Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23801 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 14/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21367/2020 proposto da:

L.R., e K.A., rappresentati e difesi

dall’Avv. Francesco Miraglia, in forza di procura speciale alle liti

conferita su supporto cartaceo in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Avv. A.E., già curatore e ora tutore provvisorio dei

minori K.Y. e K.M.R., autorizzata a

patrocinare in proprio;

L.V., e D.M.G.;

Procuratore generala presso la Corte d’appello di Firenze;

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

e

L.V. e D.M.G., rappresentati e difesi

dall’Avv. Nicola Giribaldi, giusta procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrenti –

contro

Avv. A.E., già curatore e ora tutore provvisorio dei

minori K.Y. e K.M.R., autorizzata a

patrocinare in proprio;

– controricorrente-

e nei confronti di:

L.R., e K.A.;

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze;

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di FIRENZE n. 1069/2020

pubblicata il 10 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 giugno 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 13 giugno 2020, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da L.R. e K.A. e da L.V. e D.M.G., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 75/2019, depositata in data 21 giugno 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori K.Y., nato a (OMISSIS) e K.M.R., nato a (OMISSIS).

2. La Corte di appello di Firenze, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha affermato che numerosi indici dimostravano una totale inidoneità dei genitori alla cura dei figli e una prognosi negativa sulla possibilità di recupero di competenza genitoriale; che la madre presentava un disturbo di organizzazione della personalità a livello psicotico, che, anche se non grave, era tale da rischiare una probabile destrutturazione in caso di stress intensi; che il padre non era capace di leggere la realtà e i bisogni degli altri e trasferiva su altri responsabilità proprie; che i genitori non erano consapevoli delle proprie criticità e mancanze, con una prognosi infausta sul recupero in tempi che fossero compatibili con le necessità dei minori; anche i nonni materni non rispondevano positivamente ad una valutazione sulla possibilità di provvedere ai bisogni dei nipoti, a loro volta genitori di 5 figli, di cui due ancora minorenni; che i nonni, che avevano un rapporto problematico anche con i genitori naturali, faticavano a crescere adeguatamente i propri figli che ancora necessitavano di cure ed era, quindi, da escludere che essi potessero occuparsi anche dei due nipoti in maniera adeguata alle loro esigenze; che gli elementi indicati, emersi anche dalla consulenza tecnica d’ufficio, denotavano l’abbandono morale e materiale dei minori e l’impossibilità che tale situazione fosse superata in tempi compatibili, né i miglioramenti materiali, dati dal rinvenimento di una abitazione e di un lavoro, erano sufficienti ad una prognosi favorevole nel tempo necessario per garantire che non si verificassero danni irreparabili alla crescita dei minori, per i quali la istituzionalizzazione e la permanenza in altra famiglia durava da oltre tre anni, in assenza di elementi dai quali desumere il recupero di risorse psicologiche, sociali, culturali e relazionali da cui potere ricavare la possibilità di crescere in modo adeguato i propri figli.

3. L.R. e K.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e tale ricorso, che è stato iscritto a ruolo prima del secondo ricorso presentato da L.V. e D.M.G., affidato a un unico motivo, assume il valore di ricorso principale.

4. L’Avv. A.E., già curatore e ora tutore dei minori, ha depositato controricorso nel ricorso presentato da L.V. e D.M.G..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Poiché il ricorso proposto da L.R. e K.A. è stato iscritto a ruolo prima dell’altro, che assume, pertanto, natura oggettivamente incidentale e va ad esso riunito a norma dell’art. 335 c.p.c., si procede prioritariamente al suo esame e, quindi, a quello del secondo ricorso.

A) Esame del ricorso proposto da L.R. e K.A., genitori dei minori.

1. Con il primo motivo si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle condizioni psico-fisiche e di vita della madre e del padre, che non sono state prese adeguatamente in esame dalla Corte di appello ed anche dal consulente tecnico d’ufficio, con ciò non svolgendo un’indagine concreta sulla genitorialità; in particolare, la Corte di appello e la consulenza tecnica d’ufficio non avevano tenuto in considerazione i miglioramenti posti in essere da entrambi i genitori e la loro volontà di recupero del rapporto genitoriale, che erano riusciti a superare le criticità iniziali, ad instaurare rapporti stabili e non più conflittuali e a trovare una abitazione stabile e un lavoro, oltre il fatto che la madre in particolare non era stata supportata dai servizi sociali che si erano limitati a fornire dei farmaci per curare la depressione e che aveva trovato delle difficoltà nella comunità dove si era trasferita, proprio per il suo vissuto pregresso e il suo stato depressivo, oltre che per l’inizio di una nuova gravidanza e la difficoltà di svolgere i compiti che le erano stati assegnati.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,4,5,8,12 e sue successive modificazioni; degli artt. 1,29,30 e 31 Cost., nonché dell’art. 8 della CEDU, perché la Corte di appello aveva dichiarato lo stato di abbandono in mancanza dei presupposti legali e per la conservazione del diritto dei minori di crescere ed essere educati nella propria famiglia naturale, peraltro pure in assenza di un adeguato progetto di sviluppo e supporto della genitorialità; in particolare, non sarebbe stato osservato il criterio di extrema ratto dell’istituto dell’adozione, in quanto non si poteva dire che i minori si trovassero in stato di abbandono e non essendo stati approntati programmi di sostegno ed ogni misura comunque necessaria a rendere concreto il diritto del minore all’unità familiare.

2.1 Premesso che il vizio di omesso esame è inammissibile perché non rispetta le prescrizioni sulle modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio, deve osservarsi che, nel caso in esame, la Corte di appello, con un accertamento in fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, ha affermato, tenuto conto anche delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel giudizio di secondo grado al fine di valutare la capacità genitoriale e la eventuale prevedibilità del recupero in relazione alle esigenze di crescita dei figli, che numerosi indici confermavano la totale inidoneità alla cura dei figli e una prognosi negativa sulla possibilità di recupero di competenza genitoriale.

2.2 In particolare, i giudici di secondo grado, dopo avere precisato che numerosi erano stati gli episodi in cui le forze dell’ordine erano state chiamate a comporre i litigi tra i coniugi alla presenza della figlia grande, rinvenuta in situazione di scarsità di igiene e sporca e non accudita, che il padre era stato attinto da una sentenza di condanna per reati attinenti a fatti di spaccio, con revoca della sospensione della pena e che, in occasione del ricovero della madre incinta del secondo bambino presso la struttura unitamente alla minore, la stessa si era dimostrata inadeguata totalmente a tal punto di essere allontanata a causa di litigi con altri ospiti, hanno evidenziato che nella madre era assente ogni elaborazione circa la responsabilità personale e la ricostruzione oggettiva sui comportamenti pregiudizievoli tenuti a danno dei bambini e che la struttura della personalità e del pensiero era labile e tale da rischiare una probabile destrutturazione in caso di stress intensi, così come si era verificata al seguito della nascita della prima figlia e in assenza di qualsiasi intervento esterno cui imputare la causa.

I giudici di secondo grado precisavano, inoltre, con riferimento al padre, che anche quest’ultimo non era capace di leggere la realtà e trasferiva su altri responsabilità proprie, così come non percepiva i bisogni degli altri e dimostrava uno scarso affidamento rispetto alla osservanza della sicurezza degli altri e che il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato che non si riscontravano cambiamenti concreti nei genitori e continuava a permanere una mancanza di consapevolezza vera e concreta circa le proprie criticità e mancanze e soprattutto continuava a mancare un livello apprezzabile di capacità per valutare le situazioni nella loro complessità e nella loro adeguatezza e provvedere con strategie adeguate.

La Corte, quindi, all’esito delle analisi compiute sul passato, sulla evoluzione dei rapporti e sulla attualità della situazione, ha confermato una persistente incapacità genitoriale, con una prognosi infausta sul recupero in tempi compatibili con le necessità dei minori che da tempo erano costretti a una situazione di precarietà prima fattuale, perché istituzionalizzati, e ora giuridica, che doveva trovare un definitivo e stabile superamento.

In ciò confermando anche le statuizioni del Tribunale che, pure avendo rilevato che il progetto di vita della coppia era migliorato, aveva precisato che non si poteva dire, tuttavia, che lo stesso fosse rassicurante, ancora una volta, richiamando le risultanze della consulenza disposta in primo grado, per la scarsa consapevolezza delle loro criticità e difficoltà come genitori, il che conduceva a ritenere che la verifica del recupero delle funzioni genitoriali fosse negativa non solo in termini di attualità, ma anche in termini prognostici.

2.3 Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell’ambito della propria famiglia, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” a causa della irreversibile incapacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza (Cass., 25 gennaio 2021, 1476; Cass., 30 giugno 2016, n. 13435; Cass. 24 novembre 2015, n. 23979).

L’adozione del minore, alla quale la dichiarazione dello stato di abbandono è prodromica, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce, dunque, una misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici (e della sua famiglia di origine), ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l’affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio (Cass., 14 aprile 2016, n. 7391).

Al riguardo, questa Corte ha già posto in evidenza la necessità che tale valutazione non discenda da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori e parenti del minore, cui non si accompagni l’ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore e, in particolare, sotto tale punto di vista è stato, altresì, posto l’accento sulla positiva presenza dei nonni, la cui posizione diventa sempre più rilevante nell’ambito della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento anche nell’art. 29 Cost. (Cass., 7 maggio 1999, n. 4568).

In siffatta ottica, l’accertamento dello stato di abbandono del minore non può essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante – alla stregua di un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo circa la scarsa idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.

2.4 La motivazione della Corte ha fatto corretta applicazione dei superiori principi e si sottrae del tutto alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti, censure che in verità si risolvono sostanzialmente nella richiesta di riesame del complessivo governo del materiale istruttorio, valutazione che non è consentita nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass. 9 ottobre 2018, n. 29002).

B) Esame del ricorso proposto da L.V. e D.M.G., nonni materni dei minori.

3. Con il primo ed unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,4,5,8,12 e sue successive modificazioni; degli artt. 1,29,30 e 31 Cost., nonché dell’art. 8 della CEDU, perché la Corte di appello aveva dichiarato lo stato di abbandono in mancanza dei presupposti legali e per la conservazione del diritto dei minori di crescere ed essere educati nella propria famiglia naturale, peraltro pure in assenza di un adeguato progetto di sviluppo e supporto della genitorialità, possedendo i nonni, persone semplici e di cuore, tutte le risorse materiali e morali per potere accudire i nipoti, in quanto genitori di ben cinque figli.

3.1 Anche con riferimento ai nonni materni, la Corte territoriale non si è affatto sottratta al compito di accertare se gli stessi rispondessero positivamente alla valutazione sulla possibilità di provvedere ai bisogni dei nipoti, sulla base di numerosi indici, già valutati dal Tribunale e confermati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado, e pervenendo ad una valutazione di inidoneità dei nonni alla crescita dei minori.

3.2 In particolare, i giudici di secondo grado, dopo avere evidenziato che i nonni erano genitori di 5 figli, di cui ancora due minorenni, hanno evidenziato la loro inadeguatezza nella capacità di cura e di crescita dei propri figli, che avevano tutti abbandonato la scuola, ed erano stati tutti certificatile che uno di essi, F., pur manifestando problemi di disturbo del linguaggio e di apprendimento, aveva interrotto il sostegno per la sua assenza da scuola; che anche i nonni manifestavano un atteggiamento critico nei confronti dell’attività svolta dai Servizi Sociali e non mostravano alcuna consapevolezza dei problemi dei figli.

La Corte, inoltre, ha messo in evidenza il faticoso rapporto con i genitori naturali, oltre il fatto che le due figlie maggiori erano state allontanate dal nucleo familiare per una denuncia di abuso poi rivelatasi infondata sporta proprio da L.R.; i genitori, poi, erano stati assenti al momento del parto di Y. e ciò aveva determinato una crisi psicotica nella madre tanto da rendere necessario il ricovero ed anche i rapporti tra suocero e genero erano cattivi come avevano attestato le parti stesse.

I giudici hanno, quindi, concluso, pure sulla base degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, che i nonni non potevano rappresentare una valida forma di sostegno per l’affidamento dei nipoti, in qualità di figure compensative e che anche dalla loro valutazione come figure genitoriali erano emerse importanti criticità, quali il difetto di consapevolezza e lettura dei fatti delle situazioni dei loro figli e una lettura della realtà superficiale, oltre che l’incapacità di leggere e sintonizzarsi e di dare importanza ai bisogni emotivi dei figli.

In conclusione, secondo l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello, i nonni sono risultati essere persone inadeguate a svolgere funzioni educative e ad assicurare ai nipoti una crescita serena ed equilibrata.

4. Per quanto esposto, i ricorsi, principale ed incidentale, vanno rigettati.

Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata giustificano la compensazione delle spese fra tutte le parti del giudizio.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, riuniti ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa interamente le spese del giudizio.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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