Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23789 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 02/09/2021), n.23789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3886-2020 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE GUGLIELMO CALCAGNO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30.10.19, la corte d’appello di Caltanissetta, confermando la sentenza del tribunale di Enna del 7.11.17, ha rigettato la domanda del sig. P. di rendita per malattia professionale per assenza di nesso causale con la lavorazione.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo di appello relativo alle spese della causa. Resiste l’INAIL con controricorso.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia sul capo accessorio relativo alle spese di lite.

Infatti, la corte territoriale si è pronunciata espressamente, anche sul capo accessorio, “confermando la sentenza in ogni sua parte”. Al più può ritenersi che la sentenza impugnata non abbia specificamente motivato sulla decisione inerente le spese (addebitate al soccombente), ma a parte ogni considerazione sui limiti in cassazione al controllo sulla motivazione, va evidenziato che il giudice deve specificamente motivare sulla spese solo quando deroga al criterio della soccombenza e non se la pronuncia è una piana applicazione di tale principio (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01, secondo la quale, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti).

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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