Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23787 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5967-2015 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COMANO 95,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso e

dall’avvocato ANDREA FARAON, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Veneto, depositata l’08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia.

Fatto

IN FATTO

F.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1185/30/2014, depositata in data 8/07/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IRAP relativa all’anno d’imposta 2005, dovuta dal contribuente, esercente la professione di avvocato – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Avv.to F., hanno sostenuto che, valutato nel concreto la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’IRAP, detto presupposto doveva considerarsi “comprovato”, risultando, dagli atti, che il contribuente, nel 2005, aveva “esercitato l’attività di avvocato con l’ausilio, non occasionale, di 3 dipendenti (due dei quali assunti a tempo pieno) e la collaborazione, anche essa continuativa, di due altri avvocati domiciliati presso il suo studio” e che il medesimo si era avvalso di “beni strumentali… adeguati alla presenza di più lavoratori” e di uno studio che disponeva “di vari uffici indipendenti”.

All’udienza del 17/02/2016, la causa veniva rinviata a N.R. in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite nella materia.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2230 c.c. e ss. e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, avendo la C.T.R. attribuito, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, alla prestazione di attività di lavoro autonomo, per sua natura basata sul prevalente apporto personale del professionista intellettuale, i principi che regolano, al contrario, l’attività di impresa, laddove l’apporto dei dipendenti, di carattere esclusivamente “manuale” (mansioni di “segreteria e di archivio” esulava dall’attività intellettuale del titolare dello studio legale. Con il secondo motivo, i ricorrente deduce poi un vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’assenza in concreto di autonoma organizzazione.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte ha già affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzativa del solo lavoro personale” (Cass. 15754/2008).

In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S. U. n. 12109 del 2009, in generale).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 146, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; h) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esempio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenta di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il attore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Poichè la Commissione tributaria regionale, con insindacabile giudizio in fatto ed argomentazioni specifiche e puntuali, ha accertato che il ricorrente ha svolto nell’anno 2005 la sua attività con “l’ausilio di tre dipendenti” (sia pure con mansioni esecutive, ma in numero superiore alla soglia minimale fissata dalle Sezioni Unite) e l’impiego “adeguato di beni strumentali”, deducendo da tali elementi la sussistenza di un’autonoma organizzazione, il principio enunciato è stato correttamente applicato e nessuna censura pub essere mossa alla decisione impugnata.

3. La seconda censura è inammissibile.

Premessa la piena operatività nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053-8054/2014), le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì affermato (Cass. 8053 e 8054/2014) che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 81, art. 34, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 114, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. ord. 21257/2014).

Ora, in ordine al requisito dell’autonoma organizzazione, la C.T.R. ne ha accertato la sussistenza, avuto riguardo, in particolare, al numero di dipendenti (in numero di tre), anche assunti “a tempo pieno”, ed al valore dei beni strumentali (adeguati alla presenza di più lavoratori). Non vi è stato pertanto l’omesso esame di un fatto storico, contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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