Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23793 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16904/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Credit Agricole s.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo

Maisto e Marco Cerrato, elettivamente domiciliata presso il loro

studio in Roma alla piazza d’Aracoeli n. 1, per procura notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 2/10/13 depositata il 2 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione del

processo per cessazione della materia del contendere e compensazione

delle spese.

Uditi l’Avv. Eugenio De Bonis per la ricorrente nonchè l’avv.to

Marco Cerrato per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanze del 21 aprile 2008 e 20 aprile 2009, la società di diritto francese Credit Agricole s.a. chiedeva al Centro Operativo di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate il pagamento dell’importo complessivo di Euro 15.088.443,55 (ridotto in corso di causa ad Euro 10.109.257,18) quale rimborso delle ritenute operate dal sostituto d’imposta Banca Intesa s.p.a. sui dividendi azionari distribuiti negli anni 2004/2005, ritenute operate con aliquota (5,00%) superiore a quella che avrebbe scontato un percettore residente (1,65%).

Credit Agricole impugnava il silenzio-rifiuto, con esito sfavorevole in primo grado e favorevole in appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sette motivi. Credit Agricole resiste mediante controricorso.

Con memoria ex art. 378 c.p.c., l’Agenzia ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per l’avvenuta transazione della lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per avere le parti stipulato in data 4 agosto 2017 un atto di definizione bonaria, che prevede il parziale rimborso delle ritenute e la compensazione delle spese di lite.

Incontestata tra le parti in udienza, la conclusione dell’accordo determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, restando compensate le spese di ogni fase e grado.

PQM

 

Dichiara estinto il processo e compensa le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA