Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2379 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4924-2008 proposto da:

C.C. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

19/02/2007, n. 55347/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra C.C. con ricorso alla Corte d’appello di Roma depositato il 19 ottobre 2005 chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione, in Euro 5.625,00, per il danno non patrimoniale derivatole dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, in data 21 febbraio 2002, ancora pendente. La Corte d’appello, con decreto depositato il 19 febbraio 2007, ritenuta congrua la durata del giudizio di primo grado in tre anni, quantificava l’eccessiva durata del giudizio, alla data della presentazione del ricorso, in otto mesi, liquidando un indennizzo di Euro 800,00, oltre alle spese del giudizio nella misura complessiva di Euro 900,00; oltre spese generali e accessori. Avverso tale decreto l’attrice ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia il 19 febbraio 2008, formulando tredici motivi. Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla fattispecie.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU in relazione alla determinazione della giusta durata del processo. Il motivo è inammissibile, costituendo la determinazione della giusta durata del processo un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo sotto il profilo motivazionale (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1094; 1 agosto 2003, n. 11715; 4 febbraio 2003, n. 1600).

3.1. Con il terzo, quarto e quinto motivo si contesta sia l’ammontare dell’indennizzo liquidato, sia il fatto che esso sia stato ragguagliato solo al periodo di eccessiva durata del processo e non a tutta la sua durata. Anche tali motivi sono infondati, avendo la Corte d’appello liquidato Euro ottocento per otto mesi di eccessiva durata, così validamente esercitando la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo con riferimento agli standard della CEDU. Mentre la liquidazione con riferimento al solo periodo di eccessiva durata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (ex multis Cass. 14 febbraio 2008, n. 3716; 14 febbraio 2008, n. 3716) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; e tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

4.1. Con il sesto, settimo e ottavo motivo si censura la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto “bonus”, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte in proposito nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

5.1.1 successivi motivi riguardano tutti la quantificazione delle spese, che si assume inadeguata in relazione ai parametri tariffar ed alle liquidazioni di esse da parte della CEDU. Esse sono state liquidate nella misura di Euro 700,00 per onorari, 200,00 per diritti, oltre spese generali e accessori.

La censura con la quale si lamenta la mancata liquidazione delle spese “secondo gli standard Europei” è infondata.

dovendo applicarsi in proposito gli standard stabiliti dal diritto nazionale con riferimento ai giudizi contenziosi. Le rimanenti censure sono fondate in quanto i diritti risultano liquidati in misura inferiore a quelli dovuti secondo le tabelle per i giudizi contenziosi civili. Il decreto impugnato va pertanto cassato sul punto e; decidendosi al riguardo nel merito, le spese del giudizio di merito vanno liquidate nella misura di Euro 700,00 per onorari ed Euro 280,00 per diritti, oltre spese generali e accessori come per legge. Si ravvisano giusti motivi, in relazione al solo parziale accoglimento del ricorso, per compensare i due terzi delle spese del giudizio di cassazione, liquidando il restante terzo come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 700,00 per onorari ed Euro 280,00 per diritti, oltre spese generali e accessori come per legge. Lo condanna altresì al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, compensati gli altri due terzi, nella misura di Euro centosettanta, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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