Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23790 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10479-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO TARASCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/09/2017 R.G.N. 58/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato CORRADO TARASCONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La presente controversia attiene alla individuazione della base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo iscritto alla relativa gestione previdenziale e, nel contempo, socio di società di capitale deve parametrare il proprio obbligo contributivo, cioè se si debba tener conto di tutti i redditi dal medesimo percepiti nel corso dell’anno di riferimento o se, all’opposto, si debba tener conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Nella fattispecie A.C., vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonchè titolare di quote di partecipazione in alcune aziende e proprietario di altre quote di minoranza di altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa, si era opposto al pagamento dei contributi alla Gestione IVS Commercianti per l’ammontare di Euro 3371,71 preteso dall’Inps in relazione ai contributi a percentuale eccedenti il minimale.

Tale opposizione fu accolta dal Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 26.9.2017) ha confermato tale decisione, dopo aver respinto l’appello dell’Inps.

Secondo la Corte territoriale l’espressione “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF”, di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, deve essere intesa, contrariamente alla tesi dell’Inps, come riferita al solo reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF per l’anno solare al quale i contributi si riferiscono, purchè derivante dall’attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla Gestione Commercianti. Ne consegue, secondo la Corte d’appello, che gli utili derivanti dal solo fatto di essere socio di società di capitali non rientrano nella nozione di reddito d’impresa ai fini contributivi, per cui la pretesa del loro cumulo, avanzata dall’Inps, era infondata.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, cui resiste A.C. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis, di conversione con modificazioni del decreto L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In pratica, l’Inps contesta il rigetto della propria tesi basata sul fatto che l’assicurato non aveva provveduto a pagare la contribuzione previdenziale c.d. a percentuale in misura integrale, non avendo il medesimo utilizzato, per l’individuazione della base imponibile, anche i redditi derivanti dalla sua partecipazione alle società a responsabilità limitata (Italretail srl, Sid Emilia srl, Sid Modena srl, Sid Bologna srl e Sid Parma srl) e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili tratta da ciascuna, determinando un’omissione contributiva costituita dal differenziale di contribuzione dovuta anche per i redditi percepiti in forza delle citate partecipazioni azionarie.

2. Quindi, secondo l’Inps, la nuova disposizione normativa di cui alla L. n. 438 del 1992, art. 3-bis non limita (come la precedente disciplina di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1) l’individuazione dei redditi imponibili ai soli redditi scaturenti dallo svolgimento dell’attività lavorativa imprenditoriale, ma ha ampliato la base imponibile estendendola alla “totalità dei redditi d’impresa”. Inoltre, una tale estensione comprende tutti i redditi d’impresa a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali. In definitiva, i redditi da capitale e i dividendi costituiscono, nella visione previdenziale dell’Inps, reddito a disposizione del lavoratore autonomo che ne migliorano il tenore di vita e che saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica.

3. Il motivo è infondato.

Invero, ai fini della determinazione del reddito previdenziale, la normativa di riferimento è la seguente:

– D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, convertito in L. n. 438 del 1992, per il quale “…l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”;

– L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203: (…) “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (…) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza…”.

Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l’obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”.

Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).

In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS.

5. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’Inps, non possono trarsi elementi a sostegno della sua tesi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001: invero, in tale sentenza, con la quale si è ritenuta non fondata la censura di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438 – concernente la sottoposizione a contribuzione INPS dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice – sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma 2, e art. 53 Cost., si è chiarito che la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, ha aggiunto il giudice delle leggi, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Ciò in quanto il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l’immedesimazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).

6. D’altra parte, lo stesso giudice delle leggi rammenta che, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all’imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria dal medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, e, al tempo stesso, da imputare “a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla “quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata).

Quindi, dalla pronuncia della Corte Costituzionale emerge in modo chiaro il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.

7. Da quanto fin qui esposto consegue che è corretta la decisione della Corte di merito che si è uniformata ai suddetti principi allorquando ha affermato che gli utili derivanti dall’essere socio di capitale di società di capitali, come quelle in cui l’appellato aveva le proprie quote, non rientrano nella nozione di reddito di impresa di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis (convertito nella L. n. 438 del 1992), atteso che gli stessi, per le ragioni sopra esposte, non afferiscono al reddito derivante da attività di impresa che dia titolo alla iscrizione alla Gestione commercianti.

8. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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