Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23802 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15435/2010 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

CUCCIA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRANATA

Pierfrancesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.EU., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RAFFAELE CADORNA 29, presso lo studio dell’avvocato LAMARRA

SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARNO’ Vincenzo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 24.2.09, depositata L’11/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza dell’11/4/2009 la Corte d’Appello di Catanzaro, respingeva il gravame interposto dal sig. C.F. nei confronti della pronunzia Trib. Catanzaro 29/5/2008 di accoglimento della domanda di finita locazione nei suoi confronti proposta dal sig. Co.Eu..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Co..

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 214, 216 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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