Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23802 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23802

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14279-2013 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FAA DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2013 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di F.M. un avviso di recupero di credito di imposta concesso a norma del L. n. 388 del 2000, art. 8, di cui egli aveva usufruito per gli anni di imposta 2002 e 2003. In particolare l’avviso di recupero riguardava l’inapplicabilità della agevolazione all’investimento relativo a lavori di costruzione di un capannone industriale edificato su terreno di proprietà di terzi. Contro l’avviso di recupero il contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia che lo rigettava con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Calabria sul rilievo che al momento dell’investimento il contribuente non era proprietario del terreno nè si trattava di investimento che mantenesse una possibilità di utilizzo a prescindere dal bene cui accedeva.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali l’investimento eseguito sui beni di terzi non è meritevole dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 8. Sostiene che anche l’investimento effettuato su beni di terzi è suscettibile di ottenere l’agevolazione del credito di imposta.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente relativa al fatto che il ricorso per cassazione è stato notificato all’agenzia delle entrate a mezzo posta direttamente dal difensore del ricorrente e non per il tramite dell’ufficiale giudiziario è infondata. Invero non si rinviene nell’ordinamento una norma che escluda la facoltà per il difensore di notificare direttamente a mezzo posta il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 17748 del 30/07/2009).

2. Ciò posto, va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente. Esso è fondato. Occorre considerare che la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui il credito d’imposta, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi 103 e 104), TUIR, all’epoca vigente. La norma prevede, infatti, che ” Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali… è attribuito un credito d’imposta ” e che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 61 e 68, esclusi i costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio”….concernente i “coefficienti di ammortamento”, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’ investimento della stessa struttura produttiva”. I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad essere utilizzati dall’imprenditore per più esercizi), oltre al requisito della novità, devono avere la caratteristica di essere ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e che riflette la residua possibilità di utilizzazione del bene). Ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere fornita prova dal contribuente, che invoca il diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che configurino beni autonomi rispetto all’immobile di terzi cui accedono (Sez. 5, Sentenza n. 21813 del 6/7/2016; Sez. 5, Sentenza n. 15572 del 26/5/2016; Sez. 5, Sentenza 28535 del 20/12/2013; Sez. 5, Sentenza n. 21411 del 30/11/2012). Nel caso che occupa il contribuente ha acquistato il terreno sul quale insiste il fabbricato in data 30.8.2002 e, contestualmente, è divenuto cessionario della concessione edilizia rilasciata a nome del venditore; dopodichè, in data 20.2.2003, ha provveduto ad accatastare la nuova costruzione realizzata sul suolo. Ora, non può negarsi che l’acquisto del terreno su cui poteva essere già iniziata la costruzione del manufatto ed il successivo completamento dello stesso possa integrare i requisiti della strumentalità, novità ed ammortizzabilità fiscale, richiesti dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, posto che non si può affermare che la costruzione sia realizzata su suolo altrui e, come tale, non possa ingenerare il credito fiscale. Invero, poichè obiettivo della legge era quello di promuovere nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate, in funzione dell’incremento della produttività, non si comprende la ragione per la quale tale agevolazione debba essere negata laddove il processo di acquisizione del manufatto, strumentale e nuovo, si articoli attraverso l’acquisizione del terreno in relazione al quale è già stata rilasciata la concessione ad aedificandum e sul quale, eventualmente, sia già iniziata l’edificazione, una volta che la costruzione sia portata a termine, dopo l’acquisizione del terreno stesso, da colui che utilizza nella propria attività di impresa il bene nuovo e, come tale, ammortizzabile.

a, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “Poichè la ratio della norma di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, consiste nel promuovere nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate, in funzione dell’incremento della produttività, tale agevolazione può essere riconosciuta anche laddove il processo di acquisizione del manufatto, strumentale e nuovo, si articoli attraverso l’acquisizione del terreno in relazione al quale è già stata rilasciata la concessione ad aedificandum e sul quale, eventualmente, sia già iniziata l’edificazione, una volta che la costruzione sia portata a termine, dopo l’acquisizione del terreno stesso, da colui che utilizza nella propria attività di impresa il bene nuovo e, come tale, ammortizzabile “.

3. Il primo motivo rimane assorbito.

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della novità della questione trattata.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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