Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23789 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17878-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. DUSE

35, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANTALANI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione per cessata materia

del contendere;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere;

udito per il controricorrente l’Avvocato POMILIO per delega

dell’Avvocato PANTALANI che ha chiesto l’estinzione per cessata

materia del contendere.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 85/21/10 del 14 maggio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per Invim e sanzioni notificato ad S.A. sulla base di una sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma (n.245/36/02, depositata il 3 giugno 2002) determinativa del maggior valore di un compendio immobiliare compravenduto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato l’intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76 comma 2, lett. b), posto che l’avviso di liquidazione in oggetto era stato notificato al contribuente (11 agosto 2006) oltre il termine triennale dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza della commissione tributaria provinciale (19 luglio 2003); diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria, quest’ultima sentenza era passata in giudicato nel termine lungo ordinario, senza che fosse nella specie applicabile la sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, dal momento che l’avviso di liquidazione non rientrava nella nozione di lite fiscale pendente definibile con il condono.

Ha resistito con controricorso il S..

p. 2. In data 27 settembre 2016 questi ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo definito la lite pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011.

Con dichiarazione 12 ottobre 2016 (in ottemperanza a richiesta di chiarimenti disposta con ordinanza interlocutoria di questa corte del 4 ottobre 2016), l’agenzia delle entrate ha confermato la regolare definizione della lite, mediante versamento di quanto dovuto ai sensi di legge.

PQM

 

La Corte:

– dichiara estinto il processo per intervenuta definizione della lite pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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