio, in mancanza di costituzione della parte resistente.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre

2016

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