Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23788 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14259-2011 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO

DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINO DE

CECCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE;

– intimata –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO

DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINO DI

CECCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO giusta

delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 143/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi principale e incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESPOSITO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. B.A. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 143/23/10 del 13 maggio 2010, con la quale la commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce – in sede di parziale accoglimento dell’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Lecce n. 431/05/2001 – ha rideterminato in lire 176.010.000 il valore della quota dei beni da lei ereditati nella successione della madre P.E. (oggetto dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS)).

L’agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, ha formulato un motivo di ricorso incidentale ritenendo insufficiente tale rideterminazione, anche in considerazione del maggior valore attribuito agli stessi beni in sede di successione del padre della ricorrente, B.A., deceduto circa un anno e mezzo prima della P..

La B. ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso principale, la B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione o falsa applicazione degli artt. 330,170,83 e 101 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49; artt. 24 e 111 Cost.. Ciò per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate, in quanto notificato soltanto ad essa ricorrente presso la sua residenza di Lecce; non anche presso lo studio del commercialista F.O., dalla quale ella era difesa nel primo grado di giudizio (come risultante dalla stessa epigrafe della sentenza di secondo grado).

Nè la nullità così determinatasi era stata sanata, essendo ella rimasta contumace in appello.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, agli atti del procedimento (allegazione conseguente all’acquisizione disposta con ordinanza interlocutoria di questa corte 22 aprile 2016) “originale” della relata di notifica dell’atto di appello al difensore della B., dott. F.O. (notif. 18.1.03, già allegata in copia).

Contrariamente a quanto affermato in udienza dal difensore della ricorrente principale, il collegamento tra la notificazione così acquisita e l’atto di appello deve desumersi, quantomeno in via presuntiva, dalla indicazione – sulla “cartolina AR” degli estremi di protocollo dell’atto di appello (2003/2721) al quale la notificazione medesima specificamente si riferiva; del n. seriale di repertorio del plico raccomandato ((OMISSIS)) facente seguito al plico inviato alla residenza della parte; della data di consegna del plico all’agente notificatore, in rapporto alla stessa data della notificazione alla parte. In presenza di tali elementi convergentemente identificativi del contenuto del plico notificato, sarebbe stato onere della B. fornire la prova contraria, secondo quanto dalla stessa genericamente eccepito.

Ciò depone per la regolare instaurazione del giudizio di gravame e l’insussistenza della dedotta causa di nullità.

p. 3. Con il secondo ed il quarto motivo di ricorso principale si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost.; per avere la commissione tributaria regionale aumentato il valore di cinque immobili (un terreno in (OMISSIS); quattro fabbricati in (OMISSIS)), nonostante che l’agenzia delle entrate non avesse sul punto formulato specifici ed univoci motivi di appello.

I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

Essi danno per scontato che la commissione tributaria regionale abbia aumentato, per taluni beni, il valore stabilito dalla commissione di primo grado nonostante la mancanza, sul punto, di motivi di appello da parte dell’ufficio; il quale non avrebbe nemmeno contestato le risultanze della CTU svoltasi nel primo grado di giudizio.

Va premesso che, nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione – richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 – non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello; richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Sicchè anche la riproposizione in appello delle argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, in rapporto al tenore della decisione gravata – può assolvere l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 cit., ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n.14908/14; 3064/12; 1224/07 ed altre).

Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che l’ufficio, con l’atto di appello, avesse criticato la decisione di primo grado nella parte in cui si era discostata dalle risultanze dei consulenti tecnici d’ufficio; in particolare, nell’adozione di un parametro valutativo diverso da quello risultante dagli accertamenti peritali in atti e, segnatamente, diverso da quello già adottato, in relazione agli stessi beni, nel contenzioso avverso l’avviso di accertamento relativo alla successione paterna della B.. L’agenzia delle entrate aveva infatti dedotto, nell’atto di appello, la speciale rilevanza e peculiarità della vicenda, costituita dal fatto che i beni oggetto di valutazione provenivano appunto da tale successione paterna; così da essere stati già stimati (ancorchè con decisione non definitiva) in altro contenzioso, le cui risultanze dovevano essere adeguatamente considerate, atteso anche il breve lasso di tempo intercorso rispetto all’apertura della successione (materna) dedotta nel presente giudizio. Arco temporale ritenuto, nell’atto di appello, inidoneo a dare conto della svalutazione operata dal primo giudice.

Alla luce di tali contestazioni, sufficientemente dettagliate e specifiche ove riguardate alla luce del suddetto orientamento di legittimità, non può dirsi che la decisione qui impugnata abbia, per taluni beni, operato una rivalutazione in assenza di doglianza; ovvero, in presenza di motivi inammissibili per genericità ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

p. 4. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, rappresentato dal valore dei cinque immobili oggetto di rettifica. Ciò perchè la commissione tributaria regionale non aveva esplicitato le ragioni di aumento del valore di tali beni rispetto a quanto dichiarato; anche in considerazione del fatto che l’ufficio aveva precedentemente espresso parere di congruità su beni analoghi.

Il motivo deve trovare accoglimento là dove lamenta l’assenza di motivazione in ordine all’aumento di valore del terreno in (OMISSIS) e dei quattro fabbricati in (OMISSIS). Si tratta di cespiti in ordine ai quali il maggior valore non è stato giustificato, se non con il ricorso ad una motivazione puramente apparente di questo tipo: “questo collegio dopo un attento esame dei valori attribuiti ai singoli beni ed alle motivazioni addotte per giustificare i valori ad essi attribuiti, ritiene che per alcuni di essi il valore (ritenuto equo dei primi giudici) deve essere modificato come segue (…)”. Dopodichè, per ogni singolo bene, si stabilisce che il valore attribuito dal primo giudice “passi” a quello rettificato.

Non si dà minimamente conto – in sede di vaglio critico, e non sulla base di considerazioni del tutto generiche e valevoli per ogni circostanza – dei criteri adottati “a tavolino” dall’UTE; nè di quelli proposti dal CTU in esito a sopralluogo (dai quali la CTR pare, almeno in parte, discostarsi); e nemmeno del dato estimativo traibile dalla coincidenza dei beni con quelli già fatti oggetto di accertamento nella successione paterna della B..

Ciò ha comportato la sostanziale assenza di motivazione sull’adozione dei parametri valutativi di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34.

p. 5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rappresentato dal solo parziale accoglimento del proprio appello sulla base di considerazioni “apodittiche”, “gratuite” e “vacue”; nonostante che l’ufficio avesse formulato esplicite censure avverso la valutazione resa dalla sentenza di primo grado, anche considerati i valori (relativi agli stessi immobili) emersi nel giudizio di impugnazione, ancorchè non ancora definitosi con sentenza passata in giudicato, proposto in relazione alla successione di B.A..

Anche questo motivo deve trovare accoglimento per le stesse ragioni testè indicate sub p. 4.

Rileva infatti anche a tal fine – con effetto uguale e contrario – quanto poc’anzi osservato in ordine alla totale carenza di motivazione (soltanto apparente) sui parametri adottati nella determinazione dei valori immobiliari; con conseguente preclusione all’espletamento, in questa sede, di qualsivoglia controllo sul corretto e logico esercizio del potere equitativo di stima al quale il giudice di merito ha fatto ricorso.

Ne segue la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti.

Dovrà il giudice di rinvio riesaminare il valore attribuito ai cespiti, dando congrua e completa motivazione dei parametri adottati (a fortiori se di natura equitativa), in aumento o diminuzione della stima operata nell’avviso di accertamento opposto.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il terzo motivo di ricorso principale, respinti gli altri;

– accoglie il motivo di ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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