Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23786 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 01/10/2018), n.23786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 452/2014 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LUCA

SCORDINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B.S., in qualità di erede di L.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO SIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RANIERO RAGGI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/06/2013 R.G.N. 157/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 26 giugno 2013, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto dalla Fondazione Teatro Carlo Felice avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore dell’ex dipendente L.A. iscritto al Fondo di previdenza integrativa, della somma spettantegli di Euro 65.407,25, detratto l’importo di Euro 36.421,00 corrispostogli dall’ex Commissario Liquidatore del Fondo; che avverso tale sentenza la Fondazione ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva con controricorso D.B.S., erede di L.A., deceduto in corso di giudizio;

che entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione dell’art. 100 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ad improponibilità o inammissibilità della domanda di condanna pecuniaria della Fondazione, per la mera eventualità di alcun diritto di credito nei suoi confronti, quanto ad esistenza ed ammontare, fino alla definizione della procedura di l.c.a. (primo motivo); violazione degli artt. 38,2117,2740,1294 c.c., omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per violazione dell’art. 99 c.p.c., per la responsabilità diretta nei confronti degli iscritti del solo Fondo previdenziale, non anche della Fondazione, essendo il primo tenuto in quanto privo di personalità giuridica e pertanto alla stregua di associazione non riconosciuta: avendo poi lo stesso F. prospettato nel suo ricorso introduttivo del giudizio un’obbligazione solidale della Fondazione, con evidente ultrapetizione della Corte territoriale (secondo motivo);

che ritiene il collegio di dover avviare l’esame, secondo un criterio di priorità logico giuridica, dal secondo motivo, avente ad oggetto il preliminare accertamento della responsabilità o meno (anche) della Fondazione nei confronti degli iscritti al Fondo previdenziale;

che esso è fondato;

che, secondo quanto già ritenuto da questa Corte in caso assolutamente analogo sempre riguardante il Fondo di previdenza integrativa dei dipendenti della Fondazione Teatro Carlo Felice (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25967), la Corte territoriale ha omesso di considerare, nell’attribuzione a detto Fondo della natura di fondo interno, che esso è stato costantemente alimentato anche dai contributi dei lavoratori;

che in materia previdenziale, i fondi pensione cd. “interni” sono quelli privi di distinzione rispetto al patrimonio dell’impresa, poichè creati senza apporti contributivi dei lavoratori loro destinatari, alla stregua di mere poste di bilancio o patrimoni di destinazione dell’impresa medesima in favore dei propri occupati;

che non rientrano nella descritta nozione i fondi speciali per l’assistenza e la previdenza costituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c., con la contribuzione sia dei lavoratori sia del datore di lavoro, i quali, non ricadendo nella titolarità esclusiva di quest’ultimo, si connotano come associazioni non riconosciute che rispondono autonomamente delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle previdenziali e assistenziali, salva solo la responsabilità personale e sussidiaria ai sensi dell’art. 38 c.c., di quanti abbiano agito in loro nome e conto: con la conseguenza che l’obbligo di prestazione previdenziale o assistenziale grava sul fondo e non sul datore di lavoro (Cass. 17 maggio 2003, n. 7755; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25967);

che il primo motivo rimane così assorbito;

che dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e l’assorbimento del primo; con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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