Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23793 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16904/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Credit Agricole s.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo
Maisto e Marco Cerrato, elettivamente domiciliata presso il loro
studio in Roma alla piazza d’Aracoeli n. 1, per procura notarile;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo n. 2/10/13 depositata il 2 gennaio 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 settembre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del
processo per cessazione della materia del contendere e compensazione
delle spese.
Uditi l’Avv. Eugenio De Bonis per la ricorrente nonchè l’avv.to
Marco Cerrato per la controricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con istanze del 21 aprile 2008 e 20 aprile 2009, la società di diritto francese Credit Agricole s.a. chiedeva al Centro Operativo di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate il pagamento dell’importo complessivo di Euro 15.088.443,55 (ridotto in corso di causa ad Euro 10.109.257,18) quale rimborso delle ritenute operate dal sostituto d’imposta Banca Intesa s.p.a. sui dividendi azionari distribuiti negli anni 2004/2005, ritenute operate con aliquota (5,00%) superiore a quella che avrebbe scontato un percettore residente (1,65%).
Credit Agricole impugnava il silenzio-rifiuto, con esito sfavorevole in primo grado e favorevole in appello.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sette motivi. Credit Agricole resiste mediante controricorso.
Con memoria ex art. 378 c.p.c., l’Agenzia ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l’avvenuta transazione della lite.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti stipulato in data 4 agosto 2017 un atto di definizione bonaria, che prevede il parziale rimborso delle ritenute e la compensazione delle spese di lite.
Incontestata tra le parti in udienza, la conclusione dell’accordo determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, restando compensate le spese di ogni fase e grado.
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017