Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2379 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28075/2015 proposto da:

G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LA

SPEZIA 127 B, presso lo studio dell’avvocato UGO ANGELIS, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA CIIPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LA

SPEZIA 127 B, presso lo studio dell’avvocato UGO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3950/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 1 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 4 giugno 2015, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale in sede nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta da G.M.G. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed intesa all’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione al contratto individuale di lavoro sottoscritto il 1 ottobre 2001 per non aver adibito essa ricorrente alle mansioni contrattualmente previste – corrispondenti al neo acquisito livello C2 – con la conseguente condanna al risarcimento) del danno da demansionamento e dequalificazione, da liquidarsi in via equitativa; la riformava laddove aveva condannato la G. al risarcimento del danno in favore del Ministero convenuto ex art. 96 c.p.c., rigettando la domanda di quest’ultimo in tal senso proposta.

La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, evidenziava che il Tribunale, individuata correttamente la normativa applicabile alla fattispecie, aveva osservato che la G. non aveva intrapreso alcuna iniziativa di mobilità consentitale dal sistema, sicchè era da escludere ogni profilo risarcitorio, ciò anche in considerazione del consenso manifestato dalla dipendente a rimanere in servizio nella sede di (OMISSIS) pur senza accedere, in difetto del relativo posto/funzione, alle mansioni proprie della posizione C2. La Corte, quindi, riteneva non ricorrente l’ipotesi di lite temeraria (diversamente da quanto statuito nella impugnata sentenza).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la G. affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero degli Affari Esteri e propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo cui resiste con controricorso la G..

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 5, T.U. Pubblico Impiego, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, artt. 34, 83 e 93, dell’Accordo Sindacale del 5.2.2001, in riferimento alle norme che regolano i contratti, titolo 2^ del codice civile e, in particolare, degli artt. 2103, 2113, 2077, 1321 e 1326 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello motivato il rigetto della domanda della G. sulla scorta delle affermazioni contenute in un precedente di questa Corte (Cass. n. 3811 del 18 febbraio 2014) senza avvedersi che la fattispecie de quo era diversa avendo la dipendente chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Ministero degli Affari Esteri al contratto individuale sottoscritto in data 1.10.2001 e non l’accertamento del suo diritto alle mansioni C2. Con il secondo motivo viene lamentato “error in procedendo”, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 118 c.p.c., violazione del principio del chiesto e pronunciato (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) avendo il giudice del gravame omesso di esaminare e di pronunciarsi sulla domanda della G. intesa all’accertamento dell’inadempimento del Ministero al contratto individuale di lavoro.

Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto la Corte di appello non aveva esaminato il contratto stipulato il 1 ottobre 2001.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono in fondati.

Ed infatti alla presente fattispecie correttamente la Corte di Appello ha applicato i principi affermati da questa Corte nella citata sentenza n. 3811 del 2014 secondo cui “Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 93, comma 4, “ratione temporis” applicabile, consente che il personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero, pur promosso ad una qualifica superiore, possa essere temporaneamente mantenuto, in presenza di necessità di servizio, nella sede già occupata e nelle mansioni pregresse. Ne consegue che, a fronte di accertate esigenze di servizio, la P.A. può conservare nel posto originario il dipendente, favorevolmente scrutinato per una qualifica superiore, ove lo stesso, pur interpellato, non abbia espresso la volontà di essere assegnato ad altra sede per la qualifica conseguita, rispondendo – nel bilanciamento degli interessi reciproci e in coincidenza con eventi straordinari, quali i procedimenti di riqualificazione del personale, idonei a determinare grandi cambiamenti nell’esigenza degli uffici – a criteri di corretta amministrazione graduare le nuove assegnazioni tenendo conto delle preferenze dei singoli aspiranti”.

In quella, come nella presente: il dipendente era già in servizio all’estero (nel posto/funzione corrispondente alla qualifica C1 dove era stato assegnato) quando aveva la posizione economica C1) al momento della sua riqualificazione alla superiore qualifica C2; non aveva espresso la volontà di essere assegnato ad altra sede per la qualifica conseguita. Nel caso in esame, con riferimento a quest’ultimo profilo, è pacifico tra le parti che la G. richiese espressamente di rimanere assegnata alla sede di (OMISSIS) nella posizione C1 – non essendo presenti posizioni C2 – e che, anche nel periodo successivo alla fine del 2003, aveva espressamente prestato acquiescenza allo svolgimento delle inferiori mansioni di C1, pur riqualificata in C2, per poter assistere il proprio coniuge in attesa di trapianto.

Tale circostanza è stata evidenziata dalla corte di merito che ha sottolineato come la G., con particolare riferimento alle mansioni superiori previste nel contratto, espressamente ebbe a richiedere di permanere nella sede di (OMISSIS) e di espletare mansioni inferiori ed il Ministero altro non fece che mantenere la lavoratrice a sua richiesta nel posto precedentemente assegnato per tutta la durata della sua destinazione all’estero. La Corte ha, quindi, precisato che in tale comportamento del Ministero non potesse essere individuata alcuna forma di inadempimento e neppure di condotta contraria alla correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e tale argomentazione non risulta in alcun modo censurata nel ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per non avere la Corte di merito correttamente valutato il comportamento della G. che, pervicacemente, nonostante fosse stata già destinataria di una precedente pronuncia e, soprattutto, che il suo permanere sul posto/funzione C1 presso la sede di (OMISSIS) e la sua successiva riassegnazione sempre sul medesimo posto/funzione nonostante la sua riqualificazione a C2 era stata la conseguenza di una sua esplicita richiesta in tal senso e, quindi, di una sua espressa rinuncia.

Il motivo è infondato in quanto, nonostante il formale richiamo ad una violazione di legge contenuto nell’intestazione, finisce con il sollecitare una rivalutazione del merito della controversia non consentita in questa sede.

Alla luce di quanto esposto, si propone, previa riunione dei ricorsi, il rigetto di entrambi, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, li rigetta entrambi.

Le spese del presente giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza e del fatto che il ricorso incidentale respinto concerneva un aspetto marginale della vicenda che ha visto sostanzialmente soccombente la G., vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto; la restante parte sono poste a carico della ricorrente principale e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

Diversamente, al Ministero ricorrente incidentale non è applicabile alla fattispecie del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può essere posto a carico delle Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (in tal senso Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa tra le parti nella misura di un quarto le spese del presente giudizio e condanna G.M.G. alla rifusione in favore del Ministero degli Esteri dei restanti tre quarti delle spese, liquidate per l’intero in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solo da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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