Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2379 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20,

presso lo studio dell’avvocato DI CROCE MASSIMILIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BENEDINI GIOVANNI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA;

– intimata –

e sul ricorso n. 2874/2007 proposto da:

TRENITALIA SPA – Societa’ con socio unico, soggetta all’attivita’ di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona

dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta procura speciale a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 472/2 005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

del 12/12/05, depositata il 13/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. TOFFOLI Saverio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

R.N., manovratore presso la stazione di Cremona alle dipendenze di Trenitalia s.p.a., e’ stato licenziato in tronco in quanto egli era stato sorpreso dalla Polizia ferroviaria il giorno (OMISSIS), molto prima del suo turno di lavoro che iniziava alle (OMISSIS), mentre asportava gasolio da un carro cisterna in sosta nello scalo cittadino. L’impugnativa del licenziamento e’ stata accolta in parte dal giudice unico del Tribunale di Cremona, che ha convertito il recesso da giusta causa a giustificato motivo soggettivo. La sentenza, appellata da entrambe le parti, e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, che – per quanto ancora interessa – ha osservato, quanto all’accertamento del fatto, che, si era indubbiamente trattato di sottrazione di un bene aziendale, in quanto, come gia’ ritenuto dal giudice di primo grado, appariva del tutto inverosimile che l’operazione, compiuta in ora ancora notturna e molto prima dell’inizio del turno di lavoro, fosse funzionale all’acquisizione di un liquido da utilizzare per lubrificare i tenditori di aggancio dei carri.

La Corte ha poi ritenuto che, in considerazione di tutte le circostanze del caso, soggettive ed oggettive, non poteva “ritenersi che fosse intollerabile la temporanea prosecuzione del rapporto, limitatamente al periodo di preavviso”. Ricorrono per Cassazione il R., in via principale, e la Soc. Trenitalia in via incidentale, che ha poi depositato memoria illustrativa.

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

La Corte ritiene che entrambi i ricorsi siano qualificabili come manifestamente infondati.

Il primo motivo del ricorso principale attiene alla prova del fatto, insindacabilmente accertato dalla sentenza impugnata con corretta ed esauriente motivazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che, deducendo vizio di motivazione, sostiene che non siano state indicate le ragioni per cui era stata disattesa la sua versione del fatto.

Il secondo motivo dello stesso ricorso principale, con il quale si denuncia la violazione del giudizio di proporzionalita’ sul rilievo che i fatti contestati non rivestivano il carattere di grave negazione dell’elemento fiduciario, e l’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si sostiene che la condotta del lavoratore integrava gli estremi della giusta causa, sono anch’essi infondati, posto che il giudizio di proporzionalita’ e’ tipico accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente e logicamente motivato. Nella specie, la Corte d’appello, valutato ogni elemento del caso, e in considerazione delle mansioni esercitate dal lavoratore e dei limiti del relativo affidamento da parte del datore, della mancanza o irrisorieta’ del danno datoriale e della mancanza, nel corso del lungo rapporto, di ogni precedente di rilievo disciplinare, ha ritenuto non intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro limitatamente al periodo di preavviso, pur in presenza di una lesione del vincolo fiduciario tale da giustificare una sanzione espulsiva. Si tratta di un giudizio esente da vizi logici ed errori di diritto, considerate anche le dimensioni della societa’, che consentivano all’azienda di adottare le opportune precauzioni per il breve periodo del preavviso.

In conclusione, ambedue i ricorsi devono essere rigettati.

Le spese del giudizio vengono compensate tenuta presente la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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