Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23796 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20070-2019 proposto da:

H.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato ESTER NEMOLA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

nonchè contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1640/2019 del TRIBUNALE di

LECCE, depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Presidente MANNA FELICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

H.Z., cittadino pakistano di credo islamico sunnita, nato nel 1995 nella regione del Punjab, adiva la Commissione territoriale di Lecce per ottenere la protezione internazionale o, in subordine, umanitaria. A sostegno della domanda, l’essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese per sfuggire ai parenti della moglie, i quali – sosteneva – l’avevano uccisa per il fatto d’aver sposato un sunnita.

Respinta la domanda, il richiedente aveva proposto ricorso, rigettato dal Tribunale di Lecce con decreto n. 1640/19.

Osservava detto giudice che i fatti narrati dal richiedente, in quanto aventi una connotazione meramente familiare, non integravano gli estremi di una persecuzione idonea a legittimare il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e). Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b) giudicava scarsamente circostanziato, contraddittorio in più punti e, quindi, poco credibile il racconto del richiedente. In ordine alla protezione sussidiaria di cui alla lett. e) del medesimo D.Lgs., escludeva, in base a quanto emergente dal sito web “Viaggiare sicuri”, che nella regione di provenienza del richiedente ricorresse una situazione di violenza indiscriminata per via d’un conflitto armato. E, infine, quanto alla protezione umanitaria, osservava che non si rivenivano fattori soggettivi di vulnerabilità, inerenti alla mancanza nel Paese d’origine delle condizioni minime per un’esistenza dignitosa, atteso che lì richiedente aveva sempre lavorato, mentre in Italia non godeva neppure di idonei e stabili mezzi di sussistenza.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso, affidato a cinque motivi (erroneamente enumerati fino a quattro).

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale ultimo è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4, 5 e 6, la nullità del decreto ex art. 132 c.p.c., per motivazione inesistente o apparente in punto di credibilità del narrato, e in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, 4 e 5. Si sostiene che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui il richiedente non poteva considerarsi perseguitato per motivi (segnatamente) di religione, non ha motivato in maniera comprensibile il giudizio di non credibilità del racconto e non ha preso in considerazione i documenti forniti in sede di audizione del richiedente.

2. – Il secondo mezzo allega la violazione degli artt. 132 e 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale avrebbe omesso l’esame della prodotta documentazione redatta in lingua urdu (certificato di matrimonio, denuncia sporta dal richiedente contro i familiari propri e della moglie, stralcio di notizie d’un giornale locale, dichiarazione di “disconoscimento” del padre del richiedente e atti provenienti dalla stazione di polizia e dal giudice di Bhalwal), cosa che avrebbe condotto ad un diverso esito decisorio, tenuto conto che “(1)a storia del ricorrente è gravemente compromessa dalla lotta tra sunniti e sciiti che caratterizza l’epoca contemporanea” (così, testualmente, a pag. 8 del ricorso).

3. – Col terzo motivo è dedotta, in relazione ai dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, comma 1, art. 3, lett. a), c) e d), art. 6, comma 2, art. 7, lett. a) e b) e art. 8, perchè il Tribunale salentino, nell’interpretare ed applicare dette norme, non ha considerato la condizione sociale del richiedente e la sua posizione di debolezza per il fatto di appartenere “ad un gruppo assolutamente debole, in quanto povero, non tutelato dall’ordinamento statuale” (così, testualmente, a pag. 9 del ricorso). Il mezzo prosegue illustrando le condizioni generali del Pakistan in punto di accesso alla giustizia e di tutela dei diritti umani.

4. – Col quarto motivo – erroneamente rubricato, ancora, sub n. 3) – parte ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e art. 8, nonchè l’omessa o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in una con il difetto di motivazione, ed il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Il Tribunale, si sostiene, è pervenuto al rigetto della domanda di protezione sussidiaria con esclusivo riferimento alle notizie reperite sul sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, lì dove, invece, il collegio avrebbe dovuto far riferimento a fonti qualificate ed ufficiali (World Report, EASO, Refworld), al fine di decidere sulla domanda di “protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, limitandosi a scarne citazioni normative sui principi che la disciplinano” (così, a pag. 13 del ricorso). Aggiunge, poi, che la condizione generale del Pakistan non può dirsi normalizzata in quanto dai siti consultati (EASO, COI del 2017) emerge che i miglioramenti individuati nella regione del Punjab attengono ad una situazione “che era tragica e catastrofica, caratterizzata da violenza diffusa, mentre restano attuali tutte le limitazioni di diritti umani, le restrizioni alle libertà e le esposizioni ai pericoli del terrorismo integralista” (così, a pag. 17 del ricorso). Cita, quindi, un precedente di merito il quale, a sua volta, menziona delle COI che riferiscono, nell’anno 2015, di una presumibile situazione di violenza generalizzata e indiscriminata nel Pakistan.

5. – Il quinto mezzo espone, in rapporto all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione degli artt. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, e la mancata valutazione delle reali condizioni di vita del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; in particolare, della bassa estrazione sociale del richiedente, della sua appartenenza al gruppo sunnita e dell’impossibilità di conseguire nel Paese d’origine un dignitoso standard di vita, rispettoso del nucleo essenziale dei diritti umani.

6. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la comune scaturigine dal medesimo presupposto fattuale (le ragioni d’espatrio), sono infondati.

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), secondo cui responsabili della persecuzione (che legittima il riconoscimento dello status di rifugiato) o del danno grave (che consente la protezione sussidiaria) possono essere anche -soggetti non statuali” (se i responsabili di cui alle lettere a e b dello stesso articolo, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi) va letto e interpretato in una con lo stesso D.Lgs., art. 14, lett. b), che qualifica danno grave la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine.

La stessa nozione di “trattamento inumano o degradante” rimanda all’applicazione di metodi o di procedimenti predeterminati (legali, paralegali o etno-culturali); e dunque ad un fattore efficiente di regola incompatibile con l’azione personale di singoli, mossi da motivazioni estranee a qualsivoglia dimensione superindividuale e privi della forza oppressiva propria delle aggregazioni di soggetti.

“Chi voglia ricomprendere le cosiddette “vicende private” tra le cause di persecuzione o danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale” – si legge nell’ordinanza n. 9043/19 di questa Corte Suprema -“è costretto a valorizzare oltre misura il riferimento ai “soggetti non statuali” indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), come corresponsabili della persecuzione o del danno grave, insieme allo Stato, ai partiti e alle organizzazioni collettive. Questa tesi non è condivisibile per le seguenti considerazioni: – nella suddetta lett. c) dell’art. 5 i “soggetti non statuali” sono considerati responsabili della persecuzione o del danno grave solo “se (“può essere dimostrato che…”: cfr. art. 6 della direttiva n. 2004/83/CE) i responsabili di cui alle lettere a) e b) (vale a dire lo Stato e le organizzazioni di cui si è detto) non possono o non vogliono fornire protezione”, a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi “soggetti non statuali”, ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettive; – il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, come si è detto, non comprende i “soggetti non statuali” tra quelli che possono offrire protezione, ma solo lo Stato, i partiti e le organizzazioni, in linea con il Considerando 19 della direttiva n. 2004/83/CE; – analogamente, è significativo che gli atti persecutori – analogamente, è significativo che gli atti persecutori rilevanti sono quelli consistenti prevalentemente in azioni o provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica, ecc. (art. 7, comma 2), quindi in comportamenti riconducibili o riferibili, di regola, allo Stato o a soggetti e organizzazioni collettive; – una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico; – infatti, la protezione internazionale nelle forme del rifugio e in quella sussidiaria, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 16362 del 2016), costituisce diretta attuazione del diritto costituzionale di asilo, che è riconosciuto allo straniero al quale sia pur sempre “impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” (art. 10 Cost.), concetto questo cui sono estranee, in linea di principio, le vicende prive di rilevanza generale e in tal senso private, fermo restando che ai cittadini di paesi terzi e apolidi può essere “concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perchè bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale” dagli Stati membri (Considerando 9 della direttiva n. 2004/83/CE: analogamente, a norma dell’art. 6, comma 4, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri possono riconoscere ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio sia irregolare un’autorizzazione o un permesso di soggiorno per “motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura”)”.

6.1. – Potrebbe obiettarsi che non esiste una definizione di trattamento disumano o degradante che sia accettata a livello universale, pur essendo tale concetto richiamato da più fonti di diritto internazionale; che, nella giurisprudenza della Corte EDU, l’art. 3 della relativa Convenzione, cui corrisponde l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), tende ad essere interpretato nel senso che anche atteggiamenti statali di connivenza o di mera tolleranza rispetto a condotte di privati possono dar luogo a responsabilità dello stato; che nella sentenza Selmouni c/ Francia, 28 luglio 1999, si sostiene che la nozione di trattamento disumano o degradante è di natura fluida e deve essere valutata in armonia con il progresso sociale; e che, come si afferma nella sentenza Rumor c/ Italia, 27 maggio 2014, “l’art. 1 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 3, pone in capo agli Stati l’obbligo positivo di assicurare che le persone sottoposte alla loro giurisdizione siano protette da qualsiasi firma di maltrattamento proibito ai sensi dell’art. 3, anche quando tale trattamento è posto in essere da privati (si vedano A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, p. 22, Reports ofJudgments and Decisions 1998 VI; Opuz, sopra citato, p. 159; ed Eremia, sopra citato, p. 48). Tale obbligo dovrebbe comprendere l’effettiva protezione, inter alios, di un soggetto, o di soggetti identificati, dagli atti criminali di terzi, nonchè misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza (si vedano, mutatis mutandis, Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, p. 116, Report.s. 1998 VIII; E. e altri c. Regno Unito, n. 33218/96, p. 88, 26 novembre 2002; e c. Lettonia, n. 23893/06, p. 64, 17 aprile 2012)” (v. par. 58). Ma è altrettanto vero che ciò è stato affermato con riferimento alla posizione di persone minori d’età o di altri soggetti vulnerabili, come dimostra la stessa sentenza Rumor c/ Italia (relativa ad un caso di maltrattamento di una donna ad opera dell’ex compagno). Persone, tutte, aventi diritto alla protezione dello Stato da gravi violazioni dell’integrità personale, mediante un effettivo deterrente (v. lo stesso par. 58 della sentenza Rumor c/ Italia).

Nella specie, il richiedente ha allegato a sostegno della domanda l’omicidio della moglie per motivi religiosi, e ha sostenuto che, nonostante la denuncia del fatto alla polizia e la richiesta di aiuto a familiari ed amici, “è stato costretto a lasciare il Paese non vedendosi appoggiato da nessuno” (così, a pag. 3 del ricorso).

Orbene, per le ragioni sopra esposte tale deduzione è estranea al paradigma della protezione internazionale. Questa non è accordabile quale rimedio al pericolo di offese provenienti da un gruppo familiare (non è chiaro, nella specie, se solo quello della moglie o anche quello dello stesso richiedente) e non dallo Stato o da un’organizzazione collettiva che ne surroghi il potere, a danno di un soggetto la cui unica vulnerabilità consisterebbe nella carenza di appoggi familiari e/o amicali.

Ne residua, a livello di allegazione, una domanda di giustizia asseritamente inevasa, la quale non è essa stessa una persecuzione o un danno grave, ma -come palesato dalla piana esegesi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), – è il presupposto della protezione internazionale, che spetta solo se ed in quanto lo Stato di provenienza non possa o non voglia fornire tutela, ai sensi dell’art. 6, comma 2, stesso D.Lgs., contro una persecuzione o un danno grave.

Ne deriva che – esclusa in partenza, perchè non dedotta e per di più incompatibile con i fatti narrati, l’ipotesi del pericolo di sottoposizione ad una pena capitale, a nulla valendo il generico richiamo anche al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), – va esclusa la protezione internazionale individualizzata.

7. – E’ fondato il quarto mezzo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.

Nella specie, il Tribunale si è affidato alle informazioni ritraibili dal sito web “Viaggiare sicuri”, che sebbene sia espressione dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assolve compiti (assistere gli italiani e tutelarne gli interessi in situazioni di crisi all’estero) diversi da quelli indicati dalla norma anzi detta e, dunque, come questa Corte ha avuto modo di osservare (n. 8819/20), non collegabili al dovere di cooperazione istruttoria che vige in materia, volto ad acquisire COI (Country of Origin Information) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò specificamente preposti.

8. – L’accoglimento del quarto motivo assorbe l’esame del quinto mezzo, avente ad oggetto la protezione umanitaria, la quale ha carattere residuale (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3).

9. – In conclusione, il decreto impugnato va cassato con rinvio al medesimo Tribunale di Lecce, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, che provvederà ad un rinnovato esame delle condizione di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto motivo, respinti i primi tre ed assorbito il quinto, e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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