Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23786 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18686/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA

TURCO, ARMANDO TURSI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 456/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/05/2016 R.G.N. 1240/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale in sede di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta da P.G., confermando la pretesa contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo con il quale era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quale produttore libero di impresa di assicurazioni ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, conv. con modif. in L. 24 novembre 2003 n. 326, per il periodo dal 28.4.2006 al 5.5.2008;

2. ad avviso della Corte territoriale il rinvio alla contrattazione collettiva corporativa, chiaramente non più in vigore, sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione normativa di “produttore libero” nel campo assicurativo e che, considerata la palese volontà della legge di estendere la protezione previdenziale a detta figura, non assumerebbe rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa. Inoltre, nel caso di specie, ha ritenuto provata l’assenza del carattere occasionale delle prestazioni data la presenza di una lettera di autorizzazione ad espletare l’attività con attribuzione di una piazza e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la P. affidato a tre motivi cui l’Inps, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso;

4. comunicata alle parti la proposta del relatore – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., all’esito del deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., da parte dell’INPS, la sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14014/2018 del 31 maggio 2018 ha rimesso la causa alla sezione semplice (quarta) in pubblica udienza ravvisandone l’opportunità in considerazione dei rilievi sollevati dall’istituto nella predetta memoria;

5. indi, la causa è stata fissata per la trattazione in Camera di consiglio essendo intervenute “medio tempore” pronunce di questa Corte che hanno risolto le questioni sollevate dall’INPS; la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo Corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e dell’art. 12 preleggi, assumendosi la riferibilità della definizione dei produttori recata dal contratto collettivo corporativo ai soli produttori di agenzie di assicurazione; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, a tenore del quale “le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati”; con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 2697 c.c., assumendo che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al suddetto contratto collettivo prevedevano l’attribuzione al produttore di una “zona” o “piazza” ed il potere di firmare proposte contrattuali, elementi essenziali, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che non erano stati provati dall’INPS;

7. il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 24 gennaio 2018). Tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanze interlocutorie dello stesso contenuto di quella emessa nel presente giudizio essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 26 novembre 2018). A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo operato una non corretta assimilazione dei produttori diretti di compagnia ai produttori operanti in rapporto con agenti e subagenti;

8. la manifesta fondatezza dei suddetti motivi, autonomamente decisivi ad escludere la riconducibilità alla ricorrente della disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, determina l’assorbimento del terzo;

9. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con l’accoglimento della originaria domanda dichiarando P.G. non tenuta alla iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attivitià commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003;

10. le spese dell’intero processo vanno interamente compensate tra le parti essendo state le questioni oggetto di causa solo di recente risolte dalle richiamate pronunce di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui di motivazione cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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