Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23787 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24689-2012 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITC ITALIAN TRADE CONSULTANT SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 54,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CONFORTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO GRANELLI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso; udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che

ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GRANELLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che accoglieva l’appello proposto da I.T.C. Italian Trade Consultant S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Venezia la quale, sull’istanza di rimborso delle tasse ipotecarie versate nel periodo ottobre 2006 – aprile 2007, per il rilascio di “elenchi soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno”, aveva rigettato il ricorso della società proposto in ragione dell’illegittimità dell’aumento dell’importo della tassa, disposto a seguito del D.L. n. 262 del 2006, di cui si lamentava il contrasto con la direttiva 2003/98/CE. Ha resistito con controricorso la società contribuente, illustrandolo con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa e/o apparente motivazione e conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la CTR si è limitata a dichiarare di aver tenuto conto della documentazione esistente, prodotta e richiamata, ma non è dato conoscere di quale documentazione si sia effettivamente tenuto conto ai fini della decisione. Analogamente indeterminato appare il riferimento agli “interventi legislativi e di novella giurisprudenza di merito”, così come il riferimento ad una decisione della Corte d’Appello di Brescia e ad una sentenza del Giudici della CTP di Padova, mai evocata nella controversia di cui si tratta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto dell’assoluta impossibilità di comprendere le ragioni che hanno indotto i giudici della CTR a preferire la giurisprudenza della Corte di Appello di Brescia a quella delle Corti di Ancona e Milano. Parte ricorrente si duole del fatto che non è dato comprendere in che modo la CTR ha ritenuto di discostarsi e di ribaltare dalla decisione di primo grado.

3. I motivi di ricorso, per ragioni di connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure sono fondate.

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9097, n. 9195 del 2017).

Questa Corte ha precisato che: “E’ nulla per mancanza sia sotto il profilo formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132 comma 1 c.p.c., n. 4, la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, …senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere “.(Cass. n. 7402 del 2017, conf. n. 20548 del 2005).

3.1. La CTR è incorsa nel denunziato vizio di motivazione, avendo affermato apoditticamente: “le doglianze del ricorrente, peraltro supportate da riferimenti opportuni e appropriati anche a seguito degli interventi legislativi e di novella giurisprudenza di merito;

tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici della CTP di Padova; osserva: preso atto di quanto espresso dalla Corte di Appello di Brescia, nonchè dall’intervento legislativo”.

Invero, dalle riportate affermazioni non sono comprensibili gli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento, in quanto la motivazione reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice o a sorreggere la decisione, rendendo così impossibile il controllo sulla logicità delle valutazioni sviluppate per giungere alla rassegnata pronuncia.

4. Sulla base di quanto sopra esposto, deve concludersi che la motivazione contenuta nell’impugnata decisione è costituita da un percorso argomentativo logicamente non compiuto ed esauriente e quindi insufficiente, con la conseguenza che la sentenza è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

5. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, cassata la impugnata decisione. La causa va rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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