Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23788 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19352/2019 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Russo,

domiciliato in Reggio Emilia, via Livatino n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2390/2019, depositato

il 22.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.3.2020 dal

Consigliere FORTUNATO Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. propone ricorso in due motivi avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2390/2019.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

In data 2.2.2019, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Bologna aveva respinto l’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, esponendo:

a) di esser nato a (OMISSIS) e di aver lavorato nel paese di origine come magazziniere in taluni esercizi commerciali;

b) di esser stato incolpato ingiustamente di un furto di merce e di esser stato licenziato;

c) di aver dovuto abbandonare il Senegal nel 2015 per timore di esser arrestato, di essere transitato per il Mali e di esser rimasto in Libia per circa un anno, lavorando come muratore e come domestico, venendo imprigionato per aver chiesto di essere retribuito;

d) di esser stato liberato e di essersi trasferito a Tripoli, lavorando come domestico senza essere remunerato, trovandosi nell’impossibilità di restituire la cauzione versata per ottenere la liberazione;

e) di essere giunto in Italia, presso un centro di accoglienza di Reggio Emilia, di aver frequentato corsi di lingua e svolto attività di volontariato.

Ha dedotto di non poter rientrare in Senegal, avendo anche subito il sequestro della casa.

Il tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo che i fatti narrati non fossero attendibili – essendo caratterizzati da plurime incoerenze su aspetti essenziali – ed osservando che il richiedente non aveva compiuto alcuno sforzo per circostanziare la domanda, aveva reso dichiarazioni prive di elementi di dettaglio riguardo al furto di cui sarebbe stato ingiustamente incolpato ed aveva contraddittoriamente riferito alla Commissione territoriale di aver vissuto in Mbacke fino al 2008 e di essersi spostato a Dakar nel 2014, per poi recarsi a Touba per svolgere l’attività di insegnante, collocando tali fatti in date diverse e contrastanti.

Ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Senegal sulla base dei rapporti del COI (con riferimento alla Regione del Casamance) e, riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, ha ritenuto non provata la situazione di vulnerabilità del ricorrente per l’inattendibilità dei fatti dichiarati, precisando che l’aver svolto corsi di lingua e attività di volontariato in Italia non poteva comportare l’accoglimento della domanda, avendo il ricorrente mantenuto i legami familiari nel paese di origine e non sussistendo esigenze di tutela della sua salute, reputando infine irrilevante il periodo di permanenza in Libia, “per la mancata allegazione di situazioni o conseguenze derivanti da tale permanenza sotto il profilo psicofisico”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale erroneamente negato la protezione umanitaria senza prendere in esame le condizioni di povertà e la sistematica violazione dei diritti fondamentali della persona nel paese di provenienza, dedotte in sede di audizione e con la memoria deposita in giudizio, circostanze oggettivamente riscontrabili in base alle informazioni provenienti dalle fonti internazionali più accreditate. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale omesso di svolgere un ruolo di collaborazione attiva nell’accertamento dei fatti posti a corredo della richiesta della protezione internazionale, e per non aver proceduto all’acquisizione di informazioni aggiornate e complete sulla tutela dei diritti fondamentali in Senegal e Libia.

2. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

L’allegazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, quale conseguenza dalle gravissime condizioni di povertà nel paese di provenienza e della prospettata compromissione dei diritti fondamentali della persona, non appare proposta nel giudizio di opposizione, mentre si assume in ricorso – senza peraltro fornire ulteriori dettagli – che le suddette circostanze erano state introdotte nella memoria depositata dinanzi alla Commissione territoriale ma solo in modo implicito, mediante un generico richiamo all’attività lavorativa svolta in Senegal, priva di qualsivoglia, più specifico, aggancio sia alla condizione personale del ricorrente, che a quella generale della zona di provenienza.

La domanda si fondava – in realtà -su un episodio di ingiusta incolpazione per furto, indicato quale causa esclusiva dell’abbandono del paese di provenienza.

Come osservato dal tribunale, i fatti dedotti non sostanziano i presupposti per la concessione della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e – anche alla luce della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’interessato esoneravano il tribunale dall’obbligo di accertare ex officio i relativi presupposti, fermo inoltre che la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. c), è stata correttamente esclusa sulla base alle informazioni tratte da fonti internazionali qualificate.

Analoga carenza di allegazione è riscontrabile con riferimento all’asserita condizione di vulnerabilità soggettiva ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con riferimento alle forme di protezione che risultano focalizzate sulle condizioni personali del richiedente, l’adempimento dell’onere di allegazione costituisce un prius rispetto all’attivazione dei poteri officiosi di indagine e all’adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sul giudice, tenuto ad indagare pur sempre sulle circostanze ed i presupposti posti a fondamento della domanda, la quale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. 21123/2019, Cass. 19197/2015).

Anche in tali ipotesi, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, stante la mera resistenza del Ministero.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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