Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2380 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

01/02/2007, n. 2903/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. B.A. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione in Euro 19.875,00 dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un giudizio relativo alla domanda di interessi e svalutazione monetaria su arretrati di stipendio, promosso dinanzi al TAR per la Campania in data 25 novembre 1994, ancora non definito al momento della proposizione della domanda ex lege n. 89 del 2001. La Corte d’appello, con decreto depositato il giorno 1 febbraio 2007, rilevato che l’eccessiva durata del giudizio andava quantificata, al momento della decisione, in nove anni e circa due mesi, ha liquidato un indennizzo di Euro 1000,00 per ogni anno di eccessiva durata e cioè, complessivamente, Euro 9.166,67, con gl’interessi legali dal decreto, oltre a metà delle spese del giudizio che liquidava nella misura di Euro 300,00. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il giorno 13 febbraio 2008, formulando tredici motivi. La Presidenza del Consiglio non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si deduce che il decreto impugnato si porrebbe in contrasto con dette norme avendo liquidato un indennizzo inadeguato. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 1 e 6 della CEDU, sempre in relazione alla insufficiente quantificazione dell’indennizzo. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla quantificazione dell’indennizzo.

1.2. I motivi attengono tutti alla quantificazione dell’indennizzo e vanno decisi congiuntamente. Il primo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato. Il secondo e il terzo vanno rigettati perchè infondati, avendo la Corte d’appello liquidato un indennizzo in linea con i parametri stabiliti dalla CEDU. 2.1. Con il quarto motivo si lamenta la mancata concessione del “bonus” di 2000.00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. Con il quinto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia su detto “bonus”. Con il sesto motivo si denunciano ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia in relazione al su detto “bonus”.

I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto “bonus”, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

3.1. I successivi motivi riguardano tutti la quantificazione delle spese, deducendosi l’illegittima compensazione parziale e la loro inadeguata liquidazione nel “quantum” in relazione ai parametri tariffari applicabili e alle liquidazioni di esse da parte della CEDU. Esse sono state liquidate nella misura complessiva di Euro 600,00 e compensate per metà.

La censura con la quale si lamenta la mancata liquidazione delle spese “secondo gli standard Europei” è infondata dovendo applicarsi in proposito gli standard stabiliti dal diritto nazionale con riferimento ai giudizi contenziosi. Parimenti va rigettata la censura relativa alla parziale compensazione delle spese, che risulta adeguatamente motivata e giustificata anche dal solo parziale accoglimento della domanda. Le rimanenti censure sono fondate in quanto debbono applicarsi le tabelle relative ai giudizi contenziosi ed essendo le spese liquidate inferiori a quelle risultanti da esse.

Il decreto impugnato va pertanto cassato sul punto e decidendosi al riguardo nel merito, le spese del giudizio di merito vanno liquidate nell’intero nella misura di Euro 800,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti, oltre spese generali e accessori come per legge, con condanna al pagamento della metà. Si ravvisano giusti motivi, in relazione al solo parziale accoglimento del ricorso, per compensare per due terzi le spese del giudizio di cassazione, liquidando il terzo residuo come in dispositivo, con distrazione delle stesse.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e decidendo nel merito condanna la Presidenza , del Consiglio dei Ministri al pagamento di metà delle spese i del giudizio di merito, nella misura di Euro 400,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti, oltre spese generali e accessori come per legge.

La condanna altresì al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, compensati i due terzi restanti, che liquida quanto al terzo dovuto nella misura di Euro centosettanta, di cui Euro venti per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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