Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23792 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 18/03/2020, dep. 28/10/2020), n.23792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al n. 21562/2019 R.G. proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maestri, con

domicilio in Ravenna, Viale Meucci n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorso –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 87/2019,

depositata in data 8.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.3.2020 dal

Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, confermando la pronuncia del locale tribunale, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da S.S..

Il ricorrente aveva dedotto di provenire dal Gambia; di aver svolto l’attività di insegnamento di inglese per due anni e di aver lasciato il paese di origine per le accuse rivoltegli dal preside della scuola, che lo aveva incolpato di aver rubato diciassette biciclette, esponendolo al rischio di essere imprigionato; di esser transitato per il Senegal, il Mali, il Burkina Faso e la Libia e di temere, in caso di rientro, di finire in carcere, non avendo disponibilità di somme per risarcire il furto. La Corte felsinea ha giudicato inattendibile e generico il racconto dell’interessato, rilevando che questi non aveva offerto alcuna prova della denuncia sporta a suo carico e non era stato in grado di produrre i documenti personali, ritenendo di non dover compiere pertanto – alcun approfondimento istruttorio sulla situazione del paese di provenienza.

Ha respinto la domanda di protezione umanitaria, ritenendo ostativi il grado di acculturazione del richiedente e la mancata allegazione di una concreta situazione di vulnerabilità soggettiva.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.S. con ricorso in due motivi.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, artt. 11 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e 3CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza violato di dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di rilevare che, come risultante dalla fonti internazionali accreditate, a partire dal tentato colpo di stato del 2014, la situazione del Gambia era caratterizzata da plurimi arresti illegittimi, da torture durante la detenzione, da esecuzioni capitali, da violazioni dei diritti umani in tema di libertà di espressione, riunione ed equo processo, dalla repressione del dissenso ad opera delle forze di sicurezza.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di valutare i dati relativi all’integrazione sociale in Italia del richiedente asilo e di considerare le condizioni di rischio dell’eventuale rientro nel paese di origine, trascurando la condizione di vulnerabilità dipendente dalla mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza in cui non fosse a rischio il soddisfacimento delle necessità essenziali della persona (anche in rapporto al pericolo di essere sottoposto a detenzione in condizioni degradanti e con pericolo di tortura o altra offesa all’integrità fisica) ed infine per non aver valorizzato il percorso di studi intrapreso in Italia, la perfetta conoscenza della lingua, il possesso di un’occupazione stabile.

2. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Entrambe le censure allegano – anzitutto – circostanze di fatto che non risultano introdotte nel giudizio di merito e che non mostrano alcuna attinenza alla specifica vicenda personale narrata dal ricorrente (quanto al clima di repressione politica e alla negazione delle libertà politiche, di manifestazione del pensiero, e al grado di povertà nel paese di origine), basata, per contro, sulla deduzione di un rischio determinato da un’incolpazione di furto e quindi per la commissione di un reato comune e non di matrice politica.

Sotto altro profilo i il ricorso non contesta specificamente la pronuncia, nel punto in cui ha ritenuto inoperante l’obbligo di cooperazione istruttoria a causa dell’inattendibilità del racconto del richiedente e della mancanza di elementi di riscontro documentale ai fatti assunti a fondamento della richiesta di protezione, finendo per non confutare la reale ratio decidendi della sentenza. Peraltro, era carente in domanda la stessa deduzione di circostanze idonee ad integrare i presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (ipotesi nella quale il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell’interessato non avrebbe sollevato il giudice dal dovere di accertare d’ufficio le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria: cfr. Cass. 8819/2020; Cass. 2954/2020; Cass. 3016/2019).

Riguardo alla protezione umanitaria, in mancanza della allegazione di una condizione di vulnerabilità soggettiva, non era esigibile alcuna comparazione con il grado di inserimento conseguito in Italia.

L’allegazione del rischio di essere imprigionato sulla base di un’incolpazione di furto, sganciata dalla stessa deduzione di una situazione generale di grave compromissione dei diritti fondamentali della persona, suscettibile di assumere rilievo in relazione alla vicenda del richiedente e all’episodio da questi riferito (riguardo alle forme di repressione dei delitti comuni e al relativo trattamento carcerario nel paese di provenienza), giustificava di per sè il rigetto della domanda. In materia di protezione umanitaria, occorre sempre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento e che risulti caratterizzare il paese di origine (Cass. 4455/2018).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 21000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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