Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23801 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 28/10/2020), n.23801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6252/2011 proposto da:
MAENZA S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. Salvo Muscarà del
foro di Catania, domiciliato presso lo studio del difensore in
Catania, Via Cervignano, n. 2;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n.
12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia Sezione staccata di Caltanissetta n. 19/2010/21, depositata
il 19/01/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La società Maenza S.r.l. con ricorso del 2 marzo 2011 ha proposto ricorso (affidato a sette motivi) per la cassazione della sentenza n. 19/21/2010 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Caltanissetta aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il quale erano stati accertati ricavi non dichiarati, nel corso di verifica eseguita dalla G.d.F. che aveva rilevato una differenza di carburanti di gran lunga superiore ai cd. cali naturali di giacenza ammessi per legge ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 1, come sostituito dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1 e quindi ceduti in evasione di imposta. Secondo la CTR la ricostruzione dei verificatori, fatta propria dall’Ufficio finanziario, era stata legittimamente riscontrata dai primi giudici, posto che l’eccedenza accertata tra il prodotto in giacenza e quella indicata nei registri di carico e scarico e nei prospetti UTIF non era giustificabile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 1, come sostituito dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1.
2. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. In data 13.6.2017 la società Maenza S.r.l. ha depositato in cancelleria istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, dopo la sospensione del processo disposta con ordinanza in data 5.7.2017, in adempimento del comma 8, ha poi provveduto al deposito in cancelleria della documentazione prescritta dalla prefata disposizione.
2. Ciò posto, in mancanza di istanza di trattazione della causa da parte della società o dell’Agenzia delle entrate entro il 31.12.2018, ai sensi del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, va dichiarata l’estinzione del processo.
3. Le spese dell’intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020