Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23794 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 23/11/2016), n.23794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2062/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2007 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che si riporta

agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 97.15.07 dep. 30 settembre 2008, che, confermando la decisione della CTP di Bologna, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La controversia ha origine dall’impugnazione da parte di F.M. dell’avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, emesso in applicazione del c.d. redditometro, col quale era stato rettificato il reddito dichiarato ai fini dell’Irpef e dell’Ilor per l’anno 1998.

In particolare la CTR ha ritenuto correttamente valutata dai primi giudici, e non adeguatamente contestata dall’Ufficio, la documentazione prodotta dal contribuente, idonea a giustificare lo scostamento fra il reddito dichiarato e quello accertato (disponibilità solo parziale dell’appartamento, condiviso con i genitori; situazione reddituale dei genitori conviventi; uso promiscuo delle autovetture per l’attività di agente finanziario; possesso di natante di limitate dimensioni, non rientrante fra le imbarcazioni da diporto).

L’intimato non si è costituito.

L’Agenzia ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 (ex art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la CTR annullato in toto l’avviso di accertamento, sul presupposto della mancata considerazione da parte dell’Ufficio delle deduzioni del contribuente, mentre avrebbe dovuto autonomamente provvedere alla quantificazione della pretesa tributaria con motivata valutazione sostitutiva.

2. Il motivo è infondato.

La CTR, con congrua motivazione, ha ritenuto legittima l’imposizione nei limiti del dichiarato, valutando gli specifici elementi di prova forniti dal contribuente, e ritenendo per contro inidonee le generiche contestazioni dell’Ufficio (che si è limitato a considerare “non significative” le prove addotte dal contribuente, in quanto prive di “una convincente motivazione”).

Nè ha pregio la contestazione, contenuta nella memoria della ricorrente, sulla qualificazione giuridica data dalla CTR al natante posseduto dal contribuente, da cui essa avrebbe tratto la conseguenza giuridica della sua irrilevanza ai fini della ricostruzione del reddito, in quanto “tali classificazioni sono estranee alle norme tributarie”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, invero, la CTR ha attentamente motivato su tutti gli elementi induttivi addotti dall’Ufficio, compreso quello relativo al natante (correttamente considerato alla stregua del D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 3, lett. d), che definisce le unità da diporto “scafi di lunghezza compresa fra 2,5 e 24 metri, distinte in natanti se inferiori a mt. 10; imbarcazioni se superiori a mt. 10”). Ed ha escluso in modo convincente l’efficacia probatoria dei suddetti elementi quali indici rivelatori di una maggiore capacità contributiva. Nè vi è spazio, in questa sede, per riaprire il discorso sul punto, poichè la valutazione dei mezzi istruttori spetta al giudice di merito cui compete individuare i fatti da porre a fondamento della decisione, con apprezzamento di merito che, ove adeguatamente motivato – come nel caso in esame – sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003).

2. Col secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, per avere la CTR annullato l’avviso di accertamento sul presupposto della inutilizzabilità degli indici del redditometro, in quanto emanati in data successiva al realizzarsi del presupposto impositivo.

La doglianza (astrattamente fondata con riferimento alla legittimità dell’applicazione del c.d. redditometro di cui ai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, anche ai redditi maturati in epoca anteriore alla loro entrata in vigore), appare estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ed è pertanto inammissibile.

La CTR ha, infatti, correttamente affermato (conformemente all’interpretazione di questa Corte sul tema: cfr. ex multis n. 20588 del 24/10/2005; n. 11300 del 29/08/2000), che a fronte della “presunzione di maggior reddito desunto da indici di capacità contributiva ritenuti non compatibili col reddito dichiarato ed evidenzianti uno scostamento di quest’ultimo rispetto a quello induttivamente determinato… il contribuente era ammesso a fornire la prova contraria” potendo “dimostrare, anche contro tale modalità accertativa, che egli possiede un reddito inferiore, poichè le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute”.

3. Col terzo motivo del ricorso l’Agenzia contesta insufficiente motivazione su un fatto decisivo, per avere la CTR affermato, del tutto apoditticamente, che il contribuente aveva fornito elementi idonei a vincere la presunzione scaturente dall’applicazione del redditometro.

Anche questo motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha congruamente motivato sul perchè ha ritenuto idonea la documentazione fornita dal contribuente a giustificare lo scostamento dai parametri e vincerne la presunzione, facendo così cadere il fondamento dell’accertamento.

L’insufficiente motivazione sussiste, infatti, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Siffatto vizio, però, non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale (Cass. n. 12757 del 2007; n. 22901 del 2005; 15693 del 2004).

Attraverso la denuncia di vizio di motivazione la ricorrente introduce invece un sindacato di fatto inammissibile in questa sede (cfr. Cass. N. 12757/2007), laddove assume che la CTR non aveva tenuto conto di vari elementi (uso promiscuo delle autovetture; convivenza con i genitori nell’appartamento) già valutati dall’Ufficio.

Va pertanto ribadito il principio che spetta al giudice del merito individuare i fatti da porre a fondamento della decisione, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003).

4. Conclusivamente va rigettato il primo motivo del ricorso, e dichiarati inammissibili i restanti. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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