Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23800 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 23/11/2016), n.23800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19385/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IREN S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Manzitti ed elettivamente

domiciliata presso lo studio “Bonelli Erede Pappalardo”, giusta

procura in calce al controricorso, con ricorso incidentale;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 10/9/2012, depositata il 22/02/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili;

udito per la controricorrente l’Avv. Francesco Tesauro e l’Avv.

Valentina Adornato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La A.M.G.A., Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (incorporata per fusione in (OMISSIS) S.p.A., poi divenuta IREN S.p.A.), società costituita dal Comune di Genova quale azionista di maggioranza, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, comma 3, lett. e), per la gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas e dell’acqua potabile e di raccolta e trattamento delle acque reflue, impugnava con ricorsi in data 1/7/2009, avanti la C.T.P. di Genova, quattro avvisi di accertamento nei suoi confronti emessi in data 30/4/2009 (c.d. primo blocco) dall’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Liguria, per il recupero delle imposte che la società medesima avrebbe dovuto pagare in relazione agli anni di imposta 1996, 1997, 1998 e 1999 ove non avesse fruito del regime agevolativo di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito con modificazioni in L. 29 ottobre 1993, n. 427, maggiorate di interessi.

Successivamente, con ricorso in data 14/10/2009, la società impugnava i quattro avvisi di accertamento integrativi emessi dall’ufficio in data 2/10/2009 (c.d. secondo blocco), in relazione alle medesime annualità, per il recupero delle imposte, non pagate in virtù del medesimo regime di esenzione, calcolate sulla quota di utili corrisposta al Comune di Genova nonchè sulla quota di utili riferibile all’attività svolta nel settore elettrico: componenti reddituali che con i primi avvisi erano stati esclusi dalla base di calcolo in ragione di una interpretazione della normativa comunitaria di riferimento, successivamente ritenuta non corretta e quindi abbandonata.

A tale recupero l’Agenzia delle entrate provvedeva in forza del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), a sua volta emanato in attuazione della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con la quale era stato qualificato aiuto di Stato – illegittimo perchè lesivo del principio della libera concorrenza di mercato – il regime di esenzione triennale dall’imposta sul reddito, fruito dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi del citato L. n. 142 del 1990, art. 22 per la gestione dei servizi pubblici locali.

Quanto agli interessi, in particolare, essi erano calcolati, con riferimento alla norma di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4 secondo il regime dell’interesse composto e con l’applicazione: A) del tasso del 10,86% per il quinquennio decorrente dal 30/5/1997 (giorno successivo a quello di scadenza del versamento delle imposte dovute per l’anno 1996); B) del 5,06% per il successivo quinquennio compreso tra il 30/5/2002 e il 29/5/2007; C) del 4,62% per il successivo segmento temporale compreso tra il 30/5/2007 e il 29/4/2009 (data di emissione dell’atto di recupero).

2. I ricorsi, riuniti, erano parzialmente accolti dalla adita C.T.P. con riferimento agli interessi, ritenendo i primi giudici che questi andassero calcolati bensì su base composta, ma: a) “al tasso di riferimento del 5,70% per il 1999, 6,18% per il 1998, 6,95% per il 1997, 8,21% per il 1996”; b) anno per anno, con riferimento a ciascuno degli anni in cui la società aveva goduto dell’agevolazione.

3. Pronunciando sui contrapposti gravami proposti da ambo le parti, la C.T.R. della Liguria, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione, fissava al 10,86% il tasso d’interesse applicabile per l’anno 1996, ma stabiliva che lo stesso andasse ricalcolato “ad intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore al momento in cui viene effettuato il ricalcolo” e dovesse quindi essere “sostituito con quello in vigore alla stessa data dell’anno seguente e così per tutte le annualità successive”.

Statuiva inoltre che “la capitalizzazione degli interessi deve essere composta e deve avvenire con periodicità annuale”, con la conseguenza che “la data di capitalizzazione e quella di variazione del tasso di interesse coincidono”; stabiliva inoltre che dovessero a tal fine essere utilizzati “i tassi riferiti alle sovvenzioni nell’ambito degli aiuti a finalità regionale”, come specificati in dispositivo.

4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico mezzo, per resistere al quale l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2; art. 11, pt. 1, Reg. CE 21 aprile 2004, n. 794; art. 3, pt. 3, decisione 2003/193/CE; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. escluso, confermando sul punto la decisione di primo grado, che il tasso di interesse da applicare al recupero fosse da determinare, come ritenuto dall’ufficio negli avvisi di accertamento, nella stessa misura per tutti gli anni d’imposta oggetto di illegittima esenzione, con riferimento a quello vigente alla data in cui il beneficiario ne godette per la prima volta, ossia alla data di scadenza del versamento del saldo Irpeg per il primo anno di vigenza dell’esenzione (nel caso di specie quindi al tasso vigente alla data del 30/5/1997).

Sostiene la ricorrente che tale interpretazione si pone anzitutto in contrasto: 1) con la lettera della norma di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, a mente della quale “il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza… prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto”;

con l’art. 11, pt. 1, Reg. (CE) 21/04/2004, n. 794/2004, il quale dispone che “il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l’aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario”;

con l’art. 3, terzo cpv., della Decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, secondo il quale “l’aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero…”.

Rileva che la tesi accolta dai giudici di merito è errata anche sul piano sistematico atteso che l’obbligazione di recupero di un aiuto di Stato incompatibile deriva direttamente dal diritto europeo e prescinde pertanto dalla natura originaria – nel caso in esame, tributaria – della prestazione pecuniaria da cui l’impresa beneficiaria fu sollevata grazie alla previsione di diritto interno in contrasto con l’ordinamento europeo, donde l’improprietà di ogni riferimento all’annualità dell’obbligazione tributaria. Al contrario ciò che viene in rilievo è solo l’entità concreta e complessiva dell’aiuto incompatibile goduto dal beneficiario, il che giustifica l’unitaria individuazione anche del tasso d’interesse da applicare al recupero.

Soggiunge che, peraltro, anche in una prospettiva “tributaria” la conclusione non muterebbe: il carattere tipicamente soggettivo dell’agevolazione fiscale di cui si discute (c.d. esenzione triennale delle municipalizzate) qualifica la stessa quale beneficio unitariamente acquisito dalle società municipalizzate fin dalla loro costituzione e non quale diritto acquisito anno per anno man mano che insorge a carico delle stesse l’obbligazione di imposta. L’agevolazione pertanto – secondo la ricorrente – costituiva una fattispecie unitaria (di durata), la cui eliminazione retroattiva giustifica l’applicazione di un unico tasso di interesse, da identificare con quello vigente nel momento in cui le beneficiarie acquisivano il diritto all’agevolazione stessa.

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2; L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3; art. 11, pt. 3, vecchio e nuovo testo, Reg. CE 21 aprile 2004, n. 794, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto necessario il ricalcolo degli interessi ogni anno decorso dal primo in cui l’aiuto venne messo a disposizione del beneficiario e fino alla data di esecuzione del recupero, in applicazione del nuovo testo dell’art. 11, pt. 3, del Regolamento n. 794/2004, come introdotto dal Reg. CE n. 271/2008, entrato in vigore il 14/4/2008, anzichè ogni cinque anni, come ritenuto dall’ufficio, in applicazione del vecchio testo della detta norma comunitaria.

Sostiene che la citata modifica dell’art. 11, pt. 3, Reg. CE n. 794/2004 non è applicabile all’azione di recupero di che trattasi riguardando questa un’obbligazione sorta per effetto della decisione di recupero adottata dalla Commissione in data 5 giugno 2002, anteriormente dunque alla sua entrata in vigore, a nulla rilevando che il provvedimento con cui l’amministrazione nazionale ha dato esecuzione a tale decisione, sia successivo. Il fatto poi che tale decisione sia anteriore anche all’entrata in vigore del Reg. CE n. 794/2004 non vale a dimostrare l’illegittimità del calcolo operato dall’ufficio, dal momento che l’applicazione retroattiva di tale regolamento è consentita dal D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, e costituisce a ben vedere norma di favore del beneficiario, dal momento che, se si fosse dovuto applicare il regime vigente al momento della citata decisione, ossia quello dettato dall’art. 14, comma 2, Reg. CE n. 659/1999, avrebbe dovuto escludersi qualsiasi ricalcolo e il tasso iniziale del 10,86% si sarebbe dovuto applicare per tutto il tempo necessario a completare l’esecuzione del recupero.

Rimarca inoltre che il citato D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, richiama la L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3, (che disciplina l’attuazione della decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, n. 2003/315/CE, con la quale fu dichiarato parzialmente incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002), legge quest’ultima che non poteva che fare riferimento al testo del Reg. CE n. 794/2004 anteriore alle modifiche apportate dal Reg. CE n. 271/2008.

7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la IREN S.p.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 e l’art. 345 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto inammissibili, in quanto formulati per la prima volta in appello, i motivi con i quali essa aveva denunciato violazione di legge (D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 19), nonchè vizio di motivazione della sentenza di primo grado, con riferimento al rigetto dei rilievi con i quali nei ricorsi introduttivi si contestava l’inclusione nella base imponibile, ai fini del calcolo delle somme da recuperare quali illegittimi aiuti di Stato, dei dividendi distribuiti al Comune di Genova e dei proventi del settore elettrico.

Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del gravame, tali eccezioni erano state tempestivamente proposte nei ricorsi, come del resto riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, ed erano stati ritualmente iterati nell’atto di appello incidentale.

8. Con la citata memoria ex art. 378 c.p.c., datata 9 giugno 2016, la società ha altresì contestato la legittimità dell’applicazione degli interessi composti, in luogo di quelli semplici, sostenendo al riguardo l’inapplicabilità del regolamento n. 794/2004 a decisioni di recupero, quale quella di che trattasi, notificate allo Stato membro anteriormente alla sua entrata in vigore, nonchè la contrarietà di tali interessi, in considerazione del risultato cui si perviene per effetto della loro applicazione, ai principi di diritto europeo di pari trattamento e di proporzionalità, nonchè al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; con riferimento agli ultimi profili ha fatto istanza, in subordine, affinchè questa Corte li sottoponga alla valutazione della Corte di giustizia U.E. con nuova ordinanza di rinvio pregiudiziale, ovvero sollevi questione di legittimità costituzionale.

9. Prendendo anzitutto in esame, per ordine logico, le questioni testè riferite, sottoposte dalla società per la prima volta in questa sede con la citata memoria ex art. 378 c.p.c., se ne deve in primo luogo rilevare l’inammissibilità per essere la decisione impugnata, nella parte in cui conferma l’applicabilità alle azioni di recupero di che trattasi degli interessi composti, ormai coperta da giudicato, in mancanza di specifico motivo di ricorso.

L’obiezione opposta al riguardo secondo cui il giudicato non osterebbe al rilievo anche officioso della dedotta illegittimità, trattandosi di dare piena applicazione al diritto comunitario nella sua interezza, non può essere condivisa.

Il principio invocato dalla difesa non appare, invero, pertinente all’ipotesi specifica qui considerata, operando esso nei casi in cui le norme processuali di diritto interno impediscano la piena attuazione delle azioni di recupero e, quindi, del diritto comunitario leso dagli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, non anche laddove si tratti di contestare l’ampiezza dell’azione medesima in quanto asseritamente esorbitante rispetto allo scopo imposto dal diritto europeo, posto che in questo caso non è comunque in discussione il principio di effettività, ossia il pieno ed effettivo recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della commissione divenuta definitiva (v. Corte di giustizia sentenza 18 luglio 2007 in causa C-119/05 Lucchini), che solo può giustificare una deroga al principio della intangibilità del giudicato nazionale.

Come più volte ribadito dalla Corte di giustizia, infatti, “il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto” (v., in tal senso, sentenze 1 giugno 1999 Eco Swiss, C-126/97, punti 46 e 47; 16 marzo 2006, Kapferer, C-234/04, punti 20 e 21; 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, CO2/08, punti 22 e 23; 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, punti da 35 a 37, nonchè 22 dicembre 2010, Commissione/Slovacchia, C-507/08, punti 59 e 60; 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti & C. S.p.a./Comune di Bari, C-213/13, pt. 59), essendosi altresì precisato che “la sentenza Lucchini… non è atta a rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. Infatti, è stato in una situazione del tutto particolare, in cui erano in questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione europea in materia di aiuti di Stato, che la Corte ha statuito, in sostanza, che il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una disposizione nazionale, come l’art. 2909 c.c. italiano, che mira a consacrare il principio dell’intangibilità del giudicato, nei limiti in cui la sua applicazione impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell’Unione e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta definitiva” (C.G.U.E., sent. 10 luglio 2014, C-213/13, pt. 61).

Negli stessi termini trovasi affermato, nella nostra giurisprudenza, il principio secondo cui “il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa (sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08 Olimpiclub e sentenza 16 marzo 2006, in causa C-234/04, Kapferer) non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salve le ipotesi, da ritenersi assolutamente eccezionali, in cui ricorrano discriminazioni tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario” (Cass., Sez. 5, n. 16032 del 29/07/2015, Rv. 636342; Sez. 5, n. 25320 del 15/12/2010, Rv. 615368).

10. Può comunque incidentalmente osservarsi che le tesi sostenute nella predetta memoria si rivelano, sotto ogni profilo, destituite di fondamento, alla stregua di una corretta ricostruzione della normativa comunitaria in materia e di quella interna emessa al fine di darne attuazione.

Rimandando, per una più compiuta illustrazione, alle sentenze depositate da questa Corte, in pari data alla presente, relative a ricorsi assunti in decisione nello stesso torno di tempo e nei quali dette questioni risultavano ritualmente dedotte, può al riguardo brevemente rilevarsi in questa sede che:

a) con sentenza del 3 settembre 2015 (in causa C-89/14), la Corte di giustizia ha affermato che: “L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE, nonchè gli artt. 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4,recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento”;

b) alla luce di tale pronuncia l’unico limite all’applicazione, da parte del legislatore nazionale, degli interessi composti nelle azioni di recupero degli aiuti di Stato conseguenti a decisioni comunicate anteriormente al Regolamento n. 794/2004, riguarda le “situazioni acquisite”, tali intendendosi quelle situazioni relative ad aiuti di Stato già recuperati ovvero posti ad oggetto di avvisi di imposta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma interna;

c) è da escludere anche la violazione, da parte del legislatore interno, dei princìpi di pari trattamento e di proporzionalità, atteso che:

– sotto il primo profilo, non si ravvisano, nell’ordinamento interno, indici evidenti della formazione di una prassi normativa tesa ad escludere l’applicazione di interessi composti nelle azioni di recupero di aiuti dichiarati illegittimi da decisioni della Commissione europea emesse anteriormente all’entrata in vigore del Reg. 794/2004;

– sotto il secondo profilo, come rimarcato dalla stessa Corte di giustizia, “l’applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato”, avuto anche riguardo “all’importante scarto di tempo tra l’adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell’aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l’emissione, nel corso dell’anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo”.

11. Venendo quindi all’esame dei motivi del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate, occorre muovere dal secondo, di rilievo preliminare e assorbente.

Lo stesso è infondato.

La tesi dell’amministrazione ricorrente si fonda essenzialmente sull’assunto, implicito ma centrale nell’argomentazione svolta, secondo cui il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nel richiamare, quanto ai criteri di determinazione degli interessi da applicare sulle somme costituenti oggetto di illegittimo aiuto di Stato e da recuperare in esecuzione della Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, “le disposizioni di cui al capo 5^ del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24”, operi un rinvio fisso o recettivo o materiale (con l’effetto di rendere applicabile le norme ricavabili dall’atto cui si fa rinvio come se si trattasse di norme interne, indifferenti a ogni successiva vicenda della norma nell’ordinamento di provenienza e, dunque, non solo alla modifica ma anche alla stessa eventuale abrogazione) e non invece un rinvio mobile o non recettizio o formale (per effetto del quale la noma deve intendersi richiamata come essa vive nell’ordinamento di provenienza e, per ulteriore conseguenza, tutte le vicende modificative che la norma subisce in questo si ripercuotono nell’ordinamento richiamante).

