Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23801 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/11/2016), n.23801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1247/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 27 ottobre – 17 novembre 2008, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado, sul rilievo che l’appellante non aveva provato l’avvenuta notifica dell’appello stesso all’appellato D.F..

2. – Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di doglianza, chiedendone l’annullamento.

Il contribuente D.F. non si è costituito nel presente grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Con un primo motivo di ricorso, si prospetta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 22, sul rilievo che la notificazione dell’appello sarebbe stata affidata a un messo modificatore, il quale si era avvalso “per la sua opera di un terzo, ossia l’Ente Postale”. Si afferma altresì che il difensore del contribuente, sebbene ne avesse l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, non aveva comunicato la variazione di indirizzo. Ne consegue – ad avviso della ricorrente – che il giudice di secondo grado, una volta riscontrato l’adempimento di tutti gli obblighi di legge, avrebbe dovuto provvedere a rimetterla in termini per una nuova notificazione dell’appello al contribuente.

La censura è inammissibile, per difetto di autosufficienza.

Devono preliminarmente essere richiamati, sul punto, i principi giurisprudenziali costantemente affermati da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016, Rv. 639725). In altri termini, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nei rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015, Rv. 636606). E tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui nel ricorso non si specifica come sia effettivamente avvenuta la notificazione dell’atto di appello, nè si richiamano a tal fine date, circostanze o atti del procedimento, ma ci si limita ad asserire che il plico relativo all’appello era stato consegnato al messo modificatore e che il destinatario aveva mutato il suo domicilio. Questa Corte non è dunque messa in grado di verificare il corretto svolgimento del procedimento.

La rilevata inammissibilità del primo motivo preclude l’esame del secondo motivo di doglianza, in quanto esso è riferito al merito della controversia, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto in punto di spese per il presente grado di giudizio, in mancanza di costituzione della parte resistente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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