Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23798 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 23798 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 22878 e 27052 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2006 proposti:
DA
SOC. F.OR.P.A.T. s.a.s.,

di Ornella Chirico, in persona di

questa, quale amministratrice p.t., elettivamente domiciliata in
Roma, alla Via dei Mille n. 41/A, presso l’avv. Pasquale
Avitabile, e rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Esposito
Alaia, per procura a margine del ricorso per cassazione
notificato il 17 luglio 2006.

Data pubblicazione: 21/10/2013

RICORRENTE PRINCIPALE
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLO DEI MINISTRI
PROTEZIONE CIVILE,

DIPARTIMENTO PER LA

in persona del Presidente del Consiglio in

12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e da quest’ultima
rappresentata e difesa.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
NONCHE’
SELVAGGIO GIOVANNI,

Via Petrella 15 Napoli.
INTIMATO

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2392/05
del 5 – 21 luglio 2005. Udita, all’udienza del 26 settembre
2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l’avv.
Esposito Alaia, per la ricorrente principale, e l’avvocato dello
Stato Giacobbe per il controricorrente e ricorrente incidentale,
nonché il P.M., in persona del sostituto procuratore dr.
Maurizio Velardi, che conclude per il rigetto del ricorso
principale e l’assorbimento dell’incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
La F.OR.P.A.T. s.a.s. con sede in Napoli, in persona della
accomandataria Ornella Chirico, proprietaria di un appartamento
sito in Acerra (NA) requisito dal sindaco, in occasione degli

2

carica ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.

eventi sismici del 1980-1981, premesso che la requisizione era
stata revocata in data 30 giugno 1991 e che il 23 luglio di
quell’anno si era redatto verbale di consistenza dell’immobile,
da cui erano emersi i gravi danni prodotti dal detentore di esso
Giovanni Selvaggio durante l’occupazione, conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale di Napoli tale occupante e il Ministero
della Protezione civile, con atto di citazione notificato il 5 7 dicembre 1992) che chiedeva la condanna dei convenuti al
risarcimento dei danni arrecati all’immobile, che un suo
consulente di fiducia aveva già liquidato in e. 11.153,19 e il
rimborso degli oneri di condominio e per consumi d’acqua rimasti
inadempiuti, chiedendo la condanna solidale dei due convenuti al
pagamento della somma di cui sopra.
Il Ministero convenuto si costituiva ed eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva, per essere legittimati il
Comune di Acerra e il Selvaggio e l’assenza di legittimazione
attiva della società, che non aveva provato di essere la
proprietaria dell’appartamento temporaneamente requisito.
Nominato un c.t.u., dopo il deposito della relazione, il
Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 settembre 2001,
rigettava la domanda e compensava le spese di lite; sull’appello
della FOR.P.A.T. si costituiva il Ministero che deduceva la
legittimazione passiva del solo Comune di Acerra nell’azione di
risarcimento, potendo l’ente locale agire comunque in rivalsa
contro il Selvaggio, in caso di accoglimento della domanda.
3

,

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 luglio 2005,
ha respinto il gravame e condannato l’appellante alle spese del
grado a favore del Ministero, nella contumacia di Giovanni
Selvaggio; negato che la domanda proposta in primo grado
tendesse a ottenere l’indennità di requisizione, per diversità

rispetto a quella di pagamento dell’indennità, tendendo la prima
a ottenere la reintegrazione degli effetti dannosi di un
illecito da ingiusto comportamento del convenuto e la seconda a
ricevere il corrispettivo di un’azione dannosa, ma lecita, della
P.A., la Corte di merito ha escluso che, nella richiesta di
risarcimento, potesse comprendersi quella indennitaria.
Con il ricorso la società appellante deduce che la mancata
corresponsione dell’indennità di requisizione per il tempo in
cui questa era durata, costituiva un danno da pagare con quelli
prodotti dall’omessa manutenzione dell’appartamento per gli anni
di durata della occupazione, dovendosi quindi la richiesta dell’
indennità per le aree temporaneamente requisite configurare come
emendatio e non mutatio libelli da qualificare ammissibile e su
cui il giudice doveva pronunciarsi; il Ministero appellato,
invece, negava di accettare il contraddittorio su domande nuove
non proposte in primo grado, di cui eccepiva la inammissibilità,
con eccezione che accolta dai giudici di secondo grado che
ritenevano preclusa la richiesta dell’indennizzo.
La Corte di appello, infatti, ritenuto che la originaria domanda
4

di petitum e causa petendi dell’originaria azione risarcitoria

della società costituiva una richiesta di risarcimento del danno
ai sensi dell’art. 2043 c.c., mancando ogni riferimento, nella
citazione introduttiva, alla indennità di requisizione da
liquidare per la quale condannare in solido l’occupante e il
Ministero, mentre di essa doveva, invece, doveva eventualmente

terreno fosse requisito.
Ritenuto quindi che la domanda della indennità di requisizione
costituiva domanda nuova rispetto a quella originaria di
risarcimento del danno, la Corte napoletana ha quindi rigettato
l’appello e condannato l’appellante alle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza che precede, la F.OR.P.A.T. ha
proposto ricorso di quattro motivi notificato il 17 luglio 2006
al solo Ministero della Protezione civile, che resiste con
controricorso, notificato il 6 ottobre dello stesso anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso della F.OR.P.A.T. denuncia
errata interpretazione della domanda da essa proposta da parte
della Corte d’appello di Napoli, che ha negato che, nella
richiesta di risarcimento del danno della ricorrente, potesse
comprendersi quella di indennità di requisizione, da specificare
con la precisazione del quantum preteso dall’attrice.
Ad avviso della ricorrente, nella formula “risarcimento del
danno”, deve comprendersi anche il pagamento della indennità di
requisizione, da ritenersi compreso, nel caso concreto nella
5

