Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23794 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24632-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n.

139 presso lo studio dell’avv.to LUIGI MIGLIACCIO che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato in data

08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/09/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Salerno, con decreto pubblicato l’8 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da M.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale premessa la natura non impugnatoria del giudizio avente ad oggetto il rigetto delle domande di protezione internazionale rigettava il primo motivo di ricorso relativo alle nullità del provvedimento impugnato per la violazione delle regole procedurali.

Il Tribunale evidenziava che dal racconto del richiedente emergeva una vicenda puramente economica che lo aveva spinto alla partenza, peraltro neanche suffragata da elementi che ne consentissero un riscontro di credibilità. Questi davanti la commissione territoriale aveva dichiarato di essere partito per problemi economici della sua famiglia costretta a chiedere soldi ai vicini per avere il necessario per vivere. Nel corso dell’audizione dinanzi al tribunale invece aveva dichiarato di essere transitato per la Libia e di aver dovuto chiedere soldi alla famiglia per arrivare in Italia e che per tale motivo la sua famiglia aveva contratto debiti ingenti.

In ogni caso i fatti non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione nazionale nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali il Bangladesh non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità anche temporanea tale da legittimare la richiesta della protezione umanitaria.

3. M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di cinque motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente lamenta l’omesso esame della vicenda raccontata in relazione alla prassi della riduzione in schiavitù per debiti presente in Bangladesh.

Peraltro, il ricorrente che non era stato ritenuto credibile e non aveva modificato le circostanze narrate dinanzi la commissione territoriale ma le aveva solo precisate.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Tribunale avrebbe violato le norme citate per non aver assolto l’onere di cooperazione istruttoria ivi previsto.

In particolare, era stata richiesta la fissazione dell’udienza e l’esame diretto del richiedente proprio al fine di dedurre le circostanze e gli elementi nuovi non emersi in sede di audizione in commissione quali il debito contratto in patria. Sicchè una volta svolta tale audizione gli elementi aggiunti dinanzi al tribunale non potrebbero essere utilizzati al fine di escludere la credibilità del ricorrente, ben potendo questi dedurre nuovi elementi di fatto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: error in iudicando per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativi presupposti per riconoscere la protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A parere del ricorrente sussisteva la condizione di vulnerabilità tale da consentire il riconoscimento della protezione umanitaria, sia in relazione alla situazione soggettiva personale del richiedente, sia in relazione alle condizioni del paese e sia in relazione alla loro valutazione comparativa.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura attiene all’omessa pronuncia da parte del Tribunale di Salerno in merito ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2000, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8 e art. 19, comma 1.

A parere del ricorrente doveva applicarsi la nuova disciplina che prevede la misura della protezione speciale.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura attiene all’omessa pronuncia da parte del tribunale di Salerno in merito ai presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per calamità ai sensi del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 20 bis, come introdotto dal D.L. n. 113 del 2018.

A parere del ricorrente doveva applicarsi la nuova disciplina che prevede tale misura.

6. I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

In particolare, quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549). Le dichiarazioni rese in sede di audizione possono discostarsi da quelle rese dinanzi la commissioni territoriale ma nulla vieta al giudice (con giudizio di fatto non sindacabile) di ritenerle non veritiere o contraddittorie rispetto a quelle precedentemente rese.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del Bangladesh, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti. Peraltro, al di là della veridicità del racconto la vicenda narrata non descrive alcuna forma di persecuzione e, dunque, non rientra in nessuna delle situazioni che consentono il riconoscimento delle forme di protezione internazionale.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del paese di origine, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Bangladesh difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, anche in relazione alla vicenda personale narrata.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

7. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono del pari inammissibili inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Il Tribunale correttamente ha applicato la disciplina antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018.

Il ricorrente richiede l’applicazione del D.L. n. 113 del 2018, ma la sua domanda di protezione è stata presentata in data antecedente l’entrata in vigore del suddetto decreto e, dunque, ricade nell’ambito di applicazione della precedente disciplina.

Si richiama in proposito il seguente principio di diritto: Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge (Sez. U, Sent. n. 29459 del 2019).

In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese per non aver svolto effettiva attività difensiva il Ministero controricorrente.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA