Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23794 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso come da mandato a margine del

ricorso, dall’avv. Florio Luca Edgardo, con studio in Roma, alla Via

Chiana n. 97, ove è elettivamente domiciliato.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CETONA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’avvocato Maria Pia Meconcelli, elettivamente domiciliato

presso l’avv. Andrea De Vivo, con studio in Roma, Via Cicerone n.

66;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/24/2010 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 16.07.2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2017 dal dott. Andrea Nocera;

udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano Franco, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato Maria Pia Meconcelli che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha

concluso per l’accoglimento o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.G. proponeva ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento dell’importo di Euro 995,10 relativa al pagamento della TARSU per gli anni di imposta 2001 e 2002. La CTP di Siena rigettava il ricorso sul presupposto della rituale notifica degli avvisi di accertamento, compensando le spese di giudizio. L’appello del contribuente veniva disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale del Toscana, che dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per le seguenti ragioni: 1. carenza o assoluta incertezza dell’indicazione della controparte; 2. omessa sottoscrizione del ricorso, sia nell’originale sia nelle copie, ad opera della parte o del difensore che agisca sulla base di procura ad litem, ritenendo, su tale ultimo punto, irrilevante l’autentica della sottoscrizione del ricorrente a margine del ricorso.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il comune di Cetona.

All’udienza del 5.07.2016 questa Sezione, rilevando che le questioni relative alla sottoscrizione della copia del ricorso introduttivo notificata al comune di Cetona e di quella depositata al fascicolo d’ufficio sono rimaste prive di riscontro documentale, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo ai gradi di merito del presente giudizio presso la CTR della Toscana, rinviando la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Osserva il ricorrente che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3 cit., la mancanza di apposizione della sottoscrizione del ricorrente in calce al ricorso, essendo sufficiente quella apposta dal solo difensore, ove il ricorrente sia “assistito con una difesa tecnica”.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per la violazione del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso l’omessa indicazione del ricorrente e del resistente quando nel corpo dell’atto introduttivo sia indicato più volte il nominativo dell’ente pubblico nei cui confronti si presenta il ricorso e questo sia individuabile attraverso gli estremi dell’atto impugnato, le conclusioni formulate e il destinatario della notificazione.

2. Il primo e secondo motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 3 e 4, cui rinvia l’art. 53, comma 1, del medesimo D.Lgs., prevede che, a pena di inammissibilità, “la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2”.

Nel caso di specie, come risulta dall’esame degli atti del fascicolo di ufficio relativo ai gradi di merito, sia l’originale del ricorso depositato presso la cancelleria della CTP sia la copia notificata al comune di Cetona recano la sottoscrizione in calce del difensore della parte privata, cui questa ha conferito mandato ad litem sottoscrivendo delega autenticata a margine dell’atto.

La sottoscrizione del difensore, apposta in calce alla copia notificata alla odierna controricorrente ed alla copia depositata al fascicolo d’ufficio, soddisfa quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, che richiede che il ricorso debba essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

Sussiste, dunque, una legittimazione disgiunta alla sottoscrizione del ricorso del difensore e della parte, ove l’atto rechi anche il conferimento del mandato alla lite nelle forme previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3.

Peraltro, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità del ricorso, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22,comma 3, richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato (Cass., Sez. 5, n. 4078 del 2015; n. 10282 del 2013; n. 14389 del 2010).

Nel caso di specie, dall’esame degli atti del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito si rileva che sia la copia depositata al fascicolo d’ufficio sia la copia notificata alla controparte pubblica recano la sottoscrizione del difensore in calce e il conferimento di mandato alla lite a margine, con autentica della sottoscrizione del contribuente.

Le formalità del ricorso rispondono, dunque, ai requisiti di legge.

2. Deve ritenersi, del pari, fondato il secondo motivo di ricorso. Secondo l’indirizzo di questa Corte, l’indicazione, prevista a pena d’inammissibilità dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, dell’ufficio periferico o ente locale o concessionario contro il quale è diretto il ricorso, non richiede l’impiego di formule particolari (quali l’indicazione in epigrafe dell’atto), per cui può essere fatta anche per implicito mediante l’esposizione di dati od elementi che non lascino alcun serio dubbio sull’individuazione del soggetto convenuto in giudizio.

Nel caso di specie, il ricorso introduttivo reca la chiara indicazione dell’atto impugnato, debitamente allegato, la natura del tributo (TARSU) e del soggetto impositore (comune di Cetona) e, nella parte conclusiva, indica il “Comune di Cetona” quale soggetto titolare del diritto vantato, nei cui confronti vengono svolte le eccezioni di prescrizione e di decadenza del credito tributario.

Infine, il comune di Cetona è indicato quale destinatario della notificazione dell’atto, spedito a mezzo posta. Tali elementi non lasciano alcun serio dubbio sulla individuazione del soggetto convenuto in giudizio e, in tale contesto, non poteva seriamente avanzarsi nessuna ragionevole riserva da parte del suo destinatario che, in effetti, si è regolarmente costituito in giudizio, difendendosi nel merito.

La sentenza gravata, giudicando inammissibile l’appello, ha disatteso i principi richiamati.

3. Per le considerazioni sopra esposte devono essere accolti entrambi i motivi di ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana perchè valuti nel merito il ricorso e si pronunci, inoltre, in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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