Solo una siffatta ricostruzione può infatti giustificare la conclusione cui perviene la ricorrente secondo cui il richiamo al detto regolamento, da parte del D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4 cit., ne può giustificare l’applicazione retroattiva a fattispecie pregresse, ma solo nel testo originario e non anche in quello modificato dall’art. 1, pt. 4), Reg. CE n. 271/2008 del 30 gennaio 2008.

Tale assunto non può però essere condiviso, in assenza di alcun dato testuale o logico che lo giustifichi.

Sul piano testuale è infatti appena il caso di rilevare che manca nella norma di diritto interno richiamante alcuna specificazione che limiti l’oggetto e gli effetti del rinvio al testo della norma di diritto derivato dell’UE richiamata, quale vigente al momento dell’entrata in vigore della norma richiamante.

Argomenti in tal senso non possono in particolare trarsi dal contestuale richiamo alla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24 il quale – come detto – disciplina l’attuazione della decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, n. 2003/315/CE (con la quale fu dichiarato parzialmente incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, disposto dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies), e, quanto agli interessi, non fa altro che operare un analogo rinvio al citato regolamento, stabilendo, al comma 3, che gli interessi vanno “calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo”.

Sul piano sistematico, poi, non può dubitarsi che ragione giustificatrice del rinvio da parte della norma nazionale a quella comunitaria (ancorchè non direttamente riferibile all’azione di recupero di che trattasi in quanto anteriore alla sua approvazione, secondo quanto espressamente disposto della norma transitoria di cui all’art. 13 del medesimo regolamento: v. Corte di giustizia U.E. 3 settembre 2015, in causa C-89/14, pt. 27) sta sostanzialmente nella scelta da parte del legislatore interno di rimandare tout court, quanto alle modalità e ai criteri di calcolo degli interessi da applicare nelle azioni di recupero di aiuti di Stato, alla disciplina dettata dalle fonti del diritto comunitario, e ciò anche per le decisioni di recupero anteriormente emesse, alle quali quest’ultima non era direttamente riferibile, senza che in tale scelta possa vedersi alcun motivo per cui essa sia da ritenere strettamente correlata e limitata al contenuto materiale di quella disciplina e non piuttosto alla sua fonte e dunque alcun intento di escludere la rilevanza di modifiche da quest’ultima introdotte successivamente all’emanazione della norma di diritto interno richiamante.

Nè una tale rilevanza può escludersi per ragioni interne all’ordinamento comunitario richiamato, ovvero legate ai motivi che hanno determinato tale modifica e alla disciplina della sua efficacia intertemporale.

Il citato Reg. CE n. 271/2008 non reca infatti alcuna disciplina intertemporale che possa portare ad escludere l’applicazione retroattiva alle azioni di recupero già soggette al Reg. CE n. 794/2004 da esso modificato ma comunicate anteriormente alla sua approvazione; inoltre, si ricava dall’ottavo “considerando” contenuto nel preambolo che la modifica dei criteri di calcolo degli interessi sulle azioni di recupero è stata ritenuta necessaria in ragione non già di sopravvenuti mutamenti sostanziali dei parametri di riferimento quanto piuttosto della revisione delle metodologie di calcolo di tale parametri e, dunque, di una mera correzione delle stesse come tale riferibile anche alle situazioni tenute presenti al momento dell’emanazione del testo originario del regolamento n. 794/2004 (si legge testualmente in tale parte del Regolamento: “la metodologia per definire i tassi di interesse applicabili in caso di recupero di aiuti illegali segue la metodologia per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Quest’ultima è stata riveduta. Per tenere conto di tali cambiamenti, è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione relative ai tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali”).

Deve pertanto concludersi che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il richiamo operato dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al capo 5^ del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (così come l’analogo richiamo a tale norma comunitaria operato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24) abbia natura formale e non recettizia e deve pertanto essere riferito, per quel che in questa sede interessa, al testo dell’art. 11, pt. 3, del citato regolamento, così come modificato dall’art. 1, pt. 4), del Reg. CE n. 271/2008 del 30 gennaio 2008, a mente del quale “il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo”.

A tale modalità di calcolo la sentenza impugnata si è correttamente attenuta, statuendo, come s’è detto, che “il tasso di interesse deve essere ricalcolato a intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore al momento in cui viene effettuato il ricalcolo”, donde l’infondatezza del motivo in esame.

12. Resta conseguentemente assorbito l’esame del primo motivo di ricorso, il cui accoglimento non potrebbe, infatti, condurre ad alcuna modifica della decisione impugnata, in quanto, da un lato, quanto alla individuazione dei tassi di riferimento, è esente da specifiche censure (risultando, anzi, tale indicazione perfettamente corrispondente a quella cui si è attenuta la stessa amministrazione, in particolare per quel che riguarda il tasso – 10,86% – vigente alla data in cui l’aiuto illegittimo è stato messo per la prima volata a disposizione della beneficiaria: 30/5/1997); dall’altro, quanto alla periodicità annuale, e non quinquennale, del ricalcolo, in quanto comunque giustificata dalla applicazione – per quanto si è detto, corretta – dei criteri dettati dall’art. 11, pt. 3, Reg. CE n. 794/2004, come modificato dall’art. 1, pt. 4, Reg. CE n. 271/2008.

13. L’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile poichè muove da una lettura erronea della sentenza.

Giusta quanto obiettato dalla amministrazione controricorrente, le censure di cui la società lamenta l’erronea espunzione dal thema decidendum in ragione di una supposta ma inesistente novità delle eccezioni con esse proposte, sono state in realtà compiutamente ed esaustivamente esaminate dai giudici d’appello e dichiarate infondate sulla base di argomentazioni in sè non fatte segno di alcuno specifico motivo di ricorso.

E’ pur vero che, in sentenza, è contenuto il rilievo (primo periodo di pag. 3) della inammissibilità dei “motivi di cui ai punti n. 3 e 4” in quanto “motivi nuovi”.

Da un lato, però, non è dato ricavare alcun riferimento utile a ricostruire il contenuto delle censure che con tali motivi erano state dedotte; dall’altro, e soprattutto, la consecuzione dei periodi di cui si compone tale parte della motivazione rende chiaro che non poteva trattarsi delle censure iterative delle eccezioni proposte in primo grado relativamente alla questione dell’inclusione nella base imponibile dei dividendi distribuiti al Comune di Genova e dei ricavi del settore elettrico: censure come detto compiutamente esaminate poco dopo nel terzo periodo e in quelli subito successivi. Lo dimostra quanto sta in mezzo tra l’una e l’altra affermazione, ossia il secondo periodo con il quale i giudici del gravame rilevano testualmente che “gli ulteriori motivi, già peraltro formulati nella prima fase del giudizio, e giustamente contestati dal giudice di prime cure, risultano del tutto infondati”: periodo che chiaramente introduce a quello immediatamente successivo, nel quale, come detto, i giudici a quibus ribadiscono la legittimità dell’inserimento nella base imponibile su cui calcolare gli aiuti di Stato da recuperare anche dei dividendi e delle attività svolte in regime di monopolio.

A tutto concedere, pertanto, quand’anche dovesse emergere dall’esame del fascicolo processuale che “i motivi di cui ai punti n. 3 e 4” dell’appello incidentale fossero proprio quelli con i quali la società iterava queste ultime eccezioni, ciò sarebbe certamente imputabile a un mero ininfluente errore materiale nella indicazione numerica dei motivi che la C.T.R. ha ritenuto inammissibili poichè nuovi, non potendosi dubitare che comunque la C.T.R. ha riferito tale valutazione a motivi diversi da quelli relativi al suddetto tema di lite.

14. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La soccombenza reciproca e la complessità dei temi di lite giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il primo; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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