Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23795 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20688-2019 proposto da:

O.E.E., elettivamente domiciliato in Oria (BR) vico

Torre S. Susanna n. 18 presso lo studio dell’avv.to ANTONIO ALMIENTO

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/09/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 28 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.E.E., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente formulata in modo solo generico e senza l’indicazione di specifiche circostanze di fatto modificative o aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dinanzi alla commissione territoriale.

Il richiedente aveva riferito di essere orfano di padre, di avere un buon livello di istruzioneldi essere di fede cristiana) di essere arrivato in Italia per avere migliori condizioni di vita.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente, anche qualora veritieri, non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso che non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Dallo stesso racconto del richiedente si evidenziava la mancanza di presupposti per l’accoglimento dell’istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo.

Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che, sulla base delle fonti disponibili, mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e in ogni caso la situazione generale del paese non presentava una situazione generalizzata di violenza indiscriminata i come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità sia tenuto conto della condizione personale del ricorrente che non aveva documentato alcuna integrazione nel territorio dello Stato, che della febbre di Lassa, elemento non sufficiente per affermare la condizione di vulnerabilità, essendosi già organizzato il sistema sanitario nigeriano per contrastare e limitare i contagi.

3. O.E.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

5. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di una norma giuridica sostanziale e processuale e per carenza radicale di motivazione.

La motivazione del Tribunale di Lecce sarebbe meramente apparente e non idonea a comprendere le ragioni della condivisione dell’originario provvedimento di diniego. Anche la valutazione negativa circa la credibilità del ricorrente si fonderebbe su una motivazione meramente apparente priva di riferimenti idonee a comprendere le ragioni del rigetto del ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto del procedimento per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame del ricorrente.

La censura attiene alla mancata audizione del ricorrente nonostante il colloquio con la commissione territoriale non era stato video registrato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, alla direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Omessa e insufficiente valutazione della situazione epidemica.

Il tribunale pur dando conto espressamente delle gravi condizioni di pericolo esistenti in Nigeria le ha ritenute irrilevanti omettendo di esercitare il potere dovere ufficioso esistente in materia, anche in relazione all’epidemia di febbre di Lassa. Il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto assumere ogni informazione o documento necessario e invece nel provvedimento impugnato si riscontrano palesi contraddizioni. Il ricorrente cita alcuni documenti dove si descrive la diffusione dell’epidemia per la febbre di Lassa, dati minimizzati dal tribunale di Lecce.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

La censura attiene alla omessa valutazione da parte del Tribunale del fatto che il pericolo di danno può derivare anche da soggetti diversi dallo Stato ogniqualvolta le autorità non possononon vogliono fornire adeguata tutela. Il tribunale pur riconoscendo i rischi attuali esistenti in Nigeria non ha riconosciuto la protezione. La situazione del paese sarebbe tale per cui al di là di ogni valutazione individuale doveva essere riconosciuto la protezione sussidiaria.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, della L. n. 110 del 2017, art. 10 Cost. e art. 3 CEDU. Il Tribunale avrebbe errato nel non applicare al ricorrente la protezione non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre dei gravi rischi.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria erroneamente ancorata agli stessi presupposti per negare la maggior tutela della protezione sussidiaria. Nella specie non sarebbe stata valutata la vulnerabilità del ricorrente, essendosi il tribunale di Lecce limitato ad escludere la mancanza di apposita allegazione di parte.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 8 della Cedu, violazione di legge, omesso esame circa un fatto decisivo, mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente cita una serie di fonti nazionali ed internazionali dalle quali deduce che la protezione umanitaria rappresenta un livello di tutela sussidiaria residuale che deve essere riconosciuta al richiedente. L’integrazione nel tessuto sociale italiano non è certamente un presupposto indispensabile per il riconoscimento della protezione umanitaria essendo sempre necessario in un’ottica comparativa accertare le condizioni oggettive del paese di origine in correlazione con la situazione soggettiva del ricorrente. Nella sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe verificato se la situazione del richiedente integrasse almeno i seri motivi ai fini del rilascio della protezione umanitaria.

7. I sei motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la censura di cui al secondo motivo relativa alla mancata audizione del richiedente.

Il tribunale nel provvedimento impugnato ha evidenziato che all’udienza del 14 maggio 2019, previa discussione delle parti presenti in aula, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione. L’udienza di comparizione, dunque, si è svolta regolarmente e il ricorrente non specifica nel ricorso se il ricorrente era presente alla suddetta udienza e se ha insistito nella richiesta di audizione il che rende inammissibile il motivo. Peraltro, anche accedendo all’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, secondo la quale deve essere disposta l’audizione ogni qual volta manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo dinanzi la commissione territoriale, l’errore del Tribunale sarebbe sanato, trattandosi di nullità relativa che doveva essere eccepita dal ricorrente nel primo atto difensivo utile ex art. 157 c.p.c., comma 2.

7.1 Nella specie il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente, a prescindere dalla sua credibilità, non contenesse elementi tali da poter desumere una situazione di persecuzione o di rischio grave.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese. Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se vi siano allegazioni al riguardo, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il percorso di integrazione documentato dalla saltuaria attività lavorativa non fosse sufficiente per ritenere sussistente una condizione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine. Inoltre, il Tribunale ha escluso che il diffondersi della febbre di Lassa potesse costituire una condizione oggettiva di vulnerabilità, tenuto conto di quanto emergeva dalle fonti qualificate, in riferimento alla zona dell’Edo State di provenienza del ricorrente e all’organizzazione messa in campo dal sistema sanitario nigeriano.

All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

8. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

9. Ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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