Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23786 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23831-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato TANIA REGGIANI giusta delega in

atti;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 13 giugno 2019 il Tribunale di l’Aquila ha respinto la richiesta di protezione sussidiaria e per motivi umanitari invocata da D.S., cittadino ivoriano.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto: a) che, a prescindere da alcuni profili di inverosimiglianza del racconto, le circostanze fattuali esposte dal richiedente si riducessero ad una mera vicenda privata, non riconducibile ad ipotesi di persecuzione; b) che non ricorressero i presupposti della invocata protezione sussidiaria e che il richiedente neppure avesse dimostrato di avere intrapreso in Italia un percorso serio di integrazione.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione ad un’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione al diniego del permesso di soggiorno per i cd. motivi umanitari.

2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, degli attestati dell’attività di volontariato, del corso di italiano e del completamento di quest’ultimo, nonchè del contratto formativo e del rapporto di Amnesty International sulla Costa d’Avorio 2017 – 2018.

3. I due motivi, per la loro stretta connessione e la loro attinenza al diniego della cd. protezione umanitaria, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Va premesso che, nella formulazione dei motivi di ricorso, l’indicazione delle norme violate non ha valore vincolante poichè non è necessario l’utilizzo di particolari formule sacramentali (Cass., Sez. Un., 24 Igulio 2013, n. 17931), con la conseguenza che è possibile riqualificare il vizio alla luce della doglianza concretamente prospettata nel ricorso.

Ed invero, è evidente che il ricorrente ha inteso denunciare il vizio di radicale inesistenza della motivazione, che resta ancora rilevante quando esso integra la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v., ad es., Cass. 25 settembre 2018, n. 22598), ossia quando si è in presenza di un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè. In particolare, occorre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nei soli casi della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, il Tribunale, al netto di considerazioni di carattere generale sul significato del permesso umanitario, si limita ad utilizzare la seguente formula argomentativa: “Peraltro neanche è stato dimostrato che il richiedente abbia, in Italia, intrapreso un percorso serio di integrazione”.

In tale contesto, a parte il rilievo che il “peraltro” non fa seguito ad alcuna precedente considerazione specificamente dedicata al caso in esame, si osserva che il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha dedotto di avere prodotto (v. indice in calce al ricorso) il fascicolo di primo grado dove è presente la documentazione relativa al tirocinio formativo e all’apprendimento linguistico.

In tale contesto – e impregiudicata la concreta valutazione rimessa al giudice di merito – la motivazione esibita ha carattere stereotipato e non consente di comprendere quali siano le ragioni per quali la documentazione prodotta non dimostrerebbe un “serio” processo di integrazione.

Ugualmente si registra un silenzio totale sulla situazione del Paese di provenienza, se non per ciò che attiene alla protezione sussidiaria e in termini di criticità (“è vero che la Costa d’Avorio continua a essere teatro di gravi violazionE; di diritti umani, di episodi di vendetta e di un generale clima di instabilità sociale che allontana l’obiettivo di una riconciliazione tra le parti”).

In altre parole, è assente un apparato motivazionale che dia conto della tg. valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

4. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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