Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2379 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2379 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14114/2014 R.G. proposto da
Nova Gianfranco, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Ferraro e
dall’Avv. Sergio Blasi, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 38;
– ricorrente contro
Condominio Aquilone, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Moreno,
con domicilio eletto in Roma, via Bergamo n. 43, presso lo studio

ao)uG

dell’Avv. Rosamaria Ciancaglini;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 576/2013

Data pubblicazione: 31/01/2018

depositata il 2 maggio 2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che Gianfranco Nova ricorre, con tre mezzi, nei confronti
del Condominio Aquilone di via P. Agosti in Sanremo (che resiste con

d’appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dal
condominio Aquilone e in conseguente riforma della sentenza di
primo grado, ne ha rigettato la domanda di condanna di controparte
al risarcimento dei danni subiti in occasione del nubifragio abbattutosi
sulla città il 30 settembre 1998, in conseguenza dell’allagamento dei
locali di sua proprietà siti al piano interrato e seminterrato dello
stabile condominiale, comunicanti tramite porta interna con
intercapedine condominiale: le acque meteoriche, nell’occorso,
avevano allagato la strada e, superando il livello del marciapiede,
avevano invaso attraverso le griglie di areazione la detta
intercapedine e, da questa, si erano quindi riversate nel depositomagazzino dell’attore, recando gravi danni alla merce ivi depositata e
alle strutture murarie;
che i giudici d’appello hanno infatti ritenuto che l’evento dannoso
fosse ascrivibile a caso fortuito, data l’eccezionalità dell’evento
atmosferico, ciò argomentando dai rilievi del c.t.u. che, diversamente
dalla lettura datane dal primo giudice, erano nel senso che lo scarico
presente nell’intercapedine fosse (non insufficiente o inefficiente in
assoluto per un vizio o difetto dimensionale, ma solo) inadeguato
«allo smaltimento delle acque che avevano invaso l’intercapedine in
relazione all’eccezionalità dell’evento alluvionale», donde la
conclusione secondo cui «l’intercapedine condominiale è stata
soltanto lo strumento di una serie causale indipendente, dovuta in
parte a causa di forza maggiore ed in parte a fatto di terzi e dello
stesso danneggiato, che ha agito su di essa dall’esterno, senza
2

controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte

responsabilità del custode»;
che il controricorrente ha depositato memoria;
considerato che con il primo motivo di ricorso Gianfranco Nova
denuncia la nullità della sentenza, per inosservanza dell’art. 112 cod.
proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc.

disinteressandosi di accertare come l’acqua dal marciapiede fosse
penetrata nell’intercapedine condominiale e non considerando quanto
al riguardo accertato, con efficacia di giudicato in mancanza di
gravame, nella sentenza di primo grado (circa: l’inidoneità della
tubazione di smaltimento delle acque esistente nell’intercapedine
condominiale; il fatto che l’acqua era penetrata dal marciapiede
nell’intercapedine sottostante attraverso le griglie ivi esistenti; la
circostanza che tali griglie, in precedenza chiuse, erano state aperte,
prima dell’evento dannoso, dall’amministratore del condominio senza
alcun valido motivo);
che sotto altro profilo analoga censura è dedotta per avere la Corte
territoriale omesso di considerare il giudicato asseritamente
formatosi, per mancanza di specifico motivo di gravame, sulle
affermazioni contenute nella sentenza di primo grado circa la
mancata risposta alla richiesta di informazioni disposta con ordinanza
istruttoria del 21/2/2003 da parte della stazione meteo di Portosele,
circa l’inidoneità dei dati contenuti nella lettera Arpal del 27/4/2004 a
dimostrare che si sia trattato di un accadimento del tutto eccezionale
e, ancora, circa l’efficacia probatoria della relazione del CSERF agli
atti, in quanto «documento prodotto irritualmente», in mancanza di
«alcuna attinenza con le informazioni richieste con ordinanza del
21/2/2003»;
che con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, in relazione
all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di
fatti asseritamente decisivi rappresentati dalle informative rese dal

3

civ., per avere la Corte d’appello deciso nei termini esposti

Comune di Sanremo e dall’Arpal e da una sentenza resa in separato
giudizio dal Tribunale di Sanremo, anch’essa prodotta in primo grado,
che motivatamente aveva escluso il carattere eccezionale della
precipitazione atmosferica del 30/9/1998;
ritenuto che il primo e il secondo motivo, congiuntamente

e in altra parte infondati;
che invero, da un lato, nella parte in cui lamentano una erronea
obliterazione da parte del giudice d’appello del ruolo svolto nella
dinamica dell’evento dalle dimensioni e dalle contingenti condizioni
delle strutture condominiali, essi non colgono l’effettiva

ratio

decidendi posta a base della sentenza impugnata, la quale invero non
nega ma anzi assume come dato pacifico il fatto che l’acqua sia
passata attraverso la griglia, individuando però al di sopra di esso una
serie causale autonoma (il nubifragio di portata eccezionale), ritenuta
caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra evento
dannoso e cosa in custodia;
che, dall’altro, quanto all’invocato giudicato interno, occorre
rammentare che questo non è configurabile rispetto a meri passaggi
argomentativi o alla valutazione delle prove che attengono al capo di
sentenza oggetto di impugnazione;
che secondo principio già affermato nella giurisprudenza di questa
Corte, cui qui si intende dare continuità, costituisce capo autonomo
della sentenza — come tale suscettibile di formare oggetto di
giudicato interno — solo quello che risolva una questione controversa
tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria
autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un

decisum

affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni
che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto
adottata (v. Cass. 30/10/2007, n. 22863);
ritenuto che è altresì inammissibile il terzo motivo, in quanto

4

esaminabili per la loro intima connessione, sono in parte inammissibili

diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito, preclusa in
questa sede, tanto più considerati i ristretti limiti nei quali è
consentita la prospettazione di vizi di motivazione secondo il nuovo
testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;
che occorre al riguardo rammentare che, ai sensi dell’art. 360,

introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
(applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze depositate dall’il
settembre 2012), dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in
cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia) e che, in tale nuova
prospettiva, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per
sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico
rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n.
19881);
che è poi appena il caso di precisare che nessun effetto vincolante
può assegnarsi alla diversa valutazione circa la portata eccezionale
dell’evento atmosferico espressa in separato giudizio tra altre parti;
che il ricorso va pertanto rigettato, conseguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo;
che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato;
5

comma primo, num. 5, cod. proc. civ. quale risultante dalla modifica

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in
euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di
legge.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso il 13/12/2017
Il Presidente
(Sergio Di Amato)

g—La-

o

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA