Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23795 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.P., nella qualità di legale rappresentante della

società BAR ROMA s.n.c. di G.P. & C., già BAR ROMA

di G.P. & C., con sede in (OMISSIS), rappresentato e

difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro

Reale, con studio in Palermo alla Via Ammiraglio Gravina n. 95, ove

è elettivamente domiciliato ed ove ha formulato richiesta di invio

dell’avviso dell’udienza di discussione e del dispositivo della

sentenza della Corte ex art. 135 disp. att. c.p.c.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/01/2011 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 24.02.2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2017 dal Dott. Nocera Andrea;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha

concluso per l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.P., in qualità di legale rappresentante della società BAR ROMA s.n.c. di G.P. & C., già BAR ROMA di G.P. & C., proponeva ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2004, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 25.451,25, comprensiva di imposte, sanzioni ed interessi, per il recupero del credito di imposta per l’anno 2003 per l’agevolazione previste per le aree svantaggiate, indebitamente indicato in compensazione dal contribuente. La CTR della Sicilia, sull’atto di appello proposto dal contribuente, confermava la sentenza di rigetto della CTP di Agrigento. Nella specie, la CTR riteneva di integrare le motivazioni del rigetto rilevando l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente perchè tardivamente proposto e, quanto al merito, l’insussistenza di qualsiasi prova fornita dal contribuente della legittimità dell’esercizio del diritto di credito ai sensi della L. n. 388 del 2000, la legittimità della liquidazione automatizzata della pretesa creditoria del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, operata sulla sola “scorta del contenuto della dichiarazione promanante”, per il difetto di trasmissione del modello CVS all’Ufficio da parte del contribuente, che non consentiva una corretta stima degli interventi di cui alla citata L. n. 388 del 2000, con conseguente decadenza del diritto ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. a) della suddetta legge.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e la contraddittoria motivazione su una circostanza decisiva per il giudizio.

Osserva il ricorrente che la CTR ha ritenuto erroneamente la tardività del ricorso, per essere stata effettuata la spedizione oltre i sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato (nel caso di specie, la cartella è stata notificata in data 27 aprile 2007), in quanto il ricorso, spedito a mezzo posta, è stato presentato “in data (OMISSIS), alle ore 12.29” presso “l’Ufficio postale di (OMISSIS), fraz. (OMISSIS),” ed inviata “raccomandata a/r n. (OMISSIS), indirizzata all’Agenzia delle Entrate”. La CTR ha, di contro, ritenuto, in assenza di “logica motivazione” e di “fattuale riscontro”, che il timbro apposto sulla ricevuta di spedizione prodotta è illeggibile e non consente di individuare con certezza la data ivi apposta, mentre l’atto risulterebbe spedito il 27 giugno 2007, oltre il termine di legge.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 111 Cost. per non avere la CTR rilevato la nullità della sentenza di primo grado – redatta a mano – per l’assoluta indecifrabilità ed illeggibilità del testo, nei termini ed espressioni trascritti.

1.2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8. Il ricorrente osserva, da un lato, che la CTR ha omesso di rilevare che il contribuente aveva i requisiti soggettivi per beneficiare del credito, in quanto la struttura produttiva si trovava in area disagiata, e gli investimenti operati per il rinnovo delle attrezzature nel 2001 erano ricompresi tra quelli suscettibili di agevolazione, con la maturazione di un credito d’imposta pari ad Euro 31.025,15. Dall’altro, rileva che, trattandosi di accertamento che fa seguito a controllo automatizzato il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, dai dati e dagli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate ed in possesso dell’anagrafe tributaria risulta accertato il diritto del contribuente alla compensazione, come rilevabile dal p.v. del 29 maggio 2004.

1.3. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, infine, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione nel momento in cui ha ritenuto, in assenza di specifica doglianza e/o eccezione dell’Agenzia, che la pretesa oggetto della cartella di pagamento è da ritenersi legittima “per l’omesso invio del modello CVS ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a).

2. Il primo motivo è inammissibile perchè carente di autosufficienza. La parte ricorrente che deduce la tempestività della consegna dell’atto introduttivo del giudizio all’ufficio postale per la spedizione in data (OMISSIS), infatti, non fornisce indicazioni utili per il rinvenimento nel fascicolo d’ufficio dei documenti idonei a comprovare la circostanza di fatto dedotta.

Sul punto, giova evidenziare che la CTR, sulla base del diretto esame del carteggio processuale, ha dato atto della produzione di una “copia di una distinta postale che reca la data del 26, ma nella stessa tale data appare sovrapposta ad un timbro illeggibile” ed ha rilevato che dalla copia prodotta dall’ufficio della raccomandata postale si evince che questa è stata inoltrata dall’ufficio postale di (OMISSIS) in data 27.06.2007, “fuori termine”.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Sez. 5, n. 23575 del 2015).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dichiarare, in maniera apodittica e non verificabile, di essersi recato tempestivamente in data (OMISSIS), alle ore 12.29 presso l’Ufficio postale di (OMISSIS) senza far riferimento, anche solo in via generica, alla documentazione depositata agli atti del giudizio di primo grado o di appello o alla loro allegazione ad uno degli atti processuali.

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e, quindi, ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo dichiarata dalla CTR.

2.1. Deve ritenersi, quindi, precluso l’esame degli ulteriori motivi di legittimità addotti a sostegno del ricorso medesimo.

2.2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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