Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23798 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5721/2010 proposto da:

C.C.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 28, presso lo studio dell’avvocato

CODINI Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERO TRABUCCHI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), quale Impresa Designata dal

Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIRILLI Nicoletta giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI N. 28

presso lo studio dell’avvocato MANILIO FRANCHI che ha rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARA TRABUCCHI, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

26/11/08, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 26/1/2009 la Corte d’Appello di Venezia, reietto quello in via incidentale interposto dalle sigg.re C. C.S. e T.A., in parziale accoglimento di quello in via principale spiegato dal sig. B.G. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Padova 24/9/2002, rideterminava il quantum di risarcimento dei danni dovuti al B. in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Piazzola sul Brenta il 29/6/1991.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la C. C. propone ora ricorso per cassazione in via principale, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la T., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi.

Ad entrambi i ricorsi resiste con separati controricorsi la società Assicurazioni Generali s.p.a..

Con il 1^ MOTIVO la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 752 c.p.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione degli artt. 471, 480, 489 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ MOTIVO denunzia violazione dell’art. 320 c.c., art. 75 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 1^ MOTIVO la ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell’art. 752 c.p.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione dell’art. 320 c.c., art. 75 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 3^ MOTIVO denunzia omessa ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorsi dovranno essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale non recano invero il prescritto quesito di diritto, nè contemplano la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), e a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e il momento di sintesi possano, e a fortiori debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

I motivi dei ricorsi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente principale ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore della ricorrente nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati quesiti e motivi;

ritenuto che i ricorsi debbono essere dichiarati pertanto inammissibili;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a., seguono la soccombenza, mentre, attesa la reciproca soccombenza, va disposta la relativa compensazione tra le ricorrenti, principale ed incidentale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a., che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge; condanna la ricorrente in via incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a., che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Compensa tra le ricorrenti, principale ed incidentale, le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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