Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2379 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2379 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Sanzioni.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REDI UGO residente a Latina, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Rodolfo
Giommini, nel cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Domenico Millelire, 7 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.188/40/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 15.12.2010, depositata il 12 aprile 2011;

G,t(

Data pubblicazione: 04/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.29169/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.188/40/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Roma Sezione
Staccata di Latina n.40, il 15.12.2010 e DEPOSITATA il
12.04.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dal contribuente e confermato la legittimità
della pretesa fiscale, relativa a sanzioni irrogate per
tardivo versamento dell’IRPEF dell’anno 2004, portata
dalla cartella impugnata.
Il contribuente, censura l’impugnata decisione sulla
base di tre mezzi.
2) L’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che
l’impugnazione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
3)1′ giudici di merito hanno ritenuto legittima
l’iscrizione a ruolo e quindi fondata la pretesa
avanzata con la cartella ed afferente “a sanzioni
irrogate ex art. 13 D.Lgs. n.471/1997”, opinando che,
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

costituiva circostanza pacifica che il versamento era
stato effettuato dopo la scadenza del prescritto
termine di trenta giorni e, d’altronde, che il
contribuente non aveva fornito la prova che il ritardo

motivi, “tassativamente previsti dalla legge”, idonei a
giustificare l’inadempienza.
4) Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano
essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi
desumibili da pregresse pronunce.
E’

in vero,

stato,

n.16114/2006,

n.

data

4208/2007,

n.

(Cass.
n.

10010/2006,

della

“L’indicazione

deciso

9968/2005)

che

di deliberazione della

sentenza non e’, a differenza dell’indicazione della
data di pubblicazione (che ne segna il momento di
acquisto
essenziale

della

rilevanza

dell’atto

giuridica),

mancanza non integra, pertanto,
alcuna

ipotesi

di

e

processuale,

nullita’

gli

elemento
la

estremi

deducibile

sua
di
con

l’impugnazione, costituendo, per converso,
fattispecie di mero errore materiale emendabile ex
artt. 287, 288 cod. proc. civ.”.
Peraltro, ai sensi dell’art.161 cpc, le cause di
nullità della sentenza si convertono in motivi di
gravame, ragion per cui la censura di che trattasi, in
3

nel versamento del dovuto era annoverabile tra i

ipotesi, avrebbe dovuto essere fatta valere con
l’appello.
E’

stato,

pure,

affermato

(

Cass.

n.26361/2010,

n.17396/2010, 22035/2010, n. 795/2011), che “In tema

di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione
dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3
dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
sia perche’ la norma non prevede alcuna sanzione,
in termini di nullita’, per il suo inadempimento,
sia perche’ tale comunicazione, avendo la
funzione
reiterazione

evitare

di
di

regolarizzazione
adempimento

errori
di

al contribuente

la

e

la

di

aspetti

rivolto esclusivamente

consentirgli
formali,

e’

un

ad orientare il

comportamento futuro dell’interessato ed

esula,

quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di
difesa e di

contraddittorio

nei

confronti

dell’emittenda cartella di pagamento, sia infine
perché la previsione dovrebbe ritenersi caducata e,
comunque, priva di conseguenze nel caso di sua
inosservanza, per effetto dell’art. 13, primo coma,
del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo
la sanzione inizialmente prevista dall’art. 44 del
citato d.P.R. n. 633 del 1972 (dal cento per cento al
4

di imposte sui redditi, e’ legittima la cartella

trenta per cento dell’importo non versato), ha fatto
venir meno ogni interesse del contribuente ad un
inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe
piu’ trarre.

tema di sanzioni amministrative per violazione
di norme tributarie, il potere delle commissioni
tributarie di dichiarare l’inapplicabilita’ delle
sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull’ambito di applicazione delle
quali la violazione si riferisce

norme alle

potere riconosciuto dall’art. 39 bis del dPR 26
ottobre

(applicabile

n.636

1972,

“ratione

temporis”), tenuto fermo dall’art. 8 del D.Lgs. 31
dicembre 1992,

n.

546,

ribadito, con piu’

e

generale portata, dall’art. 6, comma

secondo, del

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – sussiste quando la
disciplina normativa,
tratti,

si articoli

della cui applicazione si
in

una

pluralita’

di

prescrizioni, il cui coordinamento appaia
concettualmente difficoltoso per l’equivocita’ del
loro contenuto, derivante da elementi positivi di
confusione, il cui onere di allegazione grava sul
contribuente”.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
5

E’ stato, ancora, deciso (Cass. n.14476/2003) che “In

possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con il
rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che sulla base delle considerazioni e dei
principi richiamati in relazione, che il Collegio
condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese del giudizio seguono la
soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro
duemila, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Redi Ugo al pagamento
delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia contro
ricorrente, in ragione di Euro duemila, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il P

idente

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

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