Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23798 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/10/2020), n.23798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6459/2013 R.G. proposto da:

G.M. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso giusta

delega in atti dagli avvocati Sergio Celentano e Gianfranco D’Andrea

con domicilio eletto presso l’avvocato Bruno Materazzo, studio

Vassalli e associati, in Roma via E. Duse n. 35;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia sez. staccata di Foggia n. 137/27/12 depositata il

03/09/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

03/07/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– La Commissione Tributaria Regionale della Puglia- sezione staccata di Foggia- ha respinto l’appello proposto da G.M., nella sua qualità di legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l., società dichiarata fallita, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dell’appellante contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato il rimborso del credito IVA 1999 erogato alla società, per mancanza della documentazione necessaria a riscontrarne l’effettiva sussistenza;

– la CTR ha rilevato che, poichè il ricorrente aveva prodotto tardivamente in primo grado la documentazione contabile e le fatture relative al 1999, la decadenza non poteva essere sanata mediante l’allegazione dei medesimi documenti in appello; ha aggiunto che la produzione, avvenuta dopo oltre dieci anni da quello in cui era stato conseguito il rimborso, non poneva in grado l’amministrazione di effettuare il controllo;

– G. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con entrambi i motivi di ricorso è dedotta l’erroneità della decisione, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58 e 61, per avere la CTR ritenuto che la tardiva produzione dei documenti nel giudizio di primo grado, intervenuta oltre il termine di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, precludesse la facoltà di produrli in appello;

– va preliminarmente chiarito che la ratio decidendi della sentenza gravata risiede unicamente nell’affermazione della non sanabilità in appello della decadenza dalla facoltà di produrre documenti maturata in primo grado;

– non può invece integrare autonoma ratio l’osservazione del giudice in ordine all’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare i dovuti controlli in ordine all’effettiva sussistenza del credito a distanza di oltre dieci anni dal rimborso, che risulta un evidente (nonchè in se stesso palesemente errato) obiter dictum, sia perchè la rilevata inammissibilità della produzione documentale non consentiva alla CTR di scendere all’esame del merito, sia perchè, una volta instaurata la controversia, è il giudice, e non certo la parte, a dover verificare la valenza probatoria dei documenti prodotti;

– ciò premesso, i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

– questa Corte ha infatti già affermato che, nel contenzioso tributario, l’inosservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 per la produzione di nuovi documenti in appello è sanata ove il documento sia stato già depositato, benchè irritualmente, nel giudizio di primo grado, poichè nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. civ. Sez. V, nn. 5429/2018, 2498/2016, 21309/2010);

– la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria della Puglia, in diversa composizione, perchè valuti se dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evinca la sussistenza del credito IVA rimborsato;

– il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA