Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23788 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15715-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE

MACELLI, 60, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE BORDONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA VILLA giusta procura

alla lite in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, NTA DIA PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 29/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna del 16/12/2014, depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia;

udito l’Avvocato Stefano Fiorentini (delega verbale avvocato Silvia

Villa) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/04/2015, depositata in data 7/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa, ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per IRAP illegittimamente utilizzata in compensazione, in relazione all’anno d’imposta 2006, dal contribuente (esercente attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale), ritenendo lo stesso di essere esente dall’IRAP già versata, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che lo stesso contribuente aveva documentato di essersi avvalso “di una segretaria unitamente ad altri colleghi di studio, per una prestazione lavorativa continuativa di 25 ore settimanali, sia pure ripartite tra i diversi professionisti, il che denotava l’esistenza di una struttura organizzata autonoma, gestita e diretta “dal o anche dal” contribuente, costituente il presupposto per l’assoggettamento ad IRAP.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo morivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo i giudici della C.T.R. trascurato di considerare, quanto dedotto e documentato da esso contribuente nei gradi di merito, vale a dire di svolgere attività di medico in regime convenzionato con il SSN e nell’ambito della c.d. “medicina di gruppo”, con altri cinque colleghi, avvalendosi di una segretaria part-time. Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente lamenta poi la violazione ed errata applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, avendo ritenuto dimostrato il presupposto impositivo dell’IRAP sulla base del semplice utilizzo di un dipendente in ambito di attività convenzionata.

2. Entrambe le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; e quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale”.

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all’IRAP), in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell’art. 29 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 (e considerazioni analoghe conseguono in relazione poi alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o in e infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’art. 40, comma 9, lett. d), del eletto accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha inoltre affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque occidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la decisione della C.T.R. non risulta conforme a tali principi di diritto successivamente affermati, stante la mancata valutazione della struttura della c.d. medicina di gruppo e la non corretta valutazione dell’apporto dato al professionista dall’unico dipendente con mansioni di segretaria.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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