Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2380 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26144-2017 proposto da:
COMUNE DI CEFALU’, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio
dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1093/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.
R.G. 26144/17.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Cefalù impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa a un avviso d’accertamento Taesu/Tia 2005, dove si è fatta questione della validità della procura rilasciata dal Sindaco del comune odierno ricorrente per la proposizione dell’appello.
Con un primo motivo, il comune ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18 e 53 e degli artt. 83 e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano dichiarato l’appello inammissibile per asserito difetto di procura, in quanto, la procura rilasciata in primo grado non contemplava espressamente la facoltà d’impugnazione della sentenza dei primi giudici.
Con un secondo motivo, il comune di Cefalù deduce la nullità della sentenza per vizio nella regolare costituzione o del contraddittorio ex artt. 101 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto o irregolarità della procura, avrebbero dovuto provvedere a ordinarne la regolarizzazione.
I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi sono fondati.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, (avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”(Cass. ord. n. 5426/18, 13346/17, 15029/14).
Nel caso di specie, premesso che il tenore della procura (riportata ai fini dell’autosufficienza dal comune) avrebbe già potuto legittimare la proposizione dell’appello i giudici di secondo grado hanno “malgovernato” il superiore principio di diritto, in quanto, prima di dichiarare l’inammissibilità del medesimo appello, avrebbero dovuto ordinare la regolarizzazione della procura, e solo in caso d’inottemperanza dichiarare lo stesso inammissibile.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
La Corte suprema di cassazione
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019