Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2380 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26144-2017 proposto da:

COMUNE DI CEFALU’, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1093/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

R.G. 26144/17.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Cefalù impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa a un avviso d’accertamento Taesu/Tia 2005, dove si è fatta questione della validità della procura rilasciata dal Sindaco del comune odierno ricorrente per la proposizione dell’appello.

Con un primo motivo, il comune ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18 e 53 e degli artt. 83 e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano dichiarato l’appello inammissibile per asserito difetto di procura, in quanto, la procura rilasciata in primo grado non contemplava espressamente la facoltà d’impugnazione della sentenza dei primi giudici.

Con un secondo motivo, il comune di Cefalù deduce la nullità della sentenza per vizio nella regolare costituzione o del contraddittorio ex artt. 101 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto o irregolarità della procura, avrebbero dovuto provvedere a ordinarne la regolarizzazione.

I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi sono fondati.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, (avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”(Cass. ord. n. 5426/18, 13346/17, 15029/14).

Nel caso di specie, premesso che il tenore della procura (riportata ai fini dell’autosufficienza dal comune) avrebbe già potuto legittimare la proposizione dell’appello i giudici di secondo grado hanno “malgovernato” il superiore principio di diritto, in quanto, prima di dichiarare l’inammissibilità del medesimo appello, avrebbero dovuto ordinare la regolarizzazione della procura, e solo in caso d’inottemperanza dichiarare lo stesso inammissibile.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

La Corte suprema di cassazione

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA