Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23797 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 28/10/2020), n.23797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3522/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Axpo Italia s.p.a. (già EGL Italia s.p.a.) con sede in Genova, via

Enrico Albareto n. 21, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Puri, Nicola

Lucariello e Alberto Mula, giusta procura a margine del ricorso,

presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma via XXIV

maggio n. 43;

– contro ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 1532/2017, depositata il 2 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Uditi gli l’Avv.ti delle parti costituite che hanno concluso

riportandosi alle richieste scritte di cui ai rispettivi atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

EGL Italia s.p.a. (poi divenuta Axpo Italia s.p.a.), cliente grossista nel mercato dell’energia elettrica, in quanto tale soggetto passivo dell’imposta di consumo, impugnò l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio di Vercelli per violazioni in materia di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica (inesatta dichiarazione di consumo dell’anno 2006, omesso versamento della rata a conguaglio dell’addizionale provinciale del 2006, delle rate di acconto delle accise da giugno ad agosto 2007 e delle rate di acconto dell’addizionale provinciale da gennaio a maggio 2007).

La Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, con sentenza del 19 marzo 2015, rilevato che nelle more del giudizio era stato accertato che EGL vantata a livello nazionale crediti a titolo di rimborso di accise superiori ai debiti derivanti dai mancati versamenti, e che l’Ufficio Centrale aveva accolto l’istanza di compensazione avanzata dalla società, ritenne sussistente la sola violazione di cui. Al citato D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, comma 1, lett. c) e, non essendo stati evasi tributi, ridusse la relativa sanzione alla somma di Euro 258,23.

L’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la decisione è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza depositata il 2 novembre 2017.

La CTR ha rilevato che l’avvenuta compensazione dei debiti e dei crediti da accise di EGL a livello nazionale, avvenuta, per iniziativa dell’Ufficio centrale, in deroga alle disposizioni che prevedono la gestione delle accise su base provinciale ed in relazione ad ogni singolo codice di attività aperto dal contribuente, costituiva ragione di illegittimità delle sanzioni, parametrate ad un asserito, omesso versamento di imposta che non poteva ritenersi sussistente. Ha, poi, richiamato una propria precedente sentenza, pronunciata fra le stesse parti in fattispecie identica, secondo cui per l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, comma 1, lett. c) è richiesto il dolo specifico, non ricorrente nel caso atteso l’esito del procedimento di compensazione, ma, in contrasto con tale assunto, ha confermato sul punto la decisione del primo giudice, che aveva invece ritenuto legittima detta sanzione, sia pure determinandola nei minimi edittali.

L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato ad un unico motivo. Axpo Italia s.p.a. resiste con controricorso con il quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 e propone ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 55 e 56 nel testo vigente ratione temporis, artt. 1231 e s.s. c.c., della L. n. 212 del 1990, artt. 8 e 10 (recte: L. n. 212 del 2000), del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Secondo la ricorrente la CTR sarebbe incorsa in errore per aver ritenuto che gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta, previsti dalla legge per ciascuna provincia in cui opera il contribuente, e la cui omissione è stata sanzionata, siano venuti meno a seguito della compensazione autorizzata a livello nazionale fra tutte le reciproche poste di credito e di debito delle parti, peraltro con espressa esclusione delle sanzioni: tale accordo non potrebbe infatti essere equiparato ad una compensazione di tipo civilistico, con effetto estintivo di cui alì art. 1242 c.c., atteso che in materia tributaria la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra quello di specie; inoltre, anche volendo ritenere applicabile la norma codici-stica, l’effetto estintivo non potrebbe essersi prodotto, in difetto dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del crediti opposti in compensazione, atteso che dai conteggi effettuati era emerso che il debito di Axpo per le addizionali (ivi compreso quello relativo alla provincia di Vercelli) era superiore al credito da essa vantato per il medesimo titolo, tanto che la società aveva provveduto a versare la differenza dovuta, maggiorata degli interessi e delle indennità di mora.

La CTR avrebbe, infine, erroneamente desunto dalla sopravvenuta estinzione del debito relativo ai tributi la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’erogazione della diversa sanzione di cui all’art. 59 TUA, lett. c).

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, svolta in via preliminare di rito da Axpo Italia, è infondata, in quanto le censure illustrate dalla ricorrente involgono questioni di mero diritto, la cui soluzione non richiede la consultazione degli atti di causa.

4. Ciò premesso, il motivo è nella sua prima parte fondato.

4.1. La CTR ha infatti, in primo luogo, erroneamente ritenuto che l’avvenuta definizione contabile fra le parti, a livello nazionale, delle reciproche poste di dare e avere, sopravvenuta alle violazioni accertate, avesse estinto l’obbligaZione ‘tributaria ai sensi dell’art. 1242 c.c., dal momento che la norma civilistica, secondo cui la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, non può trovare applicazione in materia.

Invero, come già rilevato da questa Corte (Cass. Sez, V, 7 marzo 2019 n. 6645) con decisione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “è principio consolidato in materia tributaria che la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione di rimborso, ed ogni deduzione, sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può considerarsi superato in virtù della L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 8, comma 1 (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente), il quale nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (cfr. Cass., 05/07/2017 n. 16532; Cass. 09/07/2013 n. 17001, Rv. 627180-01; Cass., 25/05/2007 n. 12262)”.

In particolare, la disciplina delle accise sull’energia elettrica stabilisce, quale unica forma di compensazione attuabile ex lege, che le somme che risultino eventualmente versate in più dal debitore all’esito del conguaglio annuale sono detratte dai successivi versamenti in acconto (art. 56 TUA).

Ne consegue che l’estinzione dei debiti di imposta di Axpo Italia non può farsi risalire a data anteriore a quella del provvedimento del 5.8.2010 della Direzione regionale della Liguria, attuativo (peraltro solo parzialmente) della compensazione “anomala” autorizzata su base nazionale dal Direttore dell’Area Centrale dell’Agenzia il 17 luglio 2009 in accoglimento dell’istanza in tal senso avanzata dalla società, e non può aver avuto effetto sanante retroattivo delle violazioni dalla stessa commesse.

4.2.Quanto, invece, alla doglianza concernente la violazione dell’art. 59 TUA, comma 1, lett. c), il motivo è inammissibile, per difetto di interesse della ricorrente a censurare il relativo capo della decisione, posto che la CTR, pur avendo richiamato la propria precedente sentenza secondo cui per l’applicazione della sanzione è richiesto il dolo specifico, non ricorrente nel caso in esame, ha comunque confermato la legittimità della sanzione medesima, sia pur determinandola nel minimo edittale.

La ricorrente avrebbe dunque, se mai, dovuto denunciare sul punto un vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione o lamentare l’erroneità della quantificazione della sanzione.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Axpo Italia denuncia violazione dell’art. 59 TUA, 1 comma, lett. c) citato, lamentando che sia stata confermata la legittimità della sanzione, la cui applicazione richiederebbe invece la sussistenza del dolo specifico di evasione.

Ii motivo è infondato.

Infatti, come già deciso da questa Corte (Cass. Sez, V, 4 giugno 2019 n. 15200) ” Decisivo ai fini della interpretazione della suddetta disposizione è l’incipit costituito dall’avverbio “indipendentemente”, che denota l’applicazione della suddetta sanzione a prescindere dalla sussistenza di fatti costituenti reato di cui agli artt. 40 e s.s. TUA, come la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici mediante omissione di presentazione della dichiarazione annuale riepilogativa. Ciò che la norma richiede è il mero verificarsi di comportamenti (o anche solo di fatti), che prescindono in quanto tali da condotte assistite da dolo generico o specifico, quali… la redazione incompleta delle dichiarazioni di cui all’art. 55 TUA, commi 1 e 3, o la tenuta irregolare delle registrazioni di cui all’art. 55 TUA, comma 9 pro tempore vigente, o la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 58 TUA, commi 3 e 4. Lo stesso riferimento alle somme evase o che si è tentato di evadere non appare dirimente, in quanto l’evasione va intesa quale sinonimo di inadempimento dell’obbligazione tributaria”.

6. Al parziale accoglimento del ricorso principale conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, per l’esame delle questioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di appello in ordine alle sanzioni irrogate per omesso versamento delle rate di conguaglio ed acconto delle accise e delle addizionali provinciali.

PQM

La Corte accoglie la prima censura del ricorso principale, dichiara inammissibile la seconda e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA