Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23795 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23238/2009 proposto da:

S.R. (OMISSIS), V.C.

(OMISSIS), V.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo

studio dell’avvocato PLANTADE Francoise Marie, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUARIELLO ALFREDO giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale Dott. B.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14, presso lo studio

dell’avvocato MATTICOLI Mario, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1504/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/09/2008, R.G.N. 105/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANDREA COLLETTI per delega; udito l’Avvocato MARIO

MATTICOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento instaurato nei confronti di F.R. e della compagnia assicuratrice Duomo Unione s.p.a. dinanzi al tribunale di Bologna dai genitori della minore V.C. per il risarcimento del danno subito da quest’ultima a seguito di un incidente stradale, il giudice di primo grado rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato, con sentenza confermata dalla locale corte di appello in applicazione del principio di diritto predicato da questa corte regolatrice, a sezioni unite, con la sentenza 5121/2002, a mente della quale la mancata proposizione della querela in sede penale comportava l’applicazione del breve termine di prescrizione biennale e non anche del più lungo termine di cui all’art. 2947 c.c., u.c..

La sentenza è stata impugnata per cassazione dagli attori con ricorso sorretto da due motivi di censura.

Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.

Il ricorso è palesemente fondato nel suo primo motivo, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.p., comma 3, artt. 590 e 157 c.p., poichè la doglianza anela all’affermazione di un principio di diritto del tutto conforme al dictum di cui a Cass. ss.uu. 27337/08, le quali, operando un radicale revirement rispetto alla propria, precedente giurisprudenza, hanno sancito l’opposto principio secondo il quale, ai fini dell’applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è sufficiente la astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell’azione.

A tale regula iuris il collegio intende dare continuità, non ravvisandosi motivi per discostarsene, nè offrendo la odierna controricorrente, con il proprio atto di resistenza in questa sede, efficaci argomenti idonei a contrastarlo. Il secondo motivo (che correttamente evoca il principio di diritto secondo il quale la coincidenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale deve essere riferita a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria) resta assorbito nell’accoglimento della prima censura. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata conseguente cassata con rinvio alla corte d’appello di Bologna che, in altra composizione, in applicazione del principio di diritto dianzi esposto, provvedere altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Bologna in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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