Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23798 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24112/2017 proposto da:

F.C., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,

dagli Avv.ti Dario Greco, e Serena Lombardo, giusta procura speciale

in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato in

Roma, via Buccari, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Fabio Madama;

– ricorrente –

contro

Italfondiario s.p.a., nella persona legale rappresentante pro

tempore, quale procuratore di Sestino Securitisation s.r.l.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Stanizzi, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Maresciallo

Pilsudski, n. 118, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella persona del legale

rappresentante pro tempore;

F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1667/2016 della Corte di appello di PALERMO,

depositata il 17 settembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 403/2009 del 26 agosto 2009, il Tribunale di Palermo, pronunciandosi sulle domande proposte da C. e F.P. nei confronti di Monte dei Paschi Fondiario e Opere pubbliche s.p.a. (cui nelle more era subentrata la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), nell’ambito di due diversi procedimenti riuniti, aventi ad oggetto il dare/avere tra le parti con riferimento ad un mutuo fondiario stipulato il 12 maggio 1993 per l’importo di vecchie lire 450.000.000, di cui i mutuatari contestavano gli interessi corrispettivi e moratori, aveva ridotto l’importo riconosciuto da Euro 88.644,56 ad Euro 73.172,75, oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese; aveva dichiarato inammissibili le domande di annullamento del contratto di mutuo e di risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ed aveva compensato per un quarto le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio, ponendo a carico dei F. la rimanente parte.

2. La Corte di appello di Palermo, adita dai F., con la sentenza impugnata, dopo avere disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio contabile, ha ulteriormente ridotto l’importo riconosciuto in Euro 35.239,39 e ha confermato, per il resto, la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio e ponendo a carico delle parti nella misura del 50% le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

3. La sentenza della Corte di Appello di Palermo è stata impugnata da F.C. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società Sestino Securitisation s.r.l., come rappresentata da Italfondiario s.p.a..

4. La Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e F.P. non hanno svolto difese.

5. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 24344 del 3 novembre 2020, questa Corte, Sesta sezione civile – 1, non ravvisando l’evidenza decisoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

6. La Procura Generale ha depositato, in data 13 maggio 2021, conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

7. La società Sestino Securitisation s.r.l., come rappresentata da Italfondiario s.p.a., ha depositato memoria.

8. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, poiché, è principio consolidato di questa Corte che quando si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due controversie, una delle quali sia soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale e l’altra non lo sia, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, è soggetta all’applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l’impugnazione possa coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, né l’operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia (Cass., 29 settembre 2017, n. 20594; Cass., 3 aprile 2013, n. 8113; Cass., 27 marzo 2017, n. 7824).

Non può, dunque, trovare accoglimento il rilievo della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, attesa la natura di opposizione ex art. 615 c.p.c., sottratta a detta sospensione, sul presupposto (errato) che quest’ultima sia stata l’unica domanda rimasta oggetto della causa – dopo che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull’altra domanda, relativa alla nullità delle clausole contrattuali determinative del tasso di interesse e senza che sul punto vi fosse stato appello degli originari attori-, risultando, piuttosto, dalla sentenza di appello (alle pagine 2 e 3) che la questione della nullità delle clausole determinative dei tassi era stata coltivata anche in sede di gravame.

Il che impone di escludere l’avvenuto scioglimento della connessione tra i due giudizi (di accertamento, prima, e di opposizione a precetto, in un secondo momento) introdotti dagli attori, e di fare applicazione del principio giurisprudenziale della prevalenza della disciplina ordinaria della sospensione dei termini.

2. In via gradatamente preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la violazione del disposto di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, posto che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.pc., n. 1 introdotta dalla L. 69 del 2009, art. 47 non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass., 8 febbraio 2011, n. 3142).

3. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284,1325,1346,1418 c.c. e della L. n. 154 del 1992, art. 4, comma 1, nonché la nullità della pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso legale per indeterminatezza dell’oggetto, avendo dovuto la Corte di appello dichiarare l’intera nullità del contratto di mutuo e dell’atto di erogazione e quietanza, per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto le indicazioni contenute nelle pattuizioni contrattuali erano contraddittorie tra di loro e impedivano di individuare un criterio prevalente circa le modalità in concreto di determinazione nel tempo del tasso di interesse.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 Ed invero, la Corte di appello, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che le parti avevano pattuito, all’art. 3 dell’atto di erogazione di capitale un tasso iniziale del 12,50%, inferiore a quello inizialmente previsto nel contratto di mutuo, in conformità alle previsioni contrattuali, aggiungendo ad una componente fissa dell’1,15% semestrale una componente variabile da determinare sulla base di specifici valori, analiticamente richiamati nel ricorso – che consistevano, ai sensi dell’art. 3 dell’atto di erogazione e quietanza, nella sommatoria dei seguenti valori: “a) il 50 %… della media aritmetica dei tassi di rendimento annuo effettivo lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione, calcolati al lordo della ritenuta di imposta, risultante, per i primi due dei quattro mesi che precedono la scadenza di ciascuna rata semestrale, dai dati rilevati mensilmente dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni della Borsa di Milano; b) il 50 %… della media aritmetica maggiorata di punti 0,75… tasso della lira interbancaria tre mesi lettera risultante per lo stesso periodo di cui al precedente punto a), dai dati pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore””- e ha affermato che ciò era conforme alla regola della determinabilità, atteso il carattere oggettivo degli elementi estrinseci richiamati nel contratto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.

3.3 A fronte di ciò, il ricorrente ha rilevato che il consulente di primo grado, a pag. 4 della relazione, aveva ritenuto che il teg del mutuo, relativamente alla prima rata, avente scadenza all’1 gennaio 1994, corrispondeva al 15,24% e non alla misura quantificata dal consulente di parte alternativamente nel 18,20% e nel 13,23%, in tal modo non sollevando alcuna specifica contestazione in ordine al carattere oggettivo degli elementi estrinseci richiamati e, piuttosto, affidando la critica dell’accertamento compiuto dai giudici di secondo grado, per un verso, alla mera contrapposizione della tesi sostenuta dal consulente di parte a quella sostenuta dal consulente d’ufficio – dunque a una inammissibile pretesa di riesame del merito da parte di questa Corte di legittimità – e, per altro verso, alla allegazione di contraddittorietà interna degli stessi accertamenti del consulente d’ufficio, in quanto basati sull’uno o l’altro dei possibili criteri di determinazione del tasso variabile, anch’essa inammissibile stante la sua assoluta genericità e il difetto di autosufficienza, in mancanza di qualsiasi specificazione dei passaggi della relazione del consulente tecnico d’ufficio contenenti l’asserita contraddizione.

4. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle osservazioni formulate alla relazione di consulenza tecnica redatta dal consulente tecnico da parte del consulente di parte.

4.1 Il motivo è inammissibile, perché l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152), non assimilabile in alcun modo a valutazioni, peraltro non chiaramente illustrate, del consulente tecnico di parte, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

5. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, della L. n. 175 del 1991, della L. n. 154 del 1992, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 385 del 1983, dell’art. 644 c.p., in relazione al superamento del tasso soglia antiusura come accertato dal consulente tecnico d’ufficio; nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dell’usurarietà dei tassi di interesse per superamento del tasso soglia durante il periodo di ammortamento.

Si duole, in particolare, il ricorrente che la Corte di appello non aveva tenuto conto che la relazione del consulente d’ufficio aveva accertato il superamento del tasso soglia, determinato ai sensi della L. n. 108 del 1996, per un certo periodo, e che l’istituto della cosiddetta usura presunta, introdotto dalla predetta legge, trovava applicazione anche per i contratti stipulati, come nella specie, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa.

5.1 Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello escluso l’usura presunta, stante l’inapplicabilità dell’istituto dell’usura presunta ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore di detta legge, come si ricava dall’espresso richiamo, a pag. 9 del provvedimento impugnato, della sentenza di questa Corte, 19 gennaio 2016, n. 801 e del principio di diritto da essa enunciato, secondo cui “I criteri fissati dalla L. n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso o variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 24 del 2001), che non reca una tale distinzione”. Tale soluzione è stata confermata da CASS. SEZ. UN. 24675/2017.

6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, stante l’impedimento dell’estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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