rispondere la sola amministrazione che aveva disposto che il

domanda originaria, a differenza di quanto si afferma nella
sentenza impugnata.
1.2. Si censura la sentenza della Corte napoletana, anche per
non avere rilevato che il mancato o ritardato pagamento della
indennità di requisizione comporta di per sé un danno per il

domanda di risarcimento del danno in cui era la perdita
conseguente al mancato pagamento dell’indennità di requisizione.
1.3. In terzo luogo la ricorrente nega che, nella fattispecie,
si sia avuta la mutatio libelli con la proposizione della
domanda della indennità di requisizione dopo quella di
risarcimento del danno, dovendosi ritenere costituisca mera
emendatio libelli la richiesta della sola detta indennità, dopo
quella di risarcimento proposta con la citazione introduttiva.
1.4. Infine si denuncia omessa valutazione dell’appello
incidentale del Ministero, che doveva essere respinto con
conseguente diversa disciplina delle spese di lite.
2.1. Il ricorso è infondato.
Come affermato da questa Corte, con sentenza 22 aprile 2010 n.
9625:”la domanda di pagamento dell’indennità di requisizione e
quella di risarcimento del danno per la illecita occupazione
dell’area, hanno diversa natura, l’una indennitaria e l’altra
risarcitoria e si basano su diversi presupposti di fatto e cioè
sull’emissione del decreto di requisizione la prima e sulla
illegittima occupazione del bene la seconda.
6

proprietario del bene requisito, da considerarsi compreso nella

4

Pertanto, chiesta con l’atto introduttivo del giudizio la
condanna al risarcimento del danno, la successiva proposizione
della domanda di pagamento dell’indennità non dà luogo ad una
mera diversa qualificazione giuridica dell’azione originaria, ma
costituisce domanda nuova basata su diversa da

riferimento alla diversità della domanda della indennità di
espropriazione rispetto all’azione risarcitoria, cfr. Cass. 17
luglio 2001 m. 9711).
L’enunciato principio di diritto è confermato anche dal rilievo
che l’obbligazione risarcitoria e quella di pagamento
dell’indennità, pur essendo entrambe pecuniarie, hanno natura
diversa, essendo la prima debito di valore e la seconda di
valuta, per cui deve rigettarsi il primo motivo di ricorso, non
potendosi comunque comprendere nella domanda di risarcimento del
danno anche quella di pagamento dell’indennità di requisizione,
come esattamente rilevato dalla sentenza oggetto di ricorso.
2.2. Irrilevante per identificare le due azioni, risarcitoria e
indennitaria, è la circostanza che il mancato pagamento
tempestivo dell’indennizzo costituisce inadempimento che dà
– diritto al risarcimento del danno, per cui è infondato anche il
secondo motivo di ricorso, che vuole identificare la natura
giuridica della indennità di requisizione con quella del
risarcimento del danno, da illecita privazione del godimento di
un bene con una procedura ablatoria illecita.
7

quella prospettata ed integra una domanda nuova” (così sia pure

Anche il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato,
essendosi correttamente inquadrata nel merito la richiesta di
pagamento di indennità di requisizione come corrispettivo della
privazione legittima del temporaneo godimento di un bene
immobile per il proprietario, come diversa da quella di

lesivo dei diritti soggettivi di colui che ha subito la
requisizione, che legittimamente lo ha privato del godimento
temporaneo di un immobile.
2.3. Il principio di diritto ora richiamato chiarisce anche che
si ha una mutatio libelli allorché, in luogo della domanda
originaria di risarcimento del danno, si voglia proporre quella
di liquidazione e pagamento dell’indennità di requisizione.
Pertanto correttamente la Corte di merito ha qualificato
inammissibile tale seconda domanda proposta dopo aver chiesto,
nella citazione originaria, il solo risarcimento del danno
ingiusto, chiedendosi la indennità di requisizione
successivamente e con domanda nuova, esattamente ritenuta
preclusa dai giudici di merito.
2.4. Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo del ricorso
principale, che censura la sentenza impugnata per non avere
rigettato l’appello incidentale, senza chiarire il contenuto di
questo, che non emerge chiaro dalla decisione di merito, nella
quale vi è solo un accenno ad un’eccezione, subordinata al
mancato rigetto del gravame della società, “di prescrizione del
8

risarcimento, quale reintegrazione del danno ingiusto, perché

diritto all’indennità”.
In difetto di più precisi riferimenti al contenuto dell’appello
incidentale del Ministero, il quarto motivo di ricorso non può
che dichiararsi inammissibile, perché nessun interesse può avere
l’appellante società a censurare una decisione che sembra ad

3. In conclusione, il ricorso principale deve rigettarsi con
assorbimento

conseguente

dell’incidentale

condizionato

all’accoglimento di esso l e le spese del giudizio di legittimità
devono porsi a carico della società soccombente, liquidandosi,
in favore della Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi
del D.M. 12 luglio 2012 n. 140, applicabile anche alle
prestazioni professionali eseguite nel vigore delle previgenti
tariffe, come chiarito da S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente a rimborsare
alla controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione, che liquida in E. 2000,00, per compensi, ed E 200,00
per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 26 settembre 2013.

essa favorevole, rigettando un gravame della controparte.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA