Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23797 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11206-2017 proposto da:

MASELLIS, P.I. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GARIGLIANO n. 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MAIONE, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati LEONARDO

SESTA, e ANTONIO SESTA;

– ricorrente –

contro

NUOVA PIETREGEA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PISANELLI n. 2, presso lo studio LEOPARDI-FUSELLI, rappresentata e

difeso dall’avvocato MICHELE PROCACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO CHE

1. – Con sentenza del 27 ottobre 2016 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità, proposta da Masellis S.u.r.l. nei confronti di Nuova Pietregea S.r.l., di un lodo arbitrale reso tra le parti il 26 luglio 2013.

Ha ritenuto la Corte territoriale che l’impugnazione fosse stata proposta per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, quantunque mancasse una previsione in tal senso, come richiesto dall’art. 829 c.p.c., comma 3 nella clausola compromissoria.

2. Per la cassazione della sentenza Masellis S.u.r.l. ha proposto ricorso per tre motivi illustrate da memoria tardivamente depositata. Nuova Pietregea S.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione art. 828 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 1 e art. 167 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver accolto l’eccezione concernente l’inammissibilità dell’impugnazione, sebbene fondata su un’interpretazione della clausola compromissoria tardivamente prospettata da Nuova Pietregea S.r.l.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.p.c., art. 829 c.p.c., comma 3 e dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 1374 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la clausola compromissoria non contemplasse l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver richiamato a sproposito la disposizione indicata in rubrica.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

5. – Il ricorso, come eccepito dalla società controricorrente, è inammissibile per mancanza della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti posti a fondamento di esso, secondo quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Stabilisce quest’ultima disposizione che: “Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità… 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulti prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile. La causa di inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124). In proposito, operando i necessari distinguo, le Sezioni Unite hanno tra l’altro affermato che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto, occorrendo tali indicazioni perchè il requisito della indicazione specifica sia assolto.

Nel caso in esame, l’indicazione richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è totalmente mancante: infatti il ricorso per cassazione menziona una pluralità di documenti posti a sostegno dell’impugnazione, tra i quali anzitutto il contratto contenente la clausola compromissoria che la Corte d’appello avrebbe interpretato, senza, tuttavia, che risulti in nessun caso osservato nè l’onere di indicazione nel ricorso della sede in cui i documenti citati siano eventualmente rinvenibili, nè l’onere di indicazione che il fascicolo è stato prodotto.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo verificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per diritti oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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