Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23795 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 24/09/2019), n.23795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21434/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO GAVEGLIO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, c/o

L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, presso lo

studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato COSTANTINO PUZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/03/2015 R.G.N. 528/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 178/2015, confermava la decisione del Tribunale di Saluzzo che aveva respinto il ricorso proposto da M.A., dipendente della società Poste Italiane e direttore dell’U.P. di Manta, avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione irrogata al ricorrente il 12 luglio 2012. Il Tribunale aveva altresì accolto la domanda riconvenzionale della società, condannando il M. a pagare alla datrice di lavoro la complessiva somma di Euro 37.649,63 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del colposo comportamento tenuto dal dipendente.

2. La contestazione disciplinare mossa 29 giugno 2012 faceva riferimento alla rapina perpetrata da due malviventi 24 aprile 2012 presso l’ufficio postale di (OMISSIS). Si erano addebitate al direttore una serie di violazioni di disposizioni di sicurezza.

3. Il primo giudice aveva ritenuto indiscutibile la violazione da parte del ricorrente non solo delle norme generali di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., ma anche dello specifico obbligo, previsto dall’art. 52 c.c.n.l., di osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza della società relative alla chiusura delle porte del “passa pacchi/passa persone”. Aveva altresì valutato la sanzione disciplinare proporzionata ai fatti addebitati, trattandosi della sospensione di un solo giorno ed essendo stato il comportamento del ricorrente palesemente contrario al dovere di diligenza e tale da integrare una specifica violazione di precise direttive impartite. Aveva infine accolto la domanda risarcitoria, essendo provato il nesso causale tra il comportamento negligente del direttore e il danno subito da Poste Italiane, giacchè proprio l’indebita apertura di entrambe le porte del “passa pacchi-passa persone”, oltre alla prematura attivazione del temporizzatore di apertura della cassaforte, aveva consentito l’accesso dei rapinatori ai locali del “retro sportelleria” e la sottrazione da parte loro del denaro custodito nell’ufficio.

4. La Corte di appello, nel respingere le censure proposte dal M., riteneva tardiva la produzione di documenti depositati solo nel giudizio di appello, preesistenti all’introduzione della domanda, ovvero, per quelli di formazione successiva, ne riteneva la non indispensabilità ai fini della decisione, concernendo fatti e circostanze non utili ai fini della valutazione della legittimità della sanzione e della fondatezza della domanda riconvenzionale.

4.1. Alla luce delle deposizioni testimoniali e degli altri documenti acquisiti del giudizio, riteneva che fosse emerso evidente che il M. aveva:

– contravvenuto a precise disposizioni aziendali (scheda 8.4.1. del Manuale di Sicurezza) secondo cui “al termine dell’orario di apertura al pubblico, si deve provvedere, senza uscire all’esterno dell’ufficio postale, a chiudere a chiave o bloccare meccanicamente da remoto i serramenti di accesso dell’ufficio postale “; per cui il M., restando ufficio, avrebbe dovuto procedere alla chiusura della porta a vetri per impedire l’accesso di ulteriore pubblico all’interno dell’ufficio e non andare a chiudere la saracinesca esterna, che invece avrebbe dovuto utilizzare per uscire dall’ufficio postale insieme all’altra impiegata solo dopo il completamento dell’operazione di chiusura dell’ufficio stesso;

– contravvenuto alla regola secondo cui l’uscita del personale dall’ingresso secondario era permessa solo nel caso in cui, diversamente dall’U.P. di (OMISSIS), questo sia posizionato sullo stesso prospetto dell’ingresso principale; – lasciato aperte entrambe le porte del “passa pacchi”, lasciando quindi l’area blindata non protetta e favorendo così il rapido accesso ad essa dei rapinatori, comportamento gravemente negligente, posto in essere in violazione non solo delle più elementari norme di prudenza, ma anche di precise disposizioni aziendali (scheda 3.2.1.), secondo le quali le porte esterne, proprio per ragioni di sicurezza e per impedire l’ingresso di soggetti non autorizzati nel locale “retro sportelleria”, devono sempre rimanere chiuse durante le ore di servizio e quindi logicamente fin quando ancora è concretamente possibile che terzi estranei possano introdursi nei locali dell’ufficio postale (disposizioni delle quali il M. era ben consapevole e normalmente osservate come riferito dalla teste assente per ferie il giorno della rapina);

– violato l’ulteriore regola relativa al timer di apertura della cassaforte, poichè il giorno della rapina il M. azionò il dispositivo che permette l’apertura della cassaforte non dopo essere rientrato nel locale “retro sportelleria” bensì prima di transitare attraverso la porta “passa pacchi” e portarsi a chiudere la saracinesca, di talchè fu possibile ai rapinatori, introdottisi senza problemi, attendere pochi minuti per farsi aprire la cassaforte e prelevare il denaro ivi depositato.

4.2. In conclusione, il giorno della rapina il M. mantenne un comportamento gravemente negligente, in violazione dell’art. 2104 c.c., delle comuni regole di diligenza e prudenza, nonchè delle specifiche istruzioni aziendali ricevute, comportamento che, anche in considerazione della sua posizione di direttore dell’ufficio postale e dunque del più accentuato rapporto fiduciario, rendeva pienamente legittima la sanzione conservativa di un solo giorno di sospensione adottato nei suoi confronti da Poste italiane.

5. Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, in merito alla mancata acquisizione della documentazione, anche fotografica, comprovante la struttura dell’organizzazione dell’ufficio postale di (OMISSIS), nonchè dei regolamenti e dei provvedimenti sulla sicurezza degli ambienti dei dipendenti. Si rappresenta che su tali richieste istruttorie il primo magistrato che si occupò in primo grado del giudizio dispose un sopralluogo quale esperimento giudiziale, incombente assolutamente ignorato dalla sentenza di primo grado, così come dalla sentenza di appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la sentenza omesso qualsiasi considerazione circa un profilo evidenziato nel ricorso introduttivo e vertente sulla carente sicurezza dell’ufficio postale, in violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro di cui ex art. 2087 c.c..

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., per non avere la sentenza valutato il concorso di colpa di Poste per non avere prestato idonei sistemi di sicurezza, quali la meccanizzazione della serranda d’ingresso (accorgimento adottato solo successivamente all’evento criminoso) oppure una corretta installazione delle telecamere di sicurezza tale da consentire la pronta identificazione dei malviventi e così il recupero del maltolto.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 418 c.p.c., sull’accoglimento la domanda riconvenzionale relativa risarcimento dei danni. Si sostiene che non sarebbe ammissibile il simultaneus processus tra impugnativa della sanzione disciplinare e azione risarcitoria avviata da Poste Italiane, in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sulla ricostruzione della vicenda.

6. Il ricorso è infondato.

7. Il primo motivo è inammissibile, in quanto lamenta la mancata acquisizione di documenti senza chiarirne la rilevanza fini del decidere e senza prendere posizione sulla valutazione che ne ha compiuto la Corte territoriale, la quale ne ha ritenuto in parte l’ininfluenza ai fini del decidere e in parte, per quelli di formazione anteriore al giudizio, la tardività, in quanto ne era stata chiesta l’acquisizione per la prima volta in appello.

7.1. Il ricorso non si confronta con il decisum su cui la sentenza si fonda. Secondo costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 24298 del 2016). La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del motivo (cfr. Cass. n. 20910 del 2017).

8. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Non si spiega per quali ragioni l’adozione di altri, peraltro genericamente indicati, accorgimenti di sicurezza avrebbero potuto rilevare rispetto alle plurime violazioni commesse dal direttore, tutte riferibili a comportamenti volontari, essendo pacifico, alla stregua della ricostruzione fornita dalla sentenza impugnata che, se tali condotte volontarie gravemente colpose non vi fossero state, i malviventi non avrebbero potuto accedere nel vano “retro sportelleria” e rapinare, oltre tutto in tempi rapidi, il denaro presente in cassaforte.

8.1. Peraltro, la presunta violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., è questione è del tutto avulsa dal thema decidendum: non è il dipendente ad avere subito danni, ma è la società datrice di lavoro ad avere riportato un’ingente perdita economica a causa della rapina, in conseguenza del comportamento gravemente inadempiente e imprudente tenuto dal direttore dell’ufficio postale.

9. Il quarto motivo è infondato.

9.1. La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall’attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l’art. 36 c.p.c., un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un’eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l’azione o l’eccezione proposta (cfr. Cass. n. 11083 del 2005; v. pure Cass. n. 6520 del 2007).

10. Infine, con riguardo ai presunti vizi denunciati alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (censura proposta con il quinto motivo), è sufficiente rilevare che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. 8053/14 cit.).

10.1. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA