Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23794 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28016-2016 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO CALCAMO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2337/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che D.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello di Riscossione Sicilia s.p.a. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un’iscrizione ipotecaria e relative cartelle di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: l’appello di Riscossione Sicilia s.p.a. sarebbe stato tardivo e fuori termine, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che, col secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101,160,164 e 330 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe omesso di verificare l’irregolarità della notifica (dovuta ad un errore della controparte), restituita per irreperibilità del destinatario, e dunque disporre la rinnovazione della notifica del gravame, ai fini di regolarizzare l’integrità del contraddittorio;

che le intimate non si sono costituite;

che il primo motivo è fondato;

che, nonostante il riferimento formale all’art. 360 c.p.c., n. 3, il contenuto della censura mostra chiaramente come il ricorrente abbia inteso invocare la nullità della sentenza di appello per decorso del termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c., con il coevo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sicchè, trattandosi di un error in procedendo, la Corte può esaminare il fascicolo d’ufficio;

che in quest’ultimo è presente la copia notificata della sentenza della CTP, allegata al ricorso per cassazione, dalla quale emerge che la sentenza di primo grado, depositata il 31 gennaio 2012, fu notificata al procuratore domiciliatario di SERIT Sicilia il 3 aprile 2012;

che il ricorso in appello è stato pacificamente notificato al contribuente il 30 luglio 2012, ben oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.;

che, nel processo tributario, una volta eseguita la notifica della sentenza nei confronti della parte pubblica individuata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso l’ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l’atto, nonchè dell’eventuale parte privata che ha preso parte al litisconsorzio, la decorrenza del termine breve d’impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 18936 del 24/09/2015);

che il secondo motivo resta assorbito;

che la sentenza impugnata va dunque cassata, con la coeva declaratoria di inammissibilità dell’appello;

che le spese del giudizio di secondo grado devono essere interamente compensate fra le parti, mentre non si fa luogo a quelle di cassazione, stante la mancata attività difensiva delle intimate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.

Compensa le spese del giudizio di secondo grado.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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