Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23800 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 28/10/2020), n.23800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19468/13 R.G. proposto da:

D.V., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce

al ricorso, dall’avv. Anna Laino, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Piergiorgio Berardi, in Roma, via dei Prati

Fiscali, n. 258;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 71/2/12 depositata in data 20 giugno 2012

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.V. impugnava l’avviso di irrogazione di sanzioni in materia di I.V.A. emesso per l’anno d’imposta 2000 dall’Agenzia delle entrate per avere lo stesso richiesto ed ottenuto l’applicazione dell’aliquota I.V.A. in misura del 4 per cento in luogo di quella del 20 per cento sulle fatture relative alla costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad attività di agriturismo.

La Commissione tributaria provinciale di Potenza rigettava il ricorso e avverso la sentenza proponeva appello il contribuente, rilevando che il decreto fiscale collegato alla Legge finanziaria 2008 estendeva il riconoscimento alle attività strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, tra le quali erano ricomprese quelle destinate all’attività di agriturismo.

La Commissione regionale adita, con la sentenza indicata in epigrafe, riteneva l’appello fondato.

Osservava, in motivazione, che la sentenza di primo grado non era condivisibile, in quanto la normativa in vigore estendeva il riconoscimento dell’attività rurale alle attività strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e, in particolare, a quelle destinate all’attività di agriturismo; riteneva che la costruzione del fabbricato adibito all’attività di agriturismo potesse fruire dell’aliquota agevolata del 4 per cento e che, pertanto, l’avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate non potesse essere confermato.

In dispositivo, tuttavia, rigettava l’appello.

Il contribuente, ritenuto che il contrasto tra motivazione e dispositivo integrasse errore materiale, depositava istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., che veniva rigettata dalla Commissione tributaria regionale.

Ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe il contribuente, con un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate, sebbene ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per insanabile contrasto tra dispositivo e sentenza, deducendo che non è consentito individuare la statuizione del giudice, nè è possibile ricorrere alla procedura di correzione di errore materiale.

2. Il motivo è fondato.

Infatti, nella motivazione della sentenza i giudici d’appello ritengono fondato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, affermando espressamente che la costruzione rurale destinata ad attività di agriturismo può usufuire dell’aliquota I.V.A. agevolata del 4 per cento, come sostenuto dall’appellante, e che deve, di conseguenza, essere annullato l’avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dall’Amministrazione finanziaria.

In evidente contraddizione con il tenore della motivazione, favorevole al contribuente, con il dispositivo della sentenza, previa correzione a penna, la Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l’appello.

La palese contraddittorietà tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4.

Come è stato chiarito da questa Corte, in una tale ipotesi di insanabile contrasto, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, nè è data la possibilità del ricorso all’interpretazione complessiva della decisione, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima, e neppure è possibile utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., ma si configura la nullità di tale provvedimento (artt. 156 c.p.c.), stante la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale (Cass. n. 5939 del 12/3/2018; Cass. n. 24914 del 25/11/2011; Cass. n. 11299 del 23/5/2011; Cass. n. 4754 del 13/5/1999; Cass. n. 14966 del 2/7/2007; Cass. n. 29490 del 17/12/2008).

3. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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