Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23801 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10884/2010 proposto da:

D.M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI

Sabatino, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C. (OMISSIS) nella sua qualità di erede

di T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI Carlo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTURI GIOVANNI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

T.M. (OMISSIS) nella qualità di erede di

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avv. ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dall’avv. CARLA TIBONI, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

17.12.08, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il controricorrente ( T.M.) l’Avvocato Carla

Tiboni che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 4/3/2009 la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronunzia Trib. Pescara 18/3/2003 gravata d’impugnazione dal sig. D.M.N., sostanzialmente confermava la pronunzia di restituzione di somma di denaro da parte del medesimo in favore dei sigg.ri C. e T.M., quali eredi del sig. T.P..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D.M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 MOTIVI con i quali denunzia omessa, insufficiente e illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resistono con separati controricorsi i sigg.ri T.C. e M..

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che allorquando viene denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, i motivi non recano invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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