Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23794 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7081/2018 proposto da:

L.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RIANNA, VINCENZO

LUCIANI, FEDERICA PATERNO’;

– ricorrente –

contro

C.A., CE.AN., CA.PI., M.D.,

E.R., A.S.L. NA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7524/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/01/2018 R.G.N. 1048/2016;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la s.r.l. L.M. ad assumere gli appellanti, originari ricorrenti, con decorrenza dal 1.1.2013 e a versare agli stessi la retribuzione da tale data in poi commisurata a quanto i lavoratori percepivano alle dipendenze della s.r.l. Ecologica Impianti, come in dispositivo quantificata per ciascuno, oltre accessori dalla maturazione al saldo ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

1.2. che la Corte di merito, premesso che gli obblighi gravanti sulle imprese subentranti nella gestione dell’appalto nei confronti dei dipendenti delle aziende cessate potevano avere solo fonte in disposizioni contrattuali, collettive e non, e che la parte che invoca l’applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l’estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata un’adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita, ha osservato che dal capitolato tecnico emergeva che oggetto dell’appalto nel quale era subentrata la L.M. s.r.l. era costituito dal “servizio di prelievo, trasporto e conferimento ad impianti dei rifiuti speciali, pericolosi e non” riportato all’art. 3 del medesimo capitolato; pertanto, non consistendo il servizio appaltato, come confermato anche da ulteriori elementi documentali (richiamati a pagg. 6 e 7 della sentenza), nel mero trasporto di rifiuti, non poteva trovare applicazione, come, invece, eccepito dalla società e ritenuto dal giudice di prime cure, il c.c.n.l. per i dipendenti di aziende che espletano autotrasporto di cose e merci, ma trovava applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti che espletano igiene ambientale il cui art. 6 sanciva l’obbligo di assunzione, a carico dell’impresa subentrante, dei dipendenti della impresa precedente;

quest’ultimo contratto risultava applicato dalla M.L. s.r.l. ai propri dipendenti impiegati nell’appalto bandito dal Comune di Volla per la gestione della piattaforma ecologica; in ogni caso “ad abundantiam l’obbligo di assunzione trovava fondamento nel capitolato di appalto, art. 5, comma 2, nel quale risultava inserita la clausola sociale che impegnava la società appaltatrice al rigoroso rispetto del contratto collettivo di categoria per quanto attiene alla parte salariale ed al rispetto degli accordi sindacali di settore in materia di assunzione del personale; tale vincolo contrattuale era stato violato dalla società la quale, pur applicando un contratto differente da quello di categoria, avrebbe dovuto procedere all’assunzione del personale già impegnato nell’appalto alle dipendenze della impresa che aveva preceduto la M.L. s.r.l.;

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.M. s.r.l. sulla base di sei motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

3. che il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;

4. che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (rectius art. 380 bis-1. c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO

1. Che preliminarmente occorre dare atto della rituale notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo pec in unica copia per tutti gli intimati, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo il quale quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l’atto è diretto (Cass. n. 15920 del 2018);

2. che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 327 c.p.c., per omesso rilievo da parte del giudice di appello del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per essere il ricorso in appello stato depositato decorso il termine semestrale di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 13 ottobre 2015; evidenzia, infatti, che, secondo quanto risultante dall’estratto SICID, il ricorso è stato iscritto in data 14.4.2016;

3. che con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 112,414,416 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere accolto la domanda sulla base di allegazioni di circostanze di fatto nuove, dedotte unicamente in appello, e sulla scorta di documentazione mai prodotta in giudizio ma solo enunciata da controparte. In particolare afferma la novità della allegazione relativa al contratto collettivo applicato dalla L.M. s.r.l. ai dipendenti della stessa addetti all’appalto del Comune di Volla per la gestione della piattaforma ecologica; assume la infondatezza in fatto della circostanza e, comunque, la sua irrilevanza, ben potendo darsi, nell’ambito della stessa azienda l’applicazione di contratti collettivi diversi in ragione delle differenti attività concretamente svolte dai dipendenti;

4. che con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla circostanza che l’appalto in questione non comprendeva anche l’attività di smaltimento dei rifiuti ma solo il servizio di prelievo trasporto e conferimento ad impianti dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Sostiene che l’attività in oggetto era compatibile con l’applicazione del contratto collettivo Trasporti e Logistica in concreto applicato;

5. che con il quarto motivo deduce violazione delle norme sull’interpretazione del contratto ex artt. 1362 c.c. e segg., nella parte in cui la Corte di appello ha fatto discendere l’obbligo di assunzione della impresa aggiudicatrice dalla clausola 5 del capitolato che nulla prevede al riguardo;

6. che con il quinto motivo (indicato come sesto) deduce violazione dell’art. 41 Cost. e violazione e falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 6 CCNL Igiene e ambiente). Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la clausola sociale di cui all’art. 6 c.c.n.l. Igiene e Ambiente determinasse l’assunzione automatica dei lavoratori impiegati presso il precedente appaltatore. Sostiene che l’obiettivo della stabilità occupazionale cui mira la clausola deve essere promosso e non rigidamente imposto e comunque armonizzato con i principi della libera concorrenza e della libertà di impresa, così da escludere un rigido obbligo di garanzia necessaria di continuità occupazionale;

7. che con il sesto motivo (indicato come settimo), deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte di appello errato nel ritenere che gli intimati fossero stati assunti dalla Ecologica Impianti s.r.l. in ottemperanza all’ordinanza del 10/12 dicembre 2012, pur in assenza di prova di tale circostanza e nonostante la tempestiva contestazione da parte della società ricorrente. Censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare una circostanza decisiva relativa alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro fra i lavoratori originari ricorrenti e la società che in precedenza aveva gestito il medesimo appalto e cioè la Ecologica Impianti, prima della L.M. s.r.l. e sostiene la inidoneità a dimostrare la avvenuta assunzione alle dipendenze di Ecologica Impianti dei documenti (documenti indicati sub 8 dell’elenco di controparte) a tal fine prodotti dai lavoratori;

8. che il primo motivo di ricorso è infondato alla luce dell’attestazione pervenuta a questa Corte (che ne aveva fatto richiesta) dalla cancelleria della Corte di appello di Napoli, relativa all’avvenuto invio telematico sul PCT del ricorso in appello dei lavoratori in data 13.4.2016, nel rispetto, quindi, del termine semestrale di impugnazione, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, termine decorrente dalla pubblicazione, in data 13 ottobre 2015, della sentenza di primo grado, non notificata;

9. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile non essendo sorretto, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, al fine della valida censura della decisione sul punto, dalla trascrizione degli atti rilevanti e dalla esposizione dei fatti di causa necessari a dare contezza, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione della fondatezza delle doglianze articolate;

9.1. che, infatti, come chiarito da questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. n. 11738 del 2016, Cass. 19410 del 2015, Cass. n. 23420 del 2011). Tale onere non è stato assolto dall’odierna ricorrente la quale ha omesso di trascrivere il contenuto del ricorso di primo grado e della memoria di costituzione della società, adempimenti indispensabili al fine di consentire la verifica dell’originario thema decidendum, quale delineatosi dal contraddittorio fra le parti, e, quindi, del denunziato irrituale ampliamento dello stesso in secondo grado;

9.2. che la denunzia intesa a far valere la tardività o omessa produzione di documenti richiamati nella sentenza impugnata risulta, in concreto, priva di pregio, per la dirimente considerazione che i documenti in questione sono solo alcuni degli elementi utilizzati dalla Corte nella ricostruzione dell’attività oggetto di appalto che è stata effettuata essenzialmente sulla base del contenuto del capitolato tecnico espressamente richiamato in motivazione (v. sentenza, pag. 6, quinto cpv); pertanto, anche ove in ipotesi fondate, le censure in questione sono inammissibili in quanto prive di decisività, trovando applicazione il principio secondo il quale la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorchè quest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass. 22978 del 2015, Cass. n. 18635 del 2011);

9.3. che a tanto si aggiunge il rilievo, evidenziato dal PG, della inammissibilità della censura in quanto non formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per la mancata prospettazione della nullità della sentenza, come prescritto (Cass. 22978 del 2015);

10. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure articolate non si confrontano con le ragioni alla base della decisione;

10.1. che, infatti, la sentenza impugnata, richiamato l’oggetto dell’appalto indicato nel capitolato, ha affermato che “l’attività svolta, dunque, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non si sostanziava in una mera attività di trasporto” (sentenza, pag. 6, sesto cpv). Da tanto si evince che la ritenuta applicabilità del contratto collettivo Igiene e Ambiente non è stata dal giudice di appello fondata sull’assunto che tale attività comprendeva anche quella di smaltimento rifiuti, ma è stata ancorata al dato della presenza di attività ulteriori a quella di mero trasporto, esclusivamente considerata dal primo giudice; in altri termini, vi è stata valorizzazione, ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile, delle attività di prelievo e conferimento ad impianti di rifiuti speciali, pericolosi e non;

10.2. che parte ricorrente, incentrando le proprie doglianze sull’assenza di attività di smaltimento dei rifiuti al fine della individuazione del contratto collettivo applicabile, non si confronta con l’elemento valorizzato dal giudice di appello – attività ulteriori rispetto al mero trasporto – ritenuto evidentemente decisivo, in quanto nulla specificamente argomenta a riguardo;

10.3. che, in ogni caso, come evidenziato dal PG, la denunzia di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è conforme all’attuale configurazione del vizio di motivazione posto che il fatto asseritamente non considerato non è costituito da un fatto, principale o secondario, da intendersi in senso storico fenomenico, come prescritto (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014), bensì investe una questione interpretativa che, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 20718 del 2018);

11. che il quarto motivo di ricorso è inammissibile;

11.1. che secondo la Corte di merito l’obbligo di assunzione della società M.L. nei confronti dei dipendenti della precedente appaltatrice scaturiva: a) dalla diretta applicabilità del contratto Igiene e Ambiente stante le caratteristiche dell’attività oggetto di appalto; b) “ad abundantiam” dal fatto che il punto 5 del capitolato d’appalto, al comma 3, conteneva una clausola che obbligava la società al rispetto degli accordi sindacali di settore in materia di assunzione del personale onerandosi a rispettare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione (sentenza, pag. 7, terz’ultimo cpv). Tale vincolo contrattuale era stato violato dalla L.M. s.r.l. la quale pur applicando un contratto differente da quello di categoria avrebbe dovuto procedere all’assunzione del personale già presente nell’appalto;

11.2. che la inammissibilità delle censure articolate con il terzo motivo, che investiva la prima delle due autonome rationes decidendi alla base dell’accertamento dell’obbligo di assunzione, rendendo definitivo l’accertamento del giudice di merito, comporta il sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare in capo all’odierna ricorrente una statuizione ormai passata in giudicato (Cass. 11493 del 2018, Cass. 2108 del 2012);

12. che il quinto motivo, in ricorso indicato come sesto, è inammissibile in quanto la denunzia di errata interpretazione della norma collettiva non è idoneo alla valida censura della decisione non essendo articolato con modalità coerenti con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 15604 del 2007, in motivazione, Cass. n. 4178 del 2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. 14318 del 2013, Cass. n. 23635 del);

12.1. che parte ricorrente non ha rispettato tali indicazioni in quanto non ha individuato alcuno specifico elemento di illogicità o incongruità nella interpretazione della clausola collettiva operata dal giudice di appello ma ha affidato le proprie doglianze a considerazioni generiche sulla esigenza di contemperare l’obiettivo della stabilità occupazionale con i principi di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza tutelati dalle “regole nazionali e comunitarie”. In relazione a tale profilo non è ravvisabile alcuna violazione di superiori principi costituzionali e comunitarii, posto che la clausola in questione costituisce espressione di autonomia privata da valutare positivamente sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati dall’accordo inteso a garantire la stabilità occupazionale in presenza di “cambio” di appalto secondo un modello contrattuale diffuso nell’ipotesi di subentro di un nuovo soggetto nell’appalto in precedenza gestito da altra impresa;

12.2. che quanto sopra osservato assorbe la condivisibile considerazione, sottolineata dal PG, relativa al chiaro tenore della clausola collettiva di cui all’art. 6, punto 2 del c.c.n.l. Igiene e Ambiente la quale recita “l’impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale”;

13. che il sesto motivo di ricorso (indicato come settimo) è inammissibile;

13.1. che, infatti, l’accertamento della sentenza impugnata in ordine alla esistenza di un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze di Ecologica Impianti s.r.l. poteva essere inficiato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione delle parti, evocato nei rigorosi termini prescritti da Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit.. Parte ricorrente, nel dedurre l’omesso esame di documenti da parte del giudice di merito, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovano gli stessi nè ne evidenzia il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte, come prescritto (Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. n. 22607 del 2014);

14. che in base alle considerazioni che precedono il ricorsi devono essere rigettato.

15. che non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

16. che sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, nei confronti della parte ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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