Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2380 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2380 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 9499-2011 proposto da:
BRUNO GIUSEPPE MAURIZIO BRNGPP65P18F205X,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso
lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controlicorrente –

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso la sentenza n. 13/2/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 15/12/2009,
depositata il 18/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 09499 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

atteso che il collegio ha ritenuto di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa del
deposito di nuova relazione, alla luce del fatto che nella prima relazione è stato
omesso l’esame dei motivi n.3 e 4 del ricorso;
Osserva:
La CTR di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello di Bruno Giuseppe Maurizio
-appello proposto contro la sentenza n.90/16/2007 della CTP di Torino, che aveva
pure respinto il ricorso della parte contribuente- ed ha perciò confermato la cartella di
pagamento relativa ad IVA-IRPEF per l’anno 1999 sulla scorta di avviso di
accertamento divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che l’avviso di accertamento
(notificato il 22.10.2004) era divenuto esecutivo per mancata tempestiva
impugnazione, mentre la cartella esattoriale (notificata il 15.10.2005, e quindi
tempestivamente, presso la residenza del contribuente in Torino, via Baltimora 47
int.B) avrebbe dovuto essere impugnata entro il 31.12.2006, sicchè il ricorso
(notificato il 15.3.2007) era da considerarsi tardivo, con assorbimento di ogni
ulteriore censura.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.138
cpc e di altre disposizioni di legge) la parte ricorrente si duole del fatto che il
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vista la propria relazione di data 20 settembre 2012

giudicante del merito abbia ritenuto tardivo il ricorso in appello, per quanto la cartella
non fosse stata notificata ritualmente, e cioè presso l’effettiva residenza della parte
destinataria della notifica, atteso che sia sulla relata della cartella che sulla
raccomandata inviata ex art.140 cpc i dati della residenza anagrafica risultavano non
identici a quelli indicati “nella visura catastale n.433 del 7 giugno 1996″.

valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente
identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,
sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- abbia ritenuto del tutto rituale la notifica e
corretto l’indirizzo al quale la notifica risultava essere effettuata.
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può
costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In terna di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta

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Il motivo è inammissibile, per erronea identificazione dell’archetipo del vizio

- è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.
Con il secondo motivo di ricorso (suddiviso in sette diversi profili e improntato in
tutte le ipotesi alla violazione di norme di legge) la parte ricorrente si duole della
violazione di disposizioni normative che sono tutte collegate con la questione della

dell’implicito giudizio contenuto nella decisione qui impugnata in ordine al fatto che
(essendo stata la notificata effettuata a termini dell’art.140 cpc) le operazioni che
nella relata si dicono effettuate o che implicitamente da essa relata risultano essere
state effettuate, sono coperte da fede pubblica e corrispondono perciò a verità fino a
che non siano dimostrate false previo esperimento della querela di falso.
In difetto di una siffatto condizione, tutti i profili di censura contenuti nel motivo ora
in esame risultano inammissibilmente formulati e comunque assorbiti dal rigetto del
primo.
Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.91 comma 1
cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello ha liquidato
unitariamente le spese di lite nella complessiva somma di € 2.167,88 senza
distinguere tra diritti ed onorari e così di fatto impedendo il controllo della correttezza
del criterio di liquidazione applicato (ciò che è implicitamente dedotto nel successivo
motivo di impugnazione che perciò resta assorbito dalla decisione sul motivo qui in
esame) e di controllare la correttezza della liquidazione di dette spese fatta dal
giudicante.
A tal proposito, è principio di diritto tante volte ribadito dalla Corte Suprema quello
secondo cui:” In tema di spese giudiziali, l’esigenza di assicurare alle parti il controllo
della liquidazione impone al giudice di liquidare separatamente gli onorari di
avvocato e i diritti di procuratore. (Sulla base di tale principio la sentenza impugnata,
che aveva proceduto a liquidazione globale, è stata cassata con rinvio dalla Suprema
Corte)”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006)

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rituale notifica della cartella esattoriale. Tutte le censure non tengono però conto

Alla luce di detto principio, non resta che concludere che la sentenza di appello
merita cassazione, sia pure limitatamente al capo di liquidazione delle spese di lite,
con restituzione della controversia al medesimo giudice di appello per un nuovo
esame della menzionata questione, giudice da identificarsi nella CTR Piemonte.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per

Roma, 10 marzo 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al motivo di impugnazione indicato in
motivazione. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla
CTR Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite
del presente grado.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

inammissibilità e per manifesta fondatezza.

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