Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23791 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15338/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Hewlett Packard Realisation societè en nom collectif, rappresentata

e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Di Garbo, Francesco Florenzano e

Barbara Faini, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima in Roma al viale Villa Massimo n. 57, per procura

notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 200/9/12 depositata il 22 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Uditi gli Avv.ti Eugenio De Bonis per la ricorrente e Francesco

Florenzano per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società di diritto francese Hewlett Packard Holding France societè par actions simplifiee (oggi Hewlett Packard Realisation societè en nom collectif) chiedeva al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 10 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni il pagamento del credito d’imposta sui dividendi ad essa versati nelle date 18 dicembre 2003 e 2 marzo 2004 dalla controllata Hewlett Packard Italiana s.r.l..

La società transalpina impugnava il silenzio-rifiuto opposto dal COP, con esito favorevole.

L’appello erariale era dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con cinque motivi. Hewlett Packard resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi di ricorso denunciano l’error in procedendo commesso dal giudice d’appello per aver ritenuto inesistente e insanabile la notifica postale dell’atto di gravame a causa dell’omessa sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario sulla busta di spedizione della raccomandata e dell’omessa indicazione del numero della raccomandata sulla relata.

1.1. I tre motivi sono fondati.

La notificazione è inesistente solo quando esorbiti completamente dallo schema legale, difettando degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, mentre la violazione di specifiche prescrizioni normative sul procedimento notificatorio può determinare mera nullità (Cass. 15 gennaio 1996, n. 272, Rv. 495399; Cass. 12 marzo 1999, n. 2195, Rv. 524071; Cass. 22 giugno 2006, n. 14436, Rv. 592542).

La nullità della notifica è sanabile ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario, sicchè la sentenza che abbia dichiarato inammissibile l’appello deve essere cassata con rinvio per la decisione nel merito del gravame qualora l’appellato si sia costituito nel giudizio d’appello, a prescindere dal momento di tale costituzione (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9859, Rv. 508720; Cass. 8 gennaio 2002, n. 139, Rv. 551426).

Nella specie, i vizi rilevati dal giudice d’appello, cioè l’omessa sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario sulla busta di spedizione della raccomandata e l’omessa indicazione del numero di questa in relata, seppur evidenziano la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, certo non privano l’atto degli elementi caratteristici del modello legale, sicchè il giudice d’appello ha errato nel farne discendere l’inesistenza della notifica e nell’escluderne la sanatoria per raggiungimento dello scopo in rapporto al tempo di costituzione dell’appellato (successivo allo spirare del termine d’appello).

Più specificamente, risulta erronea l’analogia istituita dal giudice d’appello tra mancata sottoscrizione della busta di spedizione e mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, quest’ultima integrando causa di inesistenza della notifica perchè – a differenza dell’altra – sicuramente incompatibile con la certezza sul perfezionamento della notifica (Cass. 21 maggio 1992, n. 6146, Rv. 477324; Cass. 8 novembre 2013, n. 25138, Rv. 629060).

2. Il quarto e quinto motivo di ricorso denunciano l’error in procedendo commesso dal giudice d’appello per aver dichiarato inammissibile il gravame anzichè disporre la rinnovazione della notifica, anche in ragione della non imputabilità dei vizi alla parte notificante.

2.1. Il quarto e quinto motivo sono assorbiti.

L’accoglimento dei primi tre motivi segnala il raggiungimento dello scopo notificatorio, togliendo ogni rilievo alla questione della rinnovazione della notifica.

3. Devono essere accolti i primi tre motivi, assorbiti gli altri; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per l’esame di merito del gravame e il regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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