Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23796 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 23/11/2016), n.23796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4694-2012 proposto da:

TOSCANA ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 785, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA COPPOLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2010 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 29/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Toscana Energia spa usufruiva per gli anni di imposta 1998 e 1999 delle esenzione dal pagamento dell’Irpeg ed Ilor previste della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 e della L. n. 427 del 1993, art. 66, comma 14. La Commissione Europea, con decisione del 5.6.2002 n. 2003/193/CE notificata alla Repubblica italiana in data 7.6.2002, qualificava le esenzioni fiscali in oggetto quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune europeo e ne disponeva il recupero. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate di Pisa in data 17.4.2007 notificava alla società Toscana Energia spa due ingiunzioni di pagamento con le quali, per l’anno di imposta 1998, recuperava la somma di Euro 2.473 pari alle imposte non corrisposte oltre ad Euro 1309 per interessi; per l’anno di imposta 1999 recuperava la somma di Euro 272.861 pari alle imposte non versate oltre ad Euro 123.080 per interessi, calcolati in entrambi i casi secondo il metodo degli interessi composti (interessi che si sommano al capitale iniziale per produrre nuovi interessi).

Contro le ingiunzioni di pagamento la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa che, previa riunione, li accoglieva con sentenza del 9.12.2008.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Firenze che lo accoglieva con sentenza del 28.12.2010. Il giudice di appello riteneva che la procedura di recupero delle imposte e degli interessi adottata dalla Agenzia delle Entrate fosse pienamente conforme al disposto del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3 (pubblicato lo stesso giorno ed entrato in vigore il giorno successivo 16 febbraio 2007), convertito nella L. n. 46 del 2007, recante disposizioni volte a dare attuazione agli obblighi comunitari.

Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla errata quantificazione degli interessi; 2) violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 delle norme comunitarie applicabili per il calcolo degli interessi; contrasto tra la norma interna di cui al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 e la disciplina comunitaria stabilita dall’art. 3, comma 3 della decisione della Commissione europea 2003/193/CE e Regolamento CE n.659 del 1999 nella parte in cui l’Ufficio ha applicato il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 che prevede la determinazione degli interessi in base al capo 5^ del Regolamento Ce n.794/2004, il quale riguarda soltanto le decisioni di recupero degli aiuti di Stato notificate successivamente all’entrata in vigore del regolamento stesso; pertanto doveva applicarsi l’art. 3, comma 3 della Decisione della Commissione europea secondo cui i tassi vanno calcolati su base semplice anzichè composta. Deposita due memorie illustrative; con la seconda memoria formula istanza di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea nonchè eccezione di illegittimità costituzionale con riguardo alla norma di cui al D.L. n.10 del 2007, art. 1, comma 3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato. Non sussiste il denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla quantificazione degli interessi. Il giudice di appello si è espressamente pronunciato sul punto, richiamando il D.L. n. 10 del 2007, art. 1 convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, che al comma 3 prevede l’applicabilità degli interessi di tipo composto.

2. Il secondo motivo è infondato. Sul punto della applicabilità e della decorrenza degli interessi composti, dovuti in caso di recupero di aiuti di Stato illegittimi, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE del 3.9.2015, causa C-89/14, la quale ha statuito che è compatibile con il diritto comunitario (art. 14 Regolamento CE n. 656 del 1999 e artt. 11 e 13 del Regolamento CE n. 794 del 2004) la norma nazionale di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4 (di contenuto identico al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3), che consente di applicare gli interessi composti sul recupero di aiuto di Stato anche nell’ipotesi in cui la decisione della Commissione Europea che ha dichiarato incompatibile l’aiuto di Stato, e ne ha disposto il recupero, sia stata notificata allo Stato membro interessato in data anteriore all’entrata in vigore del Regolamento 794/2004. In particolare nella motivazione della sentenza la Corte di giustizia ha osservato che l’art. 13 del Regolamento CE n. 794/2004, secondo cui l’obbligo di applicazione degli interessi di tipo composto è valevole per le decisioni sul recupero degli aiuti di Stato notificate dopo l’entrata in vigore del predetto Regolamento “non stabilisce un vincolo di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004”, atteso che per le situazioni in cui l’obbligo di applicazione degli interessi di tipo composto non deriva direttamente dalla norma comunitaria (ossia nel caso di attuazione delle decisioni di recupero notificate allo Stato membro prima della entrata in vigore del Regolamento 794/2004) “spettava al diritto nazionale di legiferare se il tasso di interesse andasse applicato su base semplice o su base composta” (punti 32 e 34); il divieto di applicazione retroattiva del Regolamento riguarda solo le “situazione acquisite anteriormente alla sua entrata in vigore”, con la precisazione che “sebbene la nuova legge abbia validità solo per l’avvenire, essa si applica anche agli effetti futuri di situazione sorte in vigenza della vecchia legge”(punto 37); in applicazione di tali nozioni la Corte di giustizia ha affermato che “poichè l’aiuto di stato dichiarato incompatibile con il mercato comune non era stato recuperato nè aveva costituito oggetto di avviso di imposta prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, quest’ultimo non può considerarsi incidere su una situazione già acquisita” (punto 41); infine la Corte di giustizia ha affermato che, “con riferimento all’importante scarto di tempo esistente tra l’adozione della decisione sugli aiuti di stato n. 2003/193 del 5.6.2002 e la data di emissione di un avviso di imposta destinato al recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l’applicazione degli interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell’aiuto di stato” (punto 42).

Ai sensi di quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. si deve concludere che: 1) il diritto comunitario non pone ostacoli giuridici alla applicazione, da parte degli Stati membri, di interessi composti anche con riguardo al recupero degli aiuti di stato disposti in attuazione di decisioni della Commissione europea notificate in data anteriore all’entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004; in particolare è conforme al diritto comunitario la norma nazionale di cui al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, emanata per dare esecuzione alla decisione della Commissione del 5.6.2002 n. 2003/193/CE, secondo cui gli interessi dovuti sugli aiuti di Stato dichiarati illegali sono determinati “in base al capo 5^ del Regolamento n.794/20004, che prevede il regime dell’interesse composto; quanto alla data di decorrenza degli interessi il citato art. 1, comma 3 richiama la L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3 il quale stabilisce che sono dovuti gli interessi (composti) “maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo”, in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3 della decisione CE 2003/193 secondo cui “l’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero”; 2) la facoltà dello Stato membro di applicazione degli interessi composti deve essere esclusa nella sola ipotesi di “situazioni acquisite”, ricorrente nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore della norma che prevede l’applicazione degli interessi composti, l’aiuto di stato illegittimo sia stato già stato interamente recuperato ovvero sia già stato emesso l’atto di recupero con applicazione dei soli interessi semplici.

Nel caso in esame, è pacifico che gli atti di recupero di imposta con applicazione degli interessi composti sono stati notificati in data 17.4.2007, allorchè era decorso “un importante scarto di tempo” rispetto alla notifica della decisione CE n. 2003/193, nella vigenza della norma nazionale di cui al D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3 (entrata in vigore il 16.2.2007) che ha previsto l’applicazione degli interessi composti e prima che sorgesse una situazione qualificabile in termini di “diritto acquisito”, atteso che, antecedentemente, la società Toscana Energia non era stata destinataria di alcun avviso di recupero di imposta con applicazione di interessi semplici.

3. L’intervenuta decisione della Corte di giustizia U.E. del 3.9.2015, che ha ritenuto conforme al diritto comunitario la norma nazionale di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4 ed “appropriata” la disciplina degli interessi ivi prevista, rende del tutto superfluo un nuovo rinvio alla Corte di giustizia con riguardo alla norma nazionale, di identico contenuto, prevista dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 considerato che la stessa Corte di giustizia ha affermato che “la domanda pregiudiziale fa riferimento non solo al D.Lgs. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4 ma altresì al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3…redatti in termini identici” (punto 24).

Per le medesime ragioni deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3.

La natura complessa e controversa della questione giuridica trattata, che ha richiesto l’intervento della Corte di giustizia U.E., giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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