Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 238 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. I, 05/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 05/01/2011), n.238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SIMEC SPA ((OMISSIS)) in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CECCON FRANCO, SIGNORELLI FABIO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA (OMISSIS) in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71-C,

presso lo studio dell’avvocato POMPA GIULIANO MARIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati VALENTINA MAMELI, ORLANDI MARINELLA, giusta

procura speciale alle liti a margine della memoria;

– resistente –

e contro

ASSITALIA SPA, FONDIARIA SAI SPA, BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA,

FININVEST SPA, SIC – SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI SPA;

– intimate –

e sul ricorso n. 10061/2009 proposto da:

FONDIARIA SAI SPA ((OMISSIS)) in persona del Dirigente

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOFONE CARLINO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.V. SUIDARTA SPA, (incorporante per fusione la SIC Societa’ Italiana

Cauzioni Spa), in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEONE GREGORIO, giusta delega a margine della memoria di

costituzione;

– resistente –

e contro

SIMEC SPA ((OMISSIS)) in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CECCON FRANCO, SIGNORELLI FABIO,

giusta procura speciale a margine della scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

REGIONE LOMBARDIA, FININVEST SPA, BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA,

ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 692/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 17/01/09,

depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente l’Avvocato Alessandra Abbate, (delega avvocato Paolo

Mereu), difensore della ricorrente (Simec);

e’ presente l’Avvocato Pompa Giuliano Maria, difensore della

resistente (Regione Lombardia);

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Pronunciando sulle domande di inadempimento contrattuale, di restituzione di fideiussione e di pagamento di somme versate in eccedenza in relazione ad accordo avente per oggetto la chiusura e bonifica di discariche proposte dalla s.p.a. Simec contro la Regione Lombardia, la Banca Popolare di Bergamo s.p.a., la s.p.a. S.I.C. e la s.p.a. Sai Fondiaria, con l’intervento della s.p.a. Assitalia, chiamata in garanzia dalla Regione, nonche’ della s.p.a. Fininvest, chiamata in giudizio quale coobbligata dalle altre societa’ convenute, il Tribunale di Milano, con sentenza del 19.1.2009, ha rigettato le domande medesime accogliendo l’eccezione della Regione convenuta che aveva evidenziato l’esistenza di clausola di arbitrato.

Contro la sentenza la s.p.a. Simec ha proposto istanza di regolamento di competenza diretta ad accertare la competenza del Tribunale di Milano.

La Regione Lombardia ha depositato scrittura difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilita’ del proposto regolamento.

2.- Contro la medesima sentenza la s.p.a. Fondiaria – SAI ha proposto autonoma istanza di regolamento di competenza diretta ad accertare la competenza del Tribunale di Milano. La s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale segnala di avere gia’ proposto analogo regolamento di competenza e fa presente la necessita’ di riunione.

La s.p.a. N.V. Suidarta, di diritto olandese, incorporante per fusione la s.p.a. S.I.C. ha depositato scrittura difensiva con la quale aderisce al proposto regolamento.

3.- I ricorsi sono stati riuniti trattandosi di istanze di regolamento proposte contro la medesima sentenza.

4.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – di identico contenuto in relazione ad entrambi i ricorsi riuniti – e’ del seguente tenore: “L’istanza di regolamento e’ inammissibile.

Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte dovendosi disattendere il contrario indirizzo di cui all’ordinanza Sez. 2, n. 26990/2007, perche’ non tiene conto della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – il nuovo testo dell’art. 819 ter cod. proc. civ., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale, e’ applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 2 marzo 2006, data della sua entrata in vigore. Per i giudizi gia’ pendenti a tale data, pertanto, trovera’ applicazione l’art. 5 cod. proc. civ., con la conseguenza che la questione relativa alla proponibilita’ della domanda giudiziale in presenza d’una clausola arbitrale resta una questione di merito, e la sentenza che abbia deciso su essa e’ impugnabile con l’appello e non col regolamento di competenza (Sez. 3, Ordinanza n. 21926 del 29/08/2008; Sez. 1, Ordinanza n. 12814 del 20/05/2008).

Cio’ posto, poiche’ nella concreta fattispecie la sentenza e’ stata resa in giudizio introdotto con atto di citazione notificato nel 2004, contro la stessa non e’ esperibile il regolamento necessario di competenza.

Qualora si condividano le osservazioni di cui innanzi, il ricorso puo’ essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. 5.- La s.p.a. SIMEC ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha segnalato l’opportunita’ di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa alla proponibilita’ del regolamento di competenza ex art. 819 ter cod. proc. civ. anche ai giudizi pendenti alla data del 2 marzo 2006.

6.- La Corte, poiche’ le Sezioni unite erano state gia’ investite del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione innanzi evidenziata, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo dei regolamenti gia’ riuniti, in attesa della pubblicazione della decisione gia’ assunta dalle Sezioni unite. Quindi e’ stata nuovamente fissata l’adunanza in camera di consiglio.

7.- Le Sezioni unite, con sentenza n. 19047 depositata il 6 settembre 2010, pur avendo ex professo deciso la diversa questione dell’ammissibilita’ del regolamento di competenza allorquando il giudizio arbitrale sia stato iniziato prima del 2 marzo 2006, ha espressamente aderito all’orientamento seguito dalla Terza Sezione (Sez. 3, Ordinanza n. 21926 del 29/08/2008; Sez. 1, Ordinanza n. 12814 del 20/05/2008) richiamato nella relazione.

In sintesi, le Sezioni unite hanno premesso che costituiva diritto vivente il principio per il quale la deferibilita’ agli arbitri di una controversia costituisce questione di merito e non di rito, in quanto inerente alla validita’ del compromesso o della clausola compromissoria, con conseguente inammissibilita’ del regolamento di competenza nel confronti del provvedimento che abbia affermato o negato l’operativita’ della deroga alla giurisdizione.

Da tanto le Sezioni unite hanno fatto discendere l’affermazione della natura non interpretativa del nuovo art. 819 ter c.p.c. e l’adesione al principio enunciato nell’ordinanza n. 12814/2008, la quale precisa che la soluzione accolta discende non solo sulla base della lettera della norma transitoria, ma anche perche’ il nuovo art. 829 ter si riferisce alle “convenzioni di arbitrato” che formano oggetto della nuova disciplina dettata con lo stesso D.Lgs., art. 20 e pertanto riguardano pattuizioni sottoscritte dopo il 2 marzo 2006 e perche’, inoltre, la nuova disciplina detta regole processuali sui tempi e sui modi di proposizione dell’eccezione di competenza arbitrale che non puo’ che riferirsi a situazioni processuali insorte dopo tale data”.

Talche’ vanno condivise le conclusioni della relazione.

Le spese processuali del presente giudizio di legittimita’ possono essere compensate alla luce del contrasto verificatosi tra le Sezioni semplici.